Home Fiscale e Tributario Dichiarazioni Modello Redditi 2018 per le persone fisiche

Modello Redditi 2018 per le persone fisiche

1226
0

Entro il prossimo 2.7.2018 ovvero entro il 20.8.2018 dovremmo provvedere al pagamento delle imposte sui redditi del 2017. Vediamo insieme i soggetti obbligati, i termini di presentazione, e la novità del modello redditi 2018.

1. Modello Redditi 2018 PF – Struttura

Il Mod. Redditi Persone Fisiche 2018 è composto da:

  • Fascicolo 1 (obbligatorio per tutti i contribuenti), suddiviso in:

Frontespizio, costituito da tre facciate: la prima con i dati che identificano il dichiarante e l’informativa sulla privacy, la seconda e la terza che contengono informazioni relative al contribuente e alla dichiarazione;

prospetto dei familiari a carico, Quadri RA (redditi dei terreni), RB (redditi dei fabbricati), RC (redditi di lavoro dipendente e assimilati), RP (oneri e spese), LC (cedolare secca sulle locazioni), RN (calcolo dell’Irpef), RV (addizionali all’Irpef), CR (crediti d’imposta), DI (dichiarazione integrativa), RX (compensazioni e rimborsi);

  • Fascicolo 2, che contiene:

– i quadri necessari per dichiarare i contributi previdenziali e assistenziali e gli altri redditi da parte dei contribuenti non obbligati alla tenuta delle scritture contabili, nonché il Quadro RW (investimenti all’estero) ed il Quadro AC (amministratori di condominio);

– le istruzioni per la compilazione della dichiarazione riservata ai soggetti non residenti;

  • Fascicolo 3, che contiene i quadri necessari per dichiarare gli altri redditi da parte dei contribuenti obbligati alla tenuta delle scritture contabili.

I contribuenti che hanno percepito solo redditi di lavoro dipendente, terreni o fabbricati, compilano il Fascicolo 1 del Modello Redditi.

I titolari di partita Iva devono compilare il Fascicolo 1 e gli eventuali quadri aggiuntivi contenuti nei Fascicoli 2 e 3.

I contribuenti tenuti a dichiarare investimenti all’estero e trasferimenti da, per e sull’estero, devono compilare il Quadro RW contenuto nel Fascicolo 2.

Chi è tenuto alle comunicazioni come amministratore di condominio deve compilare il Quadro AC contenuto nel Fascicolo 2.

Nei casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, il Quadro RW e il Quadro AC devono essere presentati unitamente al frontespizio del Mod. Redditi 2018, con le modalità e i termini previsti per la presentazione di tale modello.

2. Soggetti obbligati alla presentazione del modello

Sono obbligati alla presentazione del Mod. Redditi PF 2018:

  • i soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili (come, in genere, i titolari di partita Iva), anche nel caso in cui non abbiano conseguito alcun reddito;
  • i lavoratori dipendenti che hanno cambiato datore di lavoro e sono in possesso di più certificazioni di lavoro dipendente o assimilati (Certificazione Unica 2018), nel caso in cui l’imposta corrispondente al reddito complessivo superi di oltre euro 10,33 il totale delle ritenute subite;
  • i lavoratori dipendenti che direttamente dall’Inps o da altri Enti hanno percepito indennità e somme a titolo di integrazione salariale o ad altro titolo, se erroneamente non sono state effettuate le ritenute o se non ricorrono le condizioni di esonero;
  • i lavoratori dipendenti a cui il sostituto d’imposta ha riconosciuto deduzioni dal reddito e/o detrazioni d’imposta non spettanti in tutto o in parte (anche se in possesso di una sola Certificazione Unica 2018);
  • i lavoratori dipendenti che hanno percepito retribuzioni e/o redditi da privati non obbligati per legge ad effettuare ritenute d’acconto (per esempio collaboratori familiari, autisti e altri addetti alla casa);
  • i contribuenti che hanno conseguito redditi sui quali l’imposta si applica separatamente (ad esclusione di quelli che non devono essere indicati nella dichiarazione – come le indennità di fine rapporto ed equipollenti, gli emolumenti arretrati, le indennità per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche se percepiti in qualità di eredi – quando sono erogati da soggetti che hanno l’obbligo di effettuare le ritenute alla fonte);
  • i lavoratori dipendenti e/o percettori di redditi a questi assimilati ai quali non sono state trattenute o non sono state trattenute nella misura dovuta le addizionali comunale e regionale all’Irpef. In tal caso l’obbligo sussiste solo se l’importo dovuto per ciascuna addizionale supera euro 10,33;
  • i contribuenti che hanno conseguito plusvalenze e redditi di capitale da assoggettare ad imposta sostitutiva da indicare nei Quadri RT e

3. Termini di presentazione della dichiarazione dei redditi

Sulla base delle disposizioni del D.P.R. 322/1998, e successive modifiche, il Mod. Redditi PF 2018 deve essere presentato entro i termini seguenti:

  • dal 5.2018 al 2.7.2018 se la presentazione viene effettuata in forma cartacea per il tramite di un ufficio postale;
  • entro il 10.2018 se la presentazione viene effettuata per via telematica, direttamente dal contribuente ovvero se viene trasmessa da un intermediario abilitato alla trasmissione dei dati.

I termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo.

Sono esclusi da tale obbligo e, pertanto, possono presentare il Mod. Redditi PF 2018 cartaceo i contribuenti che:

  • pur possedendo redditi che possono essere dichiarati con il Mod. 730, non possono presentare il 730;
  • pur potendo presentare il mod. 730, devono dichiarare alcuni redditi o comunicare dati utilizzando i relativi Quadri del Mod. Redditi (RM, RT, RW);
  • devono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti.

4. Modalità di presentazione

Il Mod. Redditi PF 2018 può essere presentato:

  • per via telematica, direttamente dal dichiarante;
  • per via telematica, tramite un intermediario abilitato ai sensi dell’art. 3, co. 3, D.P.R. 322/1998;
  • consegnando una copia cartacea presso un qualsiasi ufficio postale nei casi previsti.

In caso di presentazione telematica, la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate. La prova della presentazione della dichiarazione è data dalla comunicazione attestante l’avvenuto ricevimento dei dati, rilasciata sempre per via telematica.

Gli intermediari abilitati devono:

  • rilasciare al dichiarante, contestualmente alla ricezione della dichiarazione o all’assunzione dell’incarico per la sua predisposizione, l’impegno a trasmettere per via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati in essa contenuti, precisando se la dichiarazione è stata consegnata già compilata o se verrà da essi predisposta; detto impegno dovrà essere datato e sottoscritto, seppure rilasciato in forma libera. La data di tale impegno, unitamente alla personale sottoscrizione e all’indicazione del proprio codice fiscale, dovrà essere successivamente riportata nello specifico riquadro «Impegno alla presentazione telematica» posto nel frontespizio della dichiarazione, per essere acquisita per via telematica dal sistema informativo centrale;
  • rilasciare altresì al dichiarante, entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione per via telematica, l’originale della dichiarazione i cui dati sono stati trasmessi per via telematica, redatta su modello conforme a quello approvato dall’Agenzia delle Entrate, debitamente sottoscritta dal contribuente, unitamente a copia della comunicazione attestante l’avvenuto ricevimento. Detta comunicazione di ricezione telematica costituisce per il dichiarante prova di presentazione della dichiarazione e dovrà essere conservata dal medesimo, unitamente all’originale della dichiarazione e alla restante documentazione per il periodo previsto dall’art. 43, D.P.R. 29.9.1973, n. 600, in cui possono essere effettuati gli eventuali controlli;
  • conservare copia delle dichiarazioni trasmesse, anche su supporti informatici, per lo stesso periodo previsto dall’art. 43, D.P.R. 600/1973, ai fini dell’eventuale esibizione in sede di controllo.

5. Termini e modalità di versamento

Tutti i versamenti a saldo che risultano dalla dichiarazione, compresi quelli relativi al primo acconto, devono essere eseguiti entro il 2.7.2018 ovvero entro il 20.8.2018.

I contribuenti titolari di partita Iva sono obbligati ad effettuare i versamenti in via telematica con le seguenti modalità:

  • direttamente:

– mediante lo stesso servizio telematico utilizzato per la presentazione telematica delle dichiarazioni fiscali;

– ricorrendo ai servizi di home banking delle banche e di Poste Italiane;

– utilizzando i servizi di remote banking (CBI) offerti dal sistema bancario;

  • tramite gli intermediari abilitati al servizio telematico Entratel che aderiscono ad una specifica convenzione con l’Agenzia delle Entrate ed utilizzano il software fornito loro gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate o che si avvalgono dei servizi on line offerti dalle banche e da Poste Italiane.

I contribuenti non titolari di partita Iva possono effettuare i versamenti su modello cartaceo (presso qualsiasi sportello di banche convenzionate, uffici postali, agenti della riscossione), oppure possono adottare le modalità telematiche di versamento utilizzando i servizi online dell’Agenzia delle Entrate o del sistema bancario e postale.

6. Rateazione

Tutti i contribuenti possono versare in rate mensili le somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte (compresi i contributi risultanti dal Quadro RR relativi alla quota eccedente il minimale), ad eccezione dell’acconto di novembre, che deve essere versato in un’unica soluzione. In ogni caso il pagamento rateale deve essere completato entro il mese di novembre.

La rateazione non deve necessariamente riguardare tutti gli importi.

Sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi nella misura del 4% annuo, da calcolarsi secondo il metodo commerciale, tenendo conto del periodo decorrente dal giorno successivo a quello di scadenza della prima rata fino alla data di scadenza della seconda.

Si ricorda che gli interessi da rateazione non devono essere cumulati all’imposta, ma devono essere versati separatamente.

Ad esempio, è possibile rateizzare il primo acconto Irpef e versare in un’unica soluzione il saldo, o viceversa.

I dati relativi alla rateazione devono essere inseriti nello spazio «Rateazione/Regione/Provincia» del Modello di versamento F24.

7. Versamenti per i non titolari di partita Iva

I contribuenti non titolari di partita Iva possono effettuare il pagamento della prima rata entro il 2.7.2018 ovvero entro il 20.8.2018, maggiorando l’importo dovuto dello 0,40% a titolo d’interesse corrispettivo. Per le rate successive si applicano gli interessi indicati nella Tabella n. 1.

Tabella n. 1 – Versamenti rateali di contribuenti non titolari di partita Iva – Misura degli interessi

Rata Versamento Interessi Versamento(*) Interessi
2 luglio 20 agosto
31 luglio 0,31% 31 agosto 0,11%
31 agosto 0,64% 1° ottobre 0,44%
1° ottobre 0,97% 31 ottobre 0,77%
31 ottobre 1,30% 30 novembre 1,10%
30 novembre 1,63%
(*) In questo caso l’importo da rateizzare deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40%.

8.Versamenti per i titolari di partita Iva

I contribuenti titolari di partita Iva possono anch’essi effettuare il pagamento della prima rata entro il 2.7.2018, ovvero entro il 20.8.2018, maggiorando l’importo dovuto dello 0,40% a titolo d’interesse corrispettivo. Per le rate successive si applicano gli interessi indicati nella Tabella n. 2.

Tabella n. 2 – Versamenti rateali di contribuenti titolari di partita Iva – Misura degli interessi

Rata Versamento Interessi Versamento(*) Interessi
2 luglio 20 agosto
16 luglio 0,16% 20 agosto 0,00%
20 agosto 0,49% 17 settembre 0,33%
17 settembre 0,82% 16 ottobre 0,66%
16 ottobre 1,15% 16 novembre 0,99%
16 novembre 1,48%
(*) In questo caso l’importo da rateizzare deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40%.

9. Compensazione dei crediti

Il Modello di pagamento unificato F24 permette di indicare in apposite sezioni sia gli importi a credito utilizzati sia gli importi a debito dovuti. Il pagamento si esegue per la differenza tra debiti e crediti.

La compensazione dei crediti prevede due modalità operative:

  • la prima, detta «verticale», che consente di recuperare crediti sorti in periodi precedenti con debiti della stessa imposta;
  • la seconda è detta «orizzontale», introdotta con l’art. 17, D.Lgs. 241/1997, e concede la facoltà di compensare debiti e crediti nei confronti anche di diversi enti impositori (Stato, Inps, enti locali, Inail, Enpals).

I crediti che risultano dal Mod. Redditi 2018 possono essere utilizzati per compensare debiti dal giorno successivo a quello della chiusura del periodo di imposta per cui deve essere presentata la dichiarazione da cui risultano i suddetti crediti. In via di principio, quindi, tali crediti possono essere utilizzati in compensazione a partire dal mese di gennaio, purché sussistano le seguenti condizioni:

  • il contribuente sia in grado di effettuare i conteggi relativi;
  • il credito utilizzato per effettuare la compensazione sia quello effettivamente spettante sulla base delle dichiarazioni presentate successivamente.

Per utilizzare in compensazione un credito di importo superiore a euro 5.000 (art. 3, D.L. 50/2017) è necessario richiedere l’apposizione del visto di conformità (art. 1, co. 574, L. 147/2013).

Il visto di conformità non è richiesto con riferimento ai crediti d’imposta derivanti da agevolazioni, ad eccezione di quelli il cui presupposto sia riconducibile alle imposte sui redditi e alle relative addizionali (si veda sul punto la C.M. 28/E/2014). Tuttavia, con riferimento a quest’ultima tipologia di crediti d’imposta, non è necessario il visto di conformità per l’utilizzo del credito residuo derivante dalla precedente dichiarazione, sempre che non siano maturati e utilizzati crediti nuovi di importo superiore al limite oltre il quale è richiesto il visto di conformità.

A partire dall’anno 2014 il limite massimo dei crediti di imposta rimborsabili in conto fiscale e/o compensabili è di euro 700.000, per ciascun anno solare.

10. Soggetti che possono avvalersi della compensazione

Possono avvalersi della compensazione tutti i contribuenti a favore dei quali risulti un credito d’imposta dalla dichiarazione e dalle denunce periodiche contributive. In particolare, per quanto riguarda i crediti contributivi, possono essere versate in modo unitario, in compensazione con i predetti crediti, le somme dovute, per esempio, all’Inps da datori di lavoro, committenti di lavoro parasubordinato e concedenti e dagli iscritti alle gestioni speciali artigiani e commercianti e alla gestione separata dell’Inps. È compensabile anche l’Iva che risulti dovuta per l’adeguamento del volume d’affari dichiarato ai parametri e ai risultati degli studi di settore.

11. Scelta della compensazione

Il contribuente può utilizzare gli importi a credito, non chiesti a rimborso, sia in diminuzione degli importi a debito della medesima imposta, sia in compensazione ai sensi del D.Lgs 241/1997, utilizzando il Mod. F24.

I crediti Inps risultanti dal Modello DM10/2 possono essere compensati nel Mod. F24 a partire dalla data di scadenza della presentazione della denuncia da cui emerge il credito contributivo, a condizione che il contribuente non ne abbia richiesto il rimborso nella denuncia stessa, barrando l’apposita casella del Quadro I.

La compensazione può essere effettuata entro 12 mesi dalla data di scadenza della presentazione della denuncia da cui emerge il credito.

Possono essere compensati, inoltre, i crediti risultanti dalla liquidazione effettuata nel Quadro RR del Mod. Redditi PF 2018 relativo agli iscritti alle gestioni speciali artigiani e commercianti ed ai professionisti senza cassa iscritti alla Gestione separata lavoratori autonomi dell’Inps.

La compensazione può essere effettuata fino alla data di scadenza di presentazione della dichiarazione successiva.

I crediti Inail utilizzabili in compensazione sono quelli risultanti dall’autoliquidazione dell’anno in corso. Tali crediti possono essere compensati fino al giorno precedente alla successiva autoliquidazione.

12. Modello Redditi 2018 PF – Novità

Le istruzioni allegate al Mod. Redditi PF 2018 evidenziano quali sono le principali novità, che si riportano sinteticamente:

  • cedolare secca: a decorrere dall’1.6.2017 i comodatari e gli affittuari che locano gli immobili per periodi non superiori a 30 giorni possono assoggettare a cedolare secca i redditi derivanti da tali locazioni;
  • locazioni brevi: a decorrere dall’1.6.2017 i redditi dei contratti di locazione non superiori a 30 giorni, che sono stati conclusi con l’intervento di soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali on-line, sono assoggettati ad una ritenuta del 21% se tali soggetti intervengono anche nel pagamento o incassano i canoni o i corrispettivi derivanti dai contratti di locazione breve. La ritenuta è effettuata nel momento in cui l’intermediario riversa le somme al locatore;
  • premi di risultato e welfare aziendale: è innalzato da 2.000 euro a000 euro il limite dei premi di risultato da assoggettare a tassazione agevolata. Il limite è innalzato a 4.000 euro se l’azienda coinvolge pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro e se i contratti collettivi aziendali o territoriali sono stati stipulati fino al 24.4.2017;
  • addizionale comunale all’Irpef: nel rigo «Domicilio fiscale al 1° gennaio 2017» presente nel frontespizio del modello è stata inserita la casella «Fusione comuni»;
  • sismabonus: da quest’anno sono previste percentuali di detrazione più ampie per le spese sostenute per gli interventi antisismici effettuati su parti comuni di edifici condominiali e per gli interventi che comportano una riduzione della classe di rischio sismico;
  • ecobonus: sono previste percentuali di detrazione più ampie per alcune spese per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali;
  • spese d’istruzione: è aumentato a 717 euro il limite delle spese d’istruzione per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale d’istruzione;
  • spese sostenute dagli studenti universitari: per gli anni d’imposta 2017 e 2018 il requisito della distanza, previsto per fruire della detrazione del 19% dei canoni di locazione, si intende rispettato anche se l’Università è situata all’interno della stessa Provincia ed è ridotto a 50 chilometri per gli studenti residenti in zone montane o disagiate;
  • spese sanitarie: limitatamente agli anni 2017 e 2018 sono detraibili le spese sostenute per l’acquisto di alimenti a fini medici speciali, inseriti nella sezione A1 del Registro nazionale di cui all’art. 7, D.M. Ministro della Sanità 8.6.2001, pubblicato nella G.U. n. 154 del 5.7.2001, con l’esclusione di quelli destinati ai lattanti;
  • art-bonus: dal 27.12.2017 è possibile fruire del credito d’imposta per le erogazioni culturali anche per le erogazioni liberali effettuate nei confronti delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione;
  • dichiarazione integrativa – Quadro DI: è stata modificata la gestione del credito derivante dal minor debito o dal maggior credito risultante dalla dichiarazione integrativa per i casi di correzione di errori contabili di competenza. Da quest’anno, tale importo non deve essere ricompreso nel credito da indicare in colonna 4 e va sommato all’ammontare dell’eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione da indicare nell’apposito rigo/campo del quadro/sezione dove la relativa imposta è liquidata;
  • borse di studio: sono esenti le borse di studio nazionali per il merito e per la mobilità erogate dalla Fondazione Articolo 34;
  • contributo di solidarietà: da quest’anno non trova più applicazione il regime fiscale denominato «contributo di solidarietà»;
  • 5 per mille: da quest’anno è possibile destinare una quota pari al 5 per mille della propria imposta sul reddito a sostegno degli enti gestori delle aree protette.

Fonte: Frizzera

Rispondi