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Incentivo Occupazione Mezzogiorno – Chiarimenti sullo sgravio

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L’Inps, con la Circolare numero 49 del 19-03-2018, ha fornito i chiarimenti sul cd. “Incentivo Occupazione Mezzogiorno”, inerente le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nell’anno 2018 nelle regioni “meno sviluppate” o “in transizione”, specificando che l’agevolazione, laddove ne sussistano i presupposti, è cumulabile per la parte residua dei contributi datoriali con l’esonero contributivo all’occupazione giovanile stabile di cui alla Legge di bilancio 2018.

Chi può accedere al beneficio

Possono accedere al beneficio in trattazione tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, che, senza esservi tenuti, assumano lavoratori disoccupati nelle regioni “meno sviluppate” (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) o “in transizione” (Abruzzo, Molise e Sardegna).

Requisiti del lavoratore

Se il lavoratore, alla data di assunzione, ha un’età compresa tra i 16 e i 34 anni (intesi come 34 anni e 364 giorni), ai fini dell’accesso al beneficio è sufficiente che lo stesso risulti disoccupato; diversamente, il lavoratore che, al momento dell’assunzione incentivata, ha già compiuto 35 anni di età, oltre ad essere disoccupato deve risultare privo di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi.

Periodo di validità

L’incentivo può essere riconosciuto per le assunzioni effettuate tra il 1° gennaio 2018 ed il 31 dicembre 2018.

Quali le assunzioni incentivabili?

Sono incentivabili:

  • le assunzioni e le trasformazioni a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione;
  • i rapporti di apprendistato professionalizzante;
  • i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo con una cooperativa di lavoro.

Quando il beneficio è escluso?

Il beneficio è escluso espressamente nelle ipotesi di:

  • assunzione con contratto di lavoro domestico o intermittente;
  • prestazioni di lavoro occasionale;
  • contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;
  •  contratti di apprendistato di alta formazione e di ricerca.

In favore dello stesso lavoratore l’incentivo può essere riconosciuto per un solo rapporto.

La misura dell’incentivo

L’incentivo è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro – con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail – per un importo massimo di 8.060,00 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile per dodici mensilità e fruibile, a pena di decadenza, entro il 29 febbraio 2020. L’incentivo è riproporzionato in caso di part-time.

Codice di autorizzazione “0L”

Al fine di garantire la legittima fruizione dello sgravio nelle ipotesi in cui un datore di lavoro, avente sede legale in una regione diversa da quelle suindicate, assuma lavoratori per una prestazione lavorativa da svolgersi in una unità operativa ubicata in tali regioni meridionali, l’Inps deve assegnare, su richiesta dell’azienda, il codice di autorizzazione “0L” che, dal 1° gennaio 2018, assume il significato di “Datore di lavoro che effettua l’accentramento contributivo con unità operative nei territori del Mezzogiorno”.

De minimis

L’incentivo può essere legittimamente fruito nel rispetto delle previsioni della normativa europea sugli aiuti de minimis – o, in alternativa, oltre tali limiti, nei seguenti casi:
1) l’assunzione (ovvero la trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine) deve determinare un incremento occupazionale netto rispetto alla media dei lavoratori occupati nei 12 mesi precedenti;
2) per i lavoratori di età compresa tra i 25 e i 34 anni, l’incentivo può essere fruito solo quando, in aggiunta al requisito dell’incremento occupazionale, ricorra una delle seguenti condizioni:

  • il lavoratore sia privo di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
  • il lavoratore non sia in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di una qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale;
  • il lavoratore abbia completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non abbia ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
  • il lavoratore sia assunto in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i  settori economici dello Stato ovvero sia assunto in settori economici in cui sia riscontrato il richiamato differenziale nella misura di almeno il 25%.

Quando è applicabile l’agevolazione

L’agevolazione in argomento, è comunque applicabile qualora l’incremento occupazionale netto non si realizzi in quanto il posto o i posti di lavoro precedentemente occupato/occupati si sia/siano reso/resi vacante/vacanti a seguito di:

  • dimissioni volontarie;
  • invalidità;
  • pensionamento per raggiunti limiti d’età;
  • riduzione volontaria dell’orario di lavoro;
  • licenziamento per giusta causa.

Cumulabilità

L’incentivo non è cumulabile con altri incentivi all’assunzione di natura economica o contributiva, fatta eccezione per l’incentivo all’occupazione giovanile stabile previsto dalla Legge di bilancio 2018, per la parte residua, fino al 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, sempre nel rispetto del limite massimo di 8.060,00 euro annui.


 

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