Con questo lavoro vediamo come devono essere trattati i rimborsi spesa di trasferta, vitto e alloggio, relativi all’incarico del professionista.
I rimborsi delle spese di trasferta – vitto e alloggio – relative all’esecuzione dell’incarico del professionista devono essere trattati, sotto il profilo fiscale e contributivo, in modo diverso a seconda che si tratti:
- di spese sostenute dal professionista oppure
- di spese sostenute direttamente dal cliente (cd. spese prepagate);
- di spese sostenute dal professionista in nome e per conto del cliente.
Spese di trasferta sostenute dal professionista
Le spese di vitto e alloggio sostenute dal professionista per lo svolgimento della propria prestazione professionale, se vengono:
Modalità |
Imponibilità |
Deducibilità |
Riaddebitate analiticamente al cliente | integramente imponibili concorrono alla formazione del compenso |
integralmente deducibili |
Riaddebitate forfettariamente al cliente | deducibili nel limite del 75% e per un importo non superiore al 2% dell’ammontare dei compensi percepiti nell’anno |
In entrambi i casi i documenti di spesa saranno intestati al professionista, ovvero a colui che ha sostenuto la spesa.
Essendo parte integrante del compenso i rimborsi:
- sono soggetti alla ritenuta d’acconto;
- concorrono alla formazione dell’imponibile Iva;
- sono soggetti alla rivalsa previdenziale.
Spese di trasferta sostenute direttamente dal committente
Le spese di vitto e alloggio sostenute direttamente dal cliente per lo svolgimento dell’incarico professionale non costituiscono compenso per il professionista e, di conseguenza, questi non dovrà riportarle in fattura.
“Tutte le spese relative all’esecuzione di un incarico conferito e sostenute direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista” (articolo 54, comma 5, Tuir, così come modificato, da ultimo, dalla L. 81/2017 in vigore già dal 1° gennaio 2017).
Elemento caratterizzante è che il documento di spesa è intestato al cliente.
Spese sostenute in nome e per conto del cliente
Costituiscono spese “in nome e per conto del cliente” quelle sostenute dal professionista al fine di assolvere:
- imposte di registro, ipotecaria, catastale;
- imposte di bollo;
- contributo unificato;
- diritti e bolli dovuti alla Camera di Commercio per pratiche varie.
Tali spese, per il fatto di essere sostenute in nome e per conto, sono fiscalmente irrilevanti per il professionista.
Ciò significa che il riaddebito al cliente:
- non forma compenso e quindi non sconta la ritenuta d’acconto;
- non concorre alla formazione della base imponibile per il calcolo della rivalsa previdenziale;
- non concorre alla formazione della base imponibile Iva.
Tabella di sintesi
TRATTAMENTO DEL RIADDEBITO DEL PROFESSIONISTA | |||
SPESE VITTO E ALLOGGIO | SPESE ANTICIPATE IN NOME E PER CONTO | ||
SOSTENUTE DAL PROFESSIONISTA | SOSTENUTE DAL COMMITTENTE | ||
RITENUTA 20% | SÌ | NO | NO |
CONTRIBUTO INTEGRATIVO | SÌ | NO | NO |
IVA | SÌ | NO | NO |
Fonte: Ecnews