La richiesta di rinvio dell’assemblea, da parte di soci che rappresentano un terzo del capitale sociale, va accolta e non è soggetta a valutazione discrezionale dell’assemblea.
Lo ha precisato la Cassazione con la sentenza n. 29792/2017
L’articolo 2374 del Codice civile, prevede che «i soci intervenuti che riuniscono un terzo del capitale rappresentato nell’assemblea, se dichiarano di non essere sufficientemente informati sugli oggetti posti in deliberazione, possono chiedere che l’assemblea sia rinviata a non oltre cinque giorni. Questo diritto non può esercitarsi che una sola volta per lo stesso oggetto».
A fronte della richiesta di rinvio, il presidente dell’assemblea ha dunque il potere-dovere di concederlo, una volta verificate le condizioni stabilite dalla legge affinché la richiesta sia legittima: la provenienza della richiesta dai soci che riuniscono il terzo del capitale rappresentato in assemblea; il fatto che la richiesta di rinvio non sia stata esercitata in precedenza per lo stesso oggetto; e, infine, che sia indicato il motivo per il quale viene presentata.