Dal 1° luglio 2018 le fatture elettroniche per la cessione di carburanti riguarderanno solo la benzina e il gasolio per autotrazione, saranno quindi esclusi altri motori o altri usi. Per gli appalti pubblici, inoltre, la fattura elettronica sarà limitata ai rapporti diretti del titolare del contratto con la Pa e nei rapporti con coloro di cui lo stesso si avvale e non nei rapporti successivi.
Queste sono due delle novità contenute nella Circolare 8E/2018 del 30/04/2018 dell’Agenzia delle Entrate.
E-fattura e carburanti
Vi avevamo parlato del nuovo obbligo in questo articolo:
https://studiorussogiuseppe.it/dal-primo-luglio-2018-addio-alla-scheda-carburante/
Quali dati deve contenere la E-Fattura
La fattura per la cessione dei carburanti dovrà contenere obbligatoriamente i dati indicati dall’articolo 21 del Dpr 633/72. Il numero di targa o il modello dell’autovettura rifornita sono elementi facoltativi. Se oltre al carburante saranno contemporaneamente acquistati altri beni, la fattura dovrà essere emessa necessariamente in elettronico.
Fattura differita
Anche per la cessione di carburanti sarà possibile fare ricorso alla fatturazione differita, a condizione che al momento della cessione del carburante venga consegnato all’acquirente un documento analogico o elettronico che contenga la data della cessione, le generalità del cedente, del cessionario e dell’eventuale trasportatore, nonché la descrizione della natura, quantità e qualità dei beni ceduti. A questo proposito la circolare richiama le istruzioni fornite con la circolare 205/98 per i distributori automatici.
Conservazione della E-fattura
Sia il cedente che il cessionario dovranno conservare le fatture in formato elettronico. Per la conservazione potranno aderire al servizio messo a disposizione dallo SdI.
Pagamenti tracciabili
Ve ne avevamo parlato in questo articolo:
https://studiorussogiuseppe.it/spese-per-il-carburante-i-mezzi-di-pagamento-ritenuti-idonei/
Per la deducibilità ai fini delle imposte dirette e la detraibilità Iva l’acquisto il pagamento deve esser regolato con strumenti tracciabili. La circolare riprendendo il provvedimento del 4 aprile 2018 specifica che tutti i mezzi di pagamento indicati sono idonei ad entrambi gli scopi, nonostante il dettato della norma.
Sulle forme di pagamento la circolare fornisce degli importanti chiarimenti per quanto riguarda i sistemi di fatturazione con il netting o con i buoni benzina anticipando l’applicazione della direttiva sui voucher.
E-fattura e appalti pubblici
La circolare, rinviando a un ulteriore documento di prassi che dovrebbe essere emesso, chiarisce che l’obbligo di fatturazione elettronica nell’ambito degli appalti pubblici troverà applicazione per i soli rapporti (appalti e/o contratti) diretti tra il soggetto titolare del contratto e la pubblica amministrazione nonché tra il primo e coloro di cui egli si avvale, con esclusione degli ulteriori passaggi successivi.
Fonti: