Lo svolgimento di altra attività lavorativa durante la malattia rappresenta idoneo motivo di licenziamento non di per sé, ma allorquando sia sufficiente a far presumere l’inesistenza della malattia, oppure quando, valutata in relazione alla natura della patologia e delle mansioni svolte, possa pregiudicare o ritardare la guarigione e il rientro del lavoratore in servizio (ex plurimis, Cassazione 17625/2014, 24812/2016, 21667/2017).
Così la Corte di cassazione, con la sentenza n. 6047 del 13 marzo 2018.