Gli inadempimenti di scarsa importanza, o solo formali, non potranno essere ritenuti capaci, da soli, di integrare il mancato adempimento dell’obbligo formativo caratterizzante la ratio dell’apprendistato. Nella stessa ottica deve essere valutata anche la responsabilità del mancato assolvimento dell’obbligo formativo, gravando sul datore di lavoro l’onere di provare di non aver potuto adempiere effettivamente all’obbligo formativo per cause imputabili in via esclusiva all’apprendista (cfr. Cass. n. 27511/2013) o alla struttura esterna che non ha erogato la formazione pattuita.
L’apprendistato
L’apprendistato è un contratto di lavoro caratterizzato da un forte contenuto formativo e per tale motivo, sono previste delle sanzioni piuttosto severe, se il datore di lavoro non mette a disposizione del lavoratore la possibilità di acquisire competenze teoriche e pratiche.
La mancata partecipazione degli apprendisti alle iniziative di formazione esterna
L’articolo 16, comma 2, della legge n. 196/1997 (norme sull’apprendistato) afferma esplicitamente che le agevolazioni contributive non spettano nel caso di mancata partecipazione degli apprendisti alle iniziative di formazione esterna (120 ore annuali) proposte all’azienda da parte dell’amministrazione pubblica competente.
La Cassazione
Secondo la Cassazione, sezione Lavoro, con l’ordinanza n. 8564/2018: “la previsione della decadenza dalle agevolazioni contributive stabilita dall’art.16 può ritenersi realizzata, e per tutto il periodo di durata del contratto, solo nel caso in cui, sulla base della concreta vicenda, l’inadempimento abbia un’obiettiva rilevanza, concretizzandosi nella totale mancanza di formazione, teorica e pratica, ovvero in una attività formativa carente o inadeguata rispetto agli obiettivi indicati nel progetto di formazione e quindi trasfusi nel contratto; ed in questa seconda ipotesi il giudice deve quindi valutare in base ai principi la gravità dell’inadempimento, giungendo a dichiarare la decadenza dalle agevolazioni in discorso in tutti i casi di inosservanza degli obblighi di formazione di non scarsa importanza”.
Sembra, dunque, essere lasciato al giudice di merito il difficile compito di stabilire, caso per caso, se la formazione, in qual modo impartita, abbia reso effettivamente utile il contratto di apprendistato e che tale tipo di rapporto non sia stato attivato al solo scopo di eludere l’obbligo contributivo pieno e ottenere i benefici contributivi corrispondenti.