A decorrere dal prossimo 15 maggio, gli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo saranno determinati nella misura del 3,01 per cento in ragione annuale.
Un provvedimento del direttore delle Entrate del 10 maggio stabilisce, infatti, che il tasso di interesse annuale sarà pari al 3,01% a fronte del precedente del 3.5% stabilito con provvedimento del 4 aprile 2017.
L’adeguamento è stato effettuato sentita la Banca d’Italia, la quale, con nota del 23 marzo 2018, ha stimato al 3,01 per cento la media dei tassi bancari attivi con riferimento al periodo 1.1.2017 / 31.12.2017.
A tal proposito si ricorda che l’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 prevede che, decorsi sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, sulle somme iscritte a ruolo, escluse le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi, si applicano, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi.
L’articolo 13 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159, inoltre, contempla che il tasso di interesse in questione sia determinato annualmente con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.
Fonte: Sistema Il Fisco – Leggi D’Italia