Licenziabile il dipendente che svolge altre attività in malattia



Lo svolgimento di altra attività lavorativa durante la malattia rappresenta idoneo motivo di licenziamento non di per sé, ma allorquando sia sufficiente a far presumere l’inesistenza della malattia, oppure quando, valutata in relazione alla natura della patologia e delle mansioni svolte, possa pregiudicare o ritardare la guarigione e il rientro del lavoratore in servizio (ex plurimis, Cassazione 17625/2014, 24812/2016, 21667/2017).


Così la Corte di cassazione, con la sentenza n. 6047 del 13 marzo 2018.
 


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