L’Inps, con il Messaggio numero 1162 del 16 marzo 2018 ha fornito i chiarimenti sulla cumulabilità dell’indennità di disoccupazione NASpI con i redditi derivanti da un rapporto di lavoro intermittente o stagionale in agricoltura, ricordando che la cumulabilità è consentita in caso di rapporto di lavoro subordinato da cui derivi un reddito annuo percepito dal lavoratore, non superiore agli 8.000 euro, a patto che la durata del rapporto di lavoro non vada oltre i 6 mesi di lavoro effettivo.
Lavoratore, titolare di un rapporto di lavoro subordinato e di un contratto di lavoro intermittente
Nel caso in cui il lavoratore, titolare di un rapporto di lavoro subordinato e di un contratto di lavoro intermittente preesistente con indennità di disponibilità, faccia richiesta di NASpI a seguito della cessazione del contratto di lavoro subordinato di tipo non intermittente, la domanda può essere accolta a condizione che il lavoratore stesso comunichi all’Inps, entro 30 giorni dalla domanda di prestazione, il reddito annuo presunto derivante dal suddetto contratto di lavoro intermittente, comprensivo della indennità di disponibilità.
In tale ipotesi trova applicazione esclusivamente l’istituto del cumulo della prestazione con il suddetto reddito complessivo, che non deve essere superiore al limite annuo di 8.000 euro.
La sospensione della prestazione NASpI
In assenza di indennità di disponibilità, se il contratto di lavoro intermittente e di durata pari o inferiore a 6 mesi, si applica l’istituto della sospensione della prestazione NASpI per i soli giorni di effettiva chiamata.
Il cumulo della prestazione con il reddito da lavoro
In alternativa, il percettore di Naspi può cumulare la prestazione con il reddito da lavoro qualora quest’ultimo non superi il limite annuo di 8.000 euro e a condizione che il lavoratore, entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda, comunichi il reddito annuo che prevede di trarre dall’attività.
Riassunzione da parte dello stesso datore di lavoro
In caso di riassunzione con contratto di lavoro intermittente da parte dello stesso datore di lavoro, non trova applicazione l’istituto del cumulo della prestazione NASpI con il reddito derivante da lavoro intermittente, in quanto condizione necessaria è che il nuovo datore di lavoro sia diverso dal datore di lavoro per il quale il lavoratore prestava la sua attività quando è cessato il rapporto di lavoro che ha determinato il diritto alla NASpI.
Pertanto, qualora il contratto di lavoro intermittente sia di durata pari o inferiore a 6 mesi si applica l’istituto della sospensione della prestazione.
Rapporto di lavoro intermittente sia con/senza obbligo di risposta
Laddove il rapporto di lavoro intermittente sia con obbligo di risposta alla chiamata, e quindi con indennità di disponibilità, la prestazione sarà sospesa per il periodo di durata del rapporto.
Qualora invece il rapporto di lavoro intermittente sia senza obbligo di risposta alla chiamata, e quindi senza indennità di disponibilità, la prestazione sarà sospesa per le giornate di effettiva prestazione lavorativa.
Rapporto di lavoro subordinato inizialmente inferiore a 6 mesi – decadenza
Nelle ipotesi di rapporto di lavoro subordinato, anche di tipo intermittente, inizialmente inferiore a 6 mesi che, a seguito di proroga, superi il limite semestrale, è prevista la decadenza dalla prestazione a decorrere dalla data della proroga.
Lavoro stagionale
Nelle ipotesi di lavoro stagionale, l’Inps precisa che, laddove la durata del nuovo rapporto di lavoro subordinato come OTD non superi i 6 mesi, l’indennità è sospesa d’ufficio, a prescindere dal reddito che l’interessato ricava dall’attività svolta.
Ai fini della determinazione del periodo di sospensione, vanno considerate le sole giornate di effettivo lavoro in agricoltura.
OTD di durata superiore a sei mesi
Nel caso in cui la nuova occupazione come OTD abbia una durata superiore a sei mesi:
- se il reddito prodotto è inferiore a quello minimo escluso da imposizione, si applicano le ordinarie regole e condizioni per la cumulabilità della prestazione;
- se il reddito è superiore a quello minimo escluso da imposizione, è prevista la decadenza dalla prestazione NASpI.
Rioccupazione con rapporti di lavoro che si susseguono nel tempo senza soluzione di continuità
Infine, in presenza di rioccupazione con rapporti di lavoro che si susseguono nel tempo senza soluzione di continuità per periodi singolarmente non superiori a 6 mesi, ma la cui somma superi il limite complessivo di 6 mesi, si verifica la decadenza dalla prestazione di disoccupazione NASpI per superamento del semestre previsto dalla norma