Tutte le cooperative hanno l’obbligo di versare una parte dei loro utili di bilancio, nella misura del 3%, ai fondi mutualistici.
Lo prevede l’art. 2545–quater cod. civ.: “Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge”.
Vige anche un ulteriore obbligo, ovvero la destinazione di almeno il 30% degli utili alla riserva legale (articolo 2545-quater, comma 1, cod. civ.).
In sede di approvazione di bilancio, la delibera dovrà, quindi, prevedere la destinazione del risultato di esercizio nella misura del:
- 30% alla riserva legale;
- 3% al fondo mutualistico.
La particolarità è che, mentre la destinazione a riserva legale comporterà il solo accantonamento delle poste, il dovuto al fondo mutualistico dovrà essere materialmente versato.
Termine di versamento
Se la cooperativa ha aderito ad una associazione nazionale riconosciuta, il versamento deve essere effettuato entro 60 giorni dalla data di approvazione del bilancio; mentre se non ha aderito, il versamento deve essere effettuato entro 300 giorni dalla data di chiusura dell’esercizio.
La destinazione della somma
Le cooperative aderenti alle associazioni assolvono all’obbligo mediante versamento ad uno specifico fondo costituito da ciascuna associazione utilizzando il c/c da queste messo a disposizione, mentre le cooperative non aderenti o che aderiscano ad una associazione che non abbia istituito alcun fondo, esegue il versamento mediante modello F24 (codice tributo 3012).
Il versamento non è dovuto se di importo inferiore a euro 10,33.
Il mancato versamento al fondo mutualistico
Il Ministero dello Sviluppo Economico, con parere n. 34462 del 27.02.2013, ha chiarito che l’omesso versamento al fondo mutualistico comporta, oltre all’applicazione delle sanzioni, la decadenza dalle agevolazioni godute.