E’ verosimile l’invalidità del contratto di affitto di ramo d’azienda, in seguito alla domanda in tal senso proposta dal terzo creditore (certamente legittimato e interessato a tale declaratoria) concluso dall’amministratore di una srl per violazione della regola organizzativa posta dall’art. 2479 co. 2° n. 5 c.c.
Motivazioni
La società convenuta, a seguito del trasferimento del ramo d’azienda alberghiera, ha trasformato la propria attività materiale da operativa in finanziaria, cessando dal gestire l’attività economica che ne costituiva di fatto e dalla costituzione l’oggetto sociale preponderante, divenendo sostanzialmente percettrice di un reddito da locazione (fra l’altro, “aritmeticamente” insufficiente al pagamento dei propri debiti).
Una decisione fondamentale per la vita della società che andava ex lege sottoposta all’assemblea dei soci.