Con il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 15.1.2018 sono stati approvati, con le relative istruzioni, i modelli 730/2017, 730-1, 730-2 per il sostituto d’imposta, 730-2 per il Caf e per il professionista abilitato, 730-3, 730-4, 730-4 integrativo, con le relative istruzioni, nonché la bolla per la consegna del Modello 730-1, concernenti la dichiarazione da presentare nell’anno 2018 da parte dei soggetti che si avvalgono dell’assistenza fiscale.
1. Approvazione del Modello 730/2018
Il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 15.1.2018 ha approvato, con le istruzioni, i modelli 730/2017, 730-1, 730-2 per il sostituto d’imposta, 730-2 per il Caf e per il professionista abilitato, 730-3, 730-4, 730-4 integrativo, con le relative istruzioni, nonché la bolla per la consegna del Modello 730-1, riguardanti la dichiarazione da presentare nell’anno 2018 da parte dei soggetti che si avvalgono dell’assistenza fiscale; le istruzioni sono state successivamente modificate dal Provvedimento Agenzia Entrate 15.2.2018, a seguito della Nota 12.2.2018, n. 2018/0000223/CRP con cui la Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici ha trasmesso la Delibera 7/Ben. ad integrazione dell’elenco dei partiti politici ammessi alla destinazione volontaria del 2 per mille dell’Irpef per il 2018; altre modifiche si sono, invece, rese necessarie per eliminare alcuni errori materiali riscontrati successivamente alla pubblicazione dei modelli.
Infine, il Provvedimento del 15.2.2018 ha approvato le specifiche tecniche per l’invio telematico dei dati contenuti nelle dichiarazioni Modd. 730/2018, nelle comunicazioni di cui ai Modd. 730-4 e 730-4 integrativo e nella scheda riguardante le scelte della destinazione dell’8, del 5 e del 2 per mille dell’Irpef ed ha approvato le istruzioni per lo svolgimento degli adempimenti previsti per l’assistenza fiscale da parte dei sostituti d’imposta, dei Caf e dei professionisti abilitati.
Come stabilito dall’art. 1, D.Lgs. 175/2014, l’Agenzia delle Entrate, entro il 15 aprile di ogni anno, rende disponibile telematicamente ai titolari di redditi di lavoro dipendente di cui all’art. 49, D.P.R. 917/1986 e di alcuni redditi assimilati di cui all’art. 50, co. 1, lett. a), c), c-bis), d) e g), i) e l), D.P.R. 917/1986, il Modello 730 precompilato relativo ai redditi prodotti nell’anno precedente.
Il Modello 730/2018 precompilato deve essere presentato entro:
- il 7.7.2018 in caso di presentazione al sostituto d’imposta;
- il 23.7.2018 in caso di presentazione diretta all’Agenzia delle Entrate o, da quest’anno, di presentazione Caf o al professionista.
Il Mod. 730/2018 ordinario (non precompilato) si presenta entro gli stessi termini e con le stesse modalità previste per il 730 precompilato.
Nel caso di presentazione al sostituto d’imposta, il contribuente deve consegnare il Mod. 730 ordinario già compilato.
2. Modello 730 precompilato
L’art. 1, D.Lgs. 175/2014 prevede che l’Agenzia delle Entrate, entro il 15 aprile di ogni anno, renda disponibile telematicamente ai titolari di redditi di lavoro dipendente di cui all’art. 49, D.P.R. 917/1986 e di alcuni redditi assimilati il Mod. 730 precompilato relativo ai redditi prodotti nell’anno precedente, che può essere accettato o modificato.
I redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all’art. 50, co. 1, lett. a), c), c-bis), d) e g), i) e l), D.P.R. 917/1986 che possono essere dichiarati nel Modello 730 precompilato sono: i compensi percepiti da soci di cooperative di produzione e lavoro, servizi, cooperative agricole e piccola pesca; le borse di studio, i premi o i sussidi di studio o di addestramento professionale; i compensi per le cariche di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica; i compensi per la collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili (esclusi quelli corrisposti a titolo di diritto d’autore); i compensi per la partecipazione a collegi e commissioni; le somme percepite in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, lavori a progetto o collaborazioni occasionali; le remunerazioni dei sacerdoti e dei ministri di culto; le indennità corrisposte per cariche elettive (esclusi membri del Parlamento europeo); gli assegni periodici alla cui produzione non concorrono né capitale, né lavoro; i compensi per lavori socialmente utili.
Per pre-compilare il Mod. 730/2018, le Entrate utilizzano principalmente:
- i dati contenuti nella Certificazione Unica 2018, relativa al 2017, che deve essere trasmessa on line entro il 7.3.2018 all’Agenzia delle Entrate dai sostituti d’imposta (ad es. il reddito di lavoro dipendente, le ritenute Irpef, le trattenute di addizionale regionale e comunale Irpef, i compensi di lavoro autonomo occasionale e i dati dei familiari a carico);
- i dati trasmessi da soggetti terzi, quali istituti di credito ed assimilati, assicurazioni, enti previdenziali e forme pensionistiche complementari, relativi agli oneri deducibili o detraibili sostenuti dal contribuente nel 2017, come i dati relativi agli interessi passivi sui mutui, ai premi assicurativi e ai contributi previdenziali;
- alcuni dati contenuti nel Mod. 730/2017 o Mod. Redditi PF 2017 (ad es. gli oneri che danno diritto a una detrazione da ripartire in più rate annuali, come le spese sostenute per le ristrutturazioni edilizie, i crediti d’imposta e le eccedenze riportabili);
- le informazioni disponibili nell’Anagrafe tributaria (ad es. versamenti effettuati con il Mod. F24 e i contributi versati per lavoratori domestici).
Il Modello 730 precompilato è messo a disposizione del contribuente, a partire dal 15 aprile, in un’apposita sezione del sito internet delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it. Per accedere a questa sezione è necessario essere in possesso del codice Pin, che può essere richiesto on line, accedendo al sito dell’Agenzia www.agenziaentrate.gov.it e inserendo alcuni dati personali; per telefono, chiamando il servizio di risposta automatica al numero 848.800.444, presso gli Uffici dell’Agenzia delle Entrate presentando un documento di identità. Il Modello 730 precompilato è consultabile anche tramite sostituto d’imposta o Caf o professionista abilitato, previa apposita delega.
Nella sezione del sito internet dedicata al 730 precompilato è possibile visualizzare:
- il Modello 730 precompilato e un prospetto con l’indicazione sintetica dei redditi e delle spese presenti nel 730 precompilato e delle principali fonti utilizzate per elaborare la dichiarazione. Qualora le informazioni in possesso delle Entrate risultassero incomplete, non sono inserite direttamente nella dichiarazione, ma sono esposte nell’apposito prospetto per permettere al contribuente di verificarle ed eventualmente indicarle nel 730 precompilato; in questo prospetto sono riportante anche le informazioni incongruenti (ad es. interessi passivi comunicati dalla banca di ammontare superiore a quelli indicati nella dichiarazione dei redditi dell’anno precedente);
- l’esito della liquidazione: il rimborso che sarà erogato dal sostituto d’imposta e/o le somme che saranno trattenute in busta paga;
- il Modello 730-3 con il dettaglio dei risultati della liquidazione.
Il contribuente che riceve la dichiarazione precompilata non è obbligato ad utilizzarla e può presentare la dichiarazione dei redditi con le modalità ordinarie, utilizzando il Modello 730 o il Modello Unico.
I coniugi possono unificare le proprie dichiarazioni in sede di accettazione o modifica. Se il Modello 730 precompilato è messo a disposizione solamente di uno dei coniugi, la dichiarazione congiunta può essere presentata esclusivamente ad un Caf o professionista abilitato ovvero al sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale.
Il contribuente che riceve il Modello 730 precompilato, ma ha percepito altri redditi che non possono essere dichiarati con il 730 (ad es. redditi d’impresa), non può utilizzare la dichiarazione precompilata, ma deve presentare il Modello Unico.
Il contribuente che non riceve il Modello 730 precompilato (ad es. perché non è in possesso della Certificazione Unica) deve presentare la dichiarazione dei redditi con le modalità ordinarie utilizzando il Modello 730, ove possibile, oppure il Modello Dichiarazione dei redditi 2018 Persone Fisiche.
I Caf o i professionisti abilitati devono verificare che i dati indicati nel Modello 730 siano conformi ai documenti esibiti dal contribuente (relativi a oneri deducibili e detrazioni d’imposta spettanti, alle ritenute, agli importi dovuti a titolo di saldo o di acconto oppure ai rimborsi) e devono rilasciare per ogni dichiarazione un visto di conformità, vale a dire una certificazione di correttezza dei dati.
Ai sensi dell’art. 6, D.Lgs. 175/2014, in caso di rilascio del visto di conformità infedele sono richiesti al Caf o professionista abilitato, l’imposta, le sanzioni e gli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente (a seguito del controllo formale ai sensi dell’art. 36-ter, D.P.R. 600/1973), purché il visto infedele non sia stato indotto dal comportamento doloso o gravemente colposo da parte del contribuente.
Tuttavia, se entro il 10 novembre il Caf o il professionista abilitato presentano una dichiarazione rettificativa del contribuente o, se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, trasmettono una comunicazione dei dati relativi alla rettifica, al Caf o al professionista abilitato è richiesta solo la sanzione, ridotta ad 1/8 del minimo, mentre al contribuente è addebitata la maggior imposta dovuta e i relativi interessi.
Prima dell’invio della dichiarazione all’Agenzia delle Entrate e comunque entro il 29 giugno per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 22 giugno, entro il 7 luglio per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 23 al 30 giugno o entro il 23 luglio per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 23 luglio, il Caf o il professionista devono consegnare al contribuente una copia della dichiarazione e il prospetto di liquidazione, elaborati sulla base dei dati e dei documenti presentati dal contribuente, con evidenziate le eventuali variazioni intervenute a seguito dei controlli effettuati dal Caf o dal professionista e indicati i rimborsi che saranno erogati dal sostituto d’imposta e le somme che saranno trattenute.
Dati delle spese sanitarie
Per quanto riguarda l’utilizzo dei dati delle spese sanitarie ai fini dell’elaborazione del 730 precompilato, il Sistema Tessera Sanitaria, dal 1° marzo di ogni anno, mette a disposizione dell’Agenzia delle Entrate i dati consolidati relativi alle spese sanitarie sostenute nel periodo d’imposta precedente e ai rimborsi effettuati nell’anno precedente per prestazioni non erogate o parzialmente erogate, specificando la data in cui sono stati versati i corrispettivi delle prestazioni non fruite. I dati forniti dal Sistema Tessera Sanitaria sono relativi alle ricevute di pagamento, alle fatture e agli scontrini fiscali concernenti le spese sanitarie sostenute dal contribuente e dai suoi familiari a carico nell’anno d’imposta e i rimborsi erogati. Sono previste, inoltre, le modalità di accesso ai dati delle spese sanitarie e il relativo trattamento, tenuto conto che i dati in questione non comprendono le spese e i rimborsi per i quali il contribuente abbia manifestato opposizione ai sensi dello stesso provvedimento. In particolare, l’opposizione va manifestata:
- nel caso di scontrino parlante, non comunicando al soggetto emittente il codice fiscale riportato sulla tessera sanitaria;
- negli altri casi chiedendo verbalmente al medico o alla struttura sanitaria l’annotazione dell’opposizione sul documento fiscale. Quest’informazione deve essere conservata anche dal medico/struttura sanitaria.
Con il Provvedimento del 31.1.2018, l’Agenzia delle Entrate ha previsto delle deroghe ai termini individuati dal Provvedimento 29.7.2016 e dal punto 1 del Provvedimento 15.9.2016, per consentire agli assistiti, per il 2018, di poter esercitare la propria opposizione all’invio dei dati 2017 da parte del Sistema Tessera Sanitaria all’Agenzia delle Entrate fino all’8.2.2018, con riferimento ai dati aggregati relativi ad una o più tipologie di spesa, mediante apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate, dal 9.2.2018 all’8.3.2018, in relazione ad ogni singola voce di spesa, accedendo direttamente all’area autenticata del sito web del Sistema Tessera Sanitaria (www.sistemats.it). Conseguentemente, è previsto che anche il Sistema Tessera Sanitaria, in deroga ai termini indicati nel Provvedimento 29.7.2016, metta a disposizione dell’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle spese sanitarie 2017 ed ai rimborsi per i quali non è stata esercitata l’opposizione da parte degli assistiti a partire dal 9.3.2018.
Il D.M. 1.2.2018 ha, successivamente, stabilito che l’assistito possa esercitare l’opposizione alla trasmissione dei dati di cui all’art. 3, co. 4, D.M. 31.7.2015 dal 9.2.2018 all’8.3.2018. Inoltre, il termine entro il quale deve essere effettuata la trasmissione telematica dei dati delle spese sanitarie da parte delle strutture sanitarie e dei medici è stato prorogato all’8.2.2018.
Dati delle erogazioni liberali ad Onlus
Il D.M. 30.1.2018, con riferimento all’invio telematico dei dati riguardanti le erogazioni liberali, ha previsto che, per l’elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte delle Entrate, con riferimento ai dati relativi agli anni d’imposta 2017, 2018 e 2019, in via sperimentale, le Onlus, le associazioni di promozione sociale, le fondazioni e le associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la tutela, la promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico, e le fondazioni e le associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, individuate con D.P.C.M., debbano inviare on line (secondo le modalità fissate dal Provvedimento 9.2.2018) all’Agenzia delle Entrate, in via facoltativa, entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento, una comunicazione contenente i dati relativi alle erogazioni liberali in denaro deducibili e detraibili, eseguite nell’anno precedente da persone fisiche.
Tali enti devono comunicare per ciascun soggetto erogante l’ammontare delle erogazioni liberali effettuate nell’anno e i dati identificativi dei soggetti eroganti, nonché l’importo dei rimborsi di erogazioni liberali disposti nell’anno precedente con l’indicazione dell’anno di riferimento e del soggetto a cui sono stati disposti.
Dati delle rette di frequenza di asili nido
In merito all’invio telematico dei dati riguardanti le spese per le rette per la frequenza degli asili nido, il D.M. 30.1.2018 ha stabilito che, per l’elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell’Agenzia delle Entrate, a partire dai dati relativi al 2017, gli asili nido, pubblici e privati, devono inviare on line (con le modalità fissate dal Provvedimento 9.2.2018) alle Entrate, entro il 28 febbraio di ogni anno (per il 2018, prorogato al 9.3.2018 – Provvedimento 27.2.2018), una comunicazione contenente i dati relativi alle spese sostenute nell’anno precedente dai genitori, con riferimento a ciascun figlio iscritto all’asilo nido, per il pagamento di rette relative alla frequenza dell’asilo nido e di rette per i servizi formativi infantili. Se le rette sono versate a soggetti diversi dagli asili nido, la comunicazione va effettuata da parte dei soggetti che ricevono i pagamenti delle rette. Inoltre, chi eroga rimborsi riguardanti le rette, entro il 28 febbraio di ogni anno (per il 2018, prorogato al 9.3.2018) trasmette in via telematica all’Agenzia delle Entrate, con riferimento a ogni iscritto all’asilo nido, una comunicazione contenente i dati dei rimborsi delle rette erogati nell’anno precedente, con l’indicazione dell’anno nel quale è stata sostenuta la spesa rimborsata; non vanno comunicati i rimborsi contenuti nella certificazione dei sostituti d’imposta.
Con più Provvedimenti distinti aventi la data del 27.1.2017, l’Agenzia delle Entrate ha disciplinato la comunicazione all’Anagrafe tributaria di alcuni dati per la predisposizione del Modello 730 precompilato. In particolare, è disciplinata la comunicazione dei dati relativi ai rimborsi delle spese universitarie di cui all’art. 1, D.M. 1.12.2016, individuando le modalità tecniche di trasmissione all’Agenzia dei dati. I soggetti che erogano tali rimborsi devono comunicarlo tramite i servizi Entratel o Fisconline, oppure avvalendosi di intermediari abilitati, designandoli «responsabili o incaricati del trattamento dei dati». La trasmissione delle comunicazioni va effettuata entro il 28 febbraio di ogni anno.
I dati e le notizie raccolti nei sistemi informativi dell’Anagrafe tributaria sono utilizzati per elaborare la dichiarazione dei redditi precompilata e per svolgere le attività di controllo sulle dichiarazioni secondo l’art. 7, D.P.R. 605/1973. Il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 27.2.2018 ha prorogato al 9.3.2018 (esclusivamente con riferimento ai dati relativi all’anno 2017) il termine ultimo per le comunicazioni all’Anagrafe tributaria dei dati riguardanti le rette per la frequenza degli asili nido, gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici residenziali ai sensi dell’art. 2, D.M. 1.12.2016, da parte degli amministratori di condominio in carica al 31 dicembre dell’anno di riferimento (che comunicano la tipologia e l’importo complessivo di ogni intervento e le quote di spesa attribuite ai singoli condomini nell’ambito di ciascuna unità immobiliare) e le spese sanitarie rimborsate, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata 2018. Per non alterare il sistema di tutela della privacy approvato, è slittata al 9.3.2018 anche la data entro la quale i contribuenti possono comunicare la propria opposizione all’utilizzo delle spese per la frequenza degli asili nido sostenute nell’anno 2017.
3. Modello 730 ordinario
Il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 15.1.2018 ha approvato, con le istruzioni, i Modelli 730/2018, 730-1, 730-2 per il sostituto d’imposta, 730-2 per il Caf e per il professionista abilitato, 730-3, 730-4, 730-4 integrativo, con le relative istruzioni, nonché la bolla per la consegna del Modello 730-1, concernenti la dichiarazione da presentare nell’anno 2018 da parte dei soggetti che si avvalgono dell’assistenza fiscale.
Il Modello 730 ordinario può essere presentato al sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale, al Caf o al professionista abilitato.
I lavoratori dipendenti privi di un sostituto d’imposta che possa effettuare il conguaglio devono presentare il Modello 730 (precompilato o ordinario) a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato. I dipendenti delle Amministrazioni dello Stato possono presentare il Modello 730 all’ufficio che svolge le funzioni di sostituto d’imposta (che può anche non coincidere con quello di appartenenza) o a quello che, secondo le indicazioni del sostituto, svolge l’attività di assistenza o è incaricato della raccolta dei modelli.
Anche il Mod. 730/2018 ordinario, come il precompilato, deve essere presentato entro il 7.7.2018 in caso di presentazione al sostituto d’imposta oppure al Caf o al professionista, ovvero il 23.7.2018 in caso di presentazione diretta all’Agenzia delle Entrate. In caso di presentazione al sostituto d’imposta, il contribuente deve consegnare il Modello 730 ordinario già compilato. In caso di presentazione al Caf o al professionista abilitato possono essere richiesti al momento della presentazione della dichiarazione i dati relativi alla residenza anagrafica del dichiarante e il controllo formale è effettuato nei confronti del Caf o del professionista. Sul visto di conformità si applicano le stesse regole previste per il 730 precompilato.
- Quadri del Modello 730/2018
Il Mod. 730/2018 è il modello base che costituisce la dichiarazione dei redditi vera e propria; è composto dal frontespizio, per l’indicazione dei dati anagrafici del contribuente e di quelli relativi ai familiari a carico, e dai seguenti quadri:
- Quadro A – Redditi dei terreni: deve essere compilato dai contribuenti che possiedono redditi di terreni. Deve utilizzare questo quadro:
– chi è proprietario o possiede a titolo di enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale, terreni situati nel territorio dello Stato per cui è prevista l’iscrizione in Catasto con attribuzione di rendita. In caso di usufrutto o altro diritto reale, il titolare della sola nuda proprietà non deve dichiarare il terreno;
– l’affittuario che esercita l’attività agricola nei fondi in affitto e l’associato nei casi di conduzione associata. In questo caso deve essere compilata solo la colonna relativa al reddito agrario. L’affittuario deve dichiarare il reddito agrario a partire dalla data in cui ha effetto il contratto;
– il socio, il partecipante dell’impresa familiare o il titolare d’impresa agricola individuale non in forma d’impresa familiare che conduce il fondo. Se questi contribuenti non possiedono il terreno a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale, va compilata solo la colonna del reddito agrario;
- Quadro B – Redditi dei fabbricati e altri dati: va compilato dai contribuenti che possiedono redditi di fabbricati, anche se derivanti unicamente dal possesso dell’abitazione principale. Vanno indicati anche i dati relativi ai contratti di locazione. Devono utilizzare questo quadro:
– i proprietari di fabbricati situati in Italia che sono o devono essere iscritti nel Catasto dei fabbricati come dotati di rendita;
– i titolari dell’usufrutto o altro diritto reale su fabbricati situati nel territorio dello Stato italiano che sono o devono essere iscritti nel Catasto fabbricati con attribuzione di rendita. In caso di usufrutto o altro diritto reale (ad es. uso o abitazione) il titolare della sola nuda proprietà non deve dichiarare il fabbricato. Si ricorda che il diritto di abitazione (che si estende anche alle pertinenze della casa adibita ad abitazione principale) spetta, ad esempio, al coniuge superstite (art. 540 c.c.);
– i possessori di immobili che, secondo le leggi in vigore, non possono essere considerati rurali;
– i soci di società semplici e di società ad esse equiparate, che producono reddito di fabbricati;
- Quadro C – Redditi di lavoro dipendente e assimilati: è diviso in sei sezioni. Nella Sezione I vanno indicati i redditi di lavoro dipendente e di pensione, nonché quelli assimilati ai redditi di lavoro dipendente per i quali spettano le relative detrazioni d’imposta. Nella Sezione II devono essere inseriti tutti gli altri redditi assimilati per i quali non spettano le detrazioni. Nella Sezione III va indicato l’ammontare delle ritenute Irpef e dell’addizionale regionale Irpef; mentre nella Sezione IV le ritenute a titolo di addizionale comunale all’Irpef, ove deliberata dall’ente locale. La sezione V riguarda il cd. Bonus Irpef;
- Quadro D – Altri redditi: nella Sezione I si indicano i redditi di capitale, di lavoro autonomo o redditi diversi e nella Sezione II i redditi soggetti a tassazione separata;
- Quadro E – Oneri e spese detraibili e oneri deducibili: in questo quadro devono essere indicate le spese che danno diritto ad una detrazione d’imposta e quelle che possono essere sottratte dal reddito complessivo (oneri deducibili). In particolare, il quadro è suddiviso nelle seguenti sezioni:
– Sezione I: spese per le quali spetta la detrazione d’imposta del 19% (ad es. spese sanitarie) o del 26%;
– Sezione II: spese e oneri per i quali spetta la deduzione dal reddito complessivo (ad es. contributi previdenziali);
– Sezione III A: spese per le quali spetta la detrazione d’imposta per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e per misure antisismiche;
– Sezione III B: dati catastali identificativi degli immobili e altri dati per fruire della detrazione;
– Sezione III C: detrazione d’imposta del 50% per l’acquisto di mobili per l’arredo di immobili ristrutturati e Iva per acquisto di abitazione di classe A o B;
– Sezione IV: spese per le quali spetta la detrazione d’imposta per gli interventi di risparmio energetico;
– Sezione V: dati per fruire delle detrazioni d’imposta per canoni di locazione;
– Sezione VI: dati per fruire di altre detrazioni d’imposta (ad es. spese per il mantenimento dei cani guida e per affitto di terreni agricoli ai giovani);
- Quadro F – Acconti, ritenute, eccedenze e altri dati: è diviso in otto sezioni, nelle quali si indicano i versamenti di acconti Irpef, addizionale comunale Irpef e cedolare secca relativi all’anno 2017 (Sezione I), le ritenute subite diverse da quelle già indicate nei quadri C e D (Sezione II), le eventuali eccedenze risultanti dalle precedenti dichiarazioni (Sezione III), le ritenute e gli acconti Irpef sospesi per eventi eccezionali (Sezione IV), l’importo dell’acconto Irpef per il 2018 che il contribuente può chiedere di trattenere in misura inferiore rispetto a quello risultante della dichiarazione e il numero di eventuali rate del saldo 2017 (Sezione V), le soglie di esenzione per l’addizionale comunale Irpef (Sezione VI), la nuova Sezione VII per le locazioni brevi, la Sezione VIII da compilare solo nel Modello 730 integrativo, nonché altri dati (Sezione IX);
- Quadro G – Crediti d’imposta: comprende le sezioni concernenti i crediti d’imposta relativi ai fabbricati (Sezione I), al credito d’imposta per il reintegro delle anticipazioni dei fondi pensione (Sezione II); al credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero (Sezione III), al credito d’imposta per gli immobili colpiti dal sisma in Abruzzo (Sezione IV), al credito d’imposta per l’incremento dell’occupazione (Sezione V), al credito d’imposta per le erogazioni liberali in denaro effettuate a sostegno della cultura, il cd. «Art-bonus» (Sezione VII), alle erogazioni per la scuola (Sezione VIII), al credito d’imposta per la negoziazione e l’arbitrato (Sezione IX); al credito d’imposta per le spese sostenute nel 2017 per la videosorveglianza dirette alla prevenzione di attività criminali (Sezione X), e al credito d’imposta per le mediazioni (sezione XI);
- Quadro I – Imposte da compensare: questo quadro può essere compilato dal contribuente che sceglie di utilizzare l’eventuale credito risultante dal Mod. 730/2018 per pagare le imposte dovute nel 2017 mediante la compensazione nel Mod. F24. È, infatti, possibile utilizzare il credito che risulta dal Modello 730 in compensazione nell’F24 per pagare, oltre che l’Imu dovuta per l’anno 2017, anche le altre imposte che possono essere versate con il Mod. F24. A seguito di questa scelta, il contribuente, nel mese di luglio o agosto, non riceverà il rimborso corrispondente alla parte del credito che ha chiesto di compensare per pagare le altre imposte. Il quadro può essere compilato anche nel caso di Modello 730 presentato dai lavoratori dipendenti senza un sostituto d’imposta che possa effettuare il conguaglio;
- Quadro K – Comunicazione dell’amministratore di condominio: questo quadro, composto da tre Sezioni, deve essere utilizzato dagli amministratori di condominio negli edifici, in carica al 31.12.2017, per effettuare i seguenti adempimenti:
– comunicazione dei dati identificativi del condominio oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati sulle parti comuni condominiali. In relazione agli interventi sulle parti comuni condominiali iniziati a partire dal 14.5.2011, per i quali nel 2017 sono state sostenute spese che danno diritto alla detrazione, l’amministratore di condominio indica nel Quadro K i dati catastali identificativi del condominio sul quale sono stati effettuati i lavori;
– comunicazione annuale all’Anagrafe tributaria dell’importo complessivo dei beni e dei servizi acquistati dal condominio nell’anno solare e dei dati identificativi dei relativi fornitori (art. 7, co. 8-bis, del D.P.R. 605/1973). Tale obbligo sussiste anche se la carica di amministratore è stata conferita nell’ambito di un condominio con non più di 8 condomini.
L’utilizzo del Modello 730 ai fini della dichiarazione dei redditi comporta dei vantaggi, in particolare in quanto la compilazione del Modello è semplice e non richiede l’effettuazione di calcoli, come avviene, invece, per il Modello Dichiarazione dei redditi annuale Persone Fisiche. Inoltre esso consente al contribuente di ottenere gli eventuali rimborsi di crediti d’imposta risultanti dalla dichiarazione direttamente con la retribuzione o con la pensione, nonché di richiedere di effettuare un minore (o nullo) versamento a titolo di acconto delle imposte sui redditi 2017 da dichiarare nel 2018, e consente al soggetto che presta l’assistenza fiscale (datore di lavoro, ente che eroga la pensione o Centro di assistenza fiscale) di trattenere direttamente sulla retribuzione o sulla pensione le somme eventualmente dovute dal contribuente (ad es. a titolo di acconto delle imposte sui redditi).
I coniugi non legalmente o effettivamente separati possono presentare la dichiarazione dei redditi in forma congiunta con il Modello 730 se possiedono solo redditi che possono essere dichiarati mediante il Modello 730 e almeno uno di essi si trova nella condizione di utilizzare il Modello 730. Quando entrambi i coniugi possono autonomamente avvalersi dell’assistenza fiscale, il Modello 730 può essere presentato in forma congiunta al sostituto d’imposta di uno dei due coniugi ovvero ad un Caf. In caso di dichiarazione congiunta, nel Frontespizio del Modello va indicato come «dichiarante» il coniuge che ha come sostituto d’imposta il soggetto al quale è presentata la dichiarazione congiunta, o quello scelto per effettuare le operazioni di conguaglio d’imposta, se la dichiarazione viene presentata ad un Caf.
Il Modello 730 congiunto non può essere presentato in caso di:
- dichiarazione presentata per conto di altri contribuenti, quali persone incapaci, compresi i minori di età;
- decesso di uno dei coniugi avvenuto prima della presentazione della dichiarazione dei redditi;
- titolarità di uno dei coniugi, nel 2017, di redditi che non possono essere dichiarati con il Modello 730 (redditi d’impresa anche in forma di partecipazione, redditi di lavoro autonomo professionale anche in forma associata, redditi diversi non compresi nel Quadro D del Modello 730), o se, comunque, uno dei coniugi è tenuto a presentare il Modello Dichiarazione dei redditi 2018 Persone Fisiche.
5. Novità del Modello 730/2018
Le principali novità contenute nel Mod. 730/2018 sono illustrate di seguito.
Presentazione del modello 730
Anche i contribuenti che si avvalgono dell’assistenza fiscale prestata dai Caf e dai professionisti abilitati possono presentare il Mod. 730/2018 entro il 23.7.2018; lo scorso anno tale scadenza valeva solo in caso di presentazione diretta del modello all’Agenzia delle Entrate.
Cedolare secca e locazioni brevi
A partire dall’1.6.2017, i comodatari e gli affittuari che danno in locazione gli immobili ad uso abitativo, situati in Italia, per periodi fino a 30 giorni possono assoggettare a cedolare secca i redditi derivanti da tali locazioni.
Sempre dall’1.6.2017, i redditi dei contratti di locazione non superiori a 30 giorni, che sono stati conclusi con l’intervento di intermediatori immobiliari (anche attraverso la gestione di portali on-line), devono essere assoggettati ad una ritenuta del 21% qualora tali soggetti intervengano anche nel pagamento o incassino i canoni o i corrispettivi derivanti dai contratti di locazione breve. Tale ritenuta è applicata nel momento in cui l’intermediario riversa le somme al locatore.
La disciplina fiscale per le locazioni brevi si applica ai soli contratti stipulati da persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa a decorrere dall’1.6.2017; un contratto si considera stipulato da tale data se a partire da essa il locatario ha ricevuto la conferma della prenotazione. Il termine di 30 giorni deve essere considerato in relazione ad ogni singola pattuizione contrattuale; anche nel caso di più contratti stipulati nell’anno tra le stesse parti, va considerato ogni singolo contratto, fermo restando che se la durata delle locazioni che intervengono nell’anno tra le medesime parti sia complessivamente superiore a 30 giorni devono essere posti in essere gli adempimenti connessi alla registrazione del contratto.
Il reddito derivante da tali locazioni brevi costituisce reddito fondiario per il proprietario dell’immobile o per il titolare di altro diritto reale e va indicato nel Quadro B; per il sublocatore o il comodatario, invece, costituisce reddito diverso e va indicato nel Quadro D.
Premi di risultato e welfare aziendale
È stato elevato da euro 2.000 a euro 3.000 il limite dei premi di risultato da assoggettare a tassazione agevolata. Il limite è innalzato a euro 4.000 qualora l’azienda coinvolga pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro e se i contratti collettivi aziendali o territoriali siano stati stipulati fino al 24.4.2017; per i contratti stipulati successivamente a tale data, l’importo massimo su cui applicare la tassazione agevolata è di euro 3.000.
Con riferimento alle somme per premi di risultato e welfare aziendale va compilato il rigo C4 del Quadro C, riservato ai lavoratori dipendenti del settore privato, titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato che nel periodo compreso tra l’1.1 e il 31.12.2017 hanno percepito compensi per premi di risultato o somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili d’impresa e che nell’anno d’imposta 2016 abbiano percepito redditi da lavoro dipendente d’importo non superiore a euro 80.000. Dall’anno d’imposta 2016 è stato reintrodotto un sistema di tassazione agevolata per le retribuzioni premiali derivanti da contratti collettivi aziendali o territoriali i cui limiti a partire dall’anno d’imposta 2017 sono quelli prima indicati.
Sisma-bonus
Da quest’anno per le spese sostenute per gli interventi antisismici, cd. sisma-bonus (Sezione IIIA del Quadro E) effettuati su parti comuni di edifici condominiali e per gli interventi che comportano una riduzione della classe di rischio sismico sono previste percentuali maggiori di detrazione.
Per gli interventi antisismici in zone ad alta pericolosità le cui procedure autorizzatorie sono state attivate entro il 31.12.2016, per le spese sostenute dal 4.8.2013 al 31.12.2016 per gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche e all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica riferite a costruzioni adibite ad abitazione principale (nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente) o ad attività produttive, spetta una detrazione d’imposta del 65%, fino ad un ammontare complessivo di spesa non superiore a euro 96.000 per unità immobiliare.
Invece, per gli interventi antisismici in zone ad alta pericolosità le cui procedure autorizzatorie sono state attivate successivamente all’1.1.2017, spetta, per le spese sostenute dall’1.1.2017 al 31.12.2021 per gli interventi di misure antisismiche, una detrazione d’imposta pari al:
- 50%;
- 70% (75% per le parti comuni di edifici condominiali) se dalla realizzazione degli interventi derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore;
- 80% (85% per le parti comuni di edifici condominiali) se dagli interventi consegua una riduzione del rischio sismico che comporti il passaggio a due classi di rischio inferiore.
La spesa su cui applicare la percentuale non può superare il limite di euro 96.000 per unità immobiliare per ogni anno.
Eco-bonus
Per alcune spese per interventi di riqualificazione energetica, cd. eco-bonus (Sezione IV del Quadro E) di parti comuni degli edifici condominiali sono previste percentuali di detrazione più elevate. In particolare, per le spese sostenute dall’1.1.2017 al 31.12.2021 relative ad interventi di risparmio energetico su parti comuni condominiali, la detrazione è riconosciuta nella maggior misura del:
- 70% per gli interventi che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio stesso;
- 75% per gli interventi finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale e estiva attraverso i quali si consegue almeno la qualità media di cui al D.M. 26.6.2015.
Spese d’istruzione
È stato elevato a euro 717 il limite delle spese d’istruzione per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale d’istruzione. Infatti, il limite della detrazione Irpef del 19% (righi da E8 a E10 della Sezione I del Quadro E) spettante per tali spese di frequenza di scuole dell’infanzia, è aumentato da euro 564 a euro 717 per il 2017, e passerà a euro 786 per il 2018 ed a euro 800 per il 2019.
Spese sostenute dagli studenti universitari
Agli studenti universitari iscritti a un corso di laurea di un’università situata in un Comune diverso da quello di residenza, spetta una detrazione del 19% (righi da E8 a E10 della Sezione I del Quadro E) per le spese sostenute per canoni di locazione derivanti da contratti stipulati o rinnovati in base alla legge che disciplina le locazioni di immobili ad uso abitativo, o per canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fini di lucro e cooperative.
Per gli anni d’imposta 2017 e 2018 il requisito della distanza previsto per poter beneficiare della detrazione si intende rispettato anche se l’Università è situata all’interno della stessa Provincia ed è ridotto a 50 chilometri per gli studenti residenti in zone montane o disagiate.
Spese sanitarie
Con riferimento alle spese sanitarie (rigo E1 della Sezione I del Quadro E), limitatamente agli anni d’imposta 2017 e 2018 sono detraibili le spese sostenute per l’acquisto di alimenti a fini medici speciali, inseriti nella sezione A1 del Registro nazionale di cui all’art. 7, D.M. Sanità 8.6.2001, esclusi quelli destinati ai lattanti.
Art-bonus
A partire dal 27.12.2017 è possibile beneficiare del credito d’imposta nella misura del 65% per le erogazioni a fini culturali (Rigo G9, Sezione VII del Quadro G) anche per le erogazioni liberali effettuate nei confronti delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione.
Borse di studio
Sono esenti le borse di studio nazionali per il merito e per la mobilità erogate dalla Fondazione Articolo 34.
Cinque per mille
Da quest’anno è possibile destinare una quota pari al 5 per mille dell’Irpef a sostegno degli enti gestori delle aree protette.
Addizionale comunale Irpef
Nel rigo «Domicilio fiscale al 1° gennaio 2017» presente nel Frontespizio del Mod. 730/2018 è presente la nuova casella «Fusione Comuni». Infatti se il Comune in cui il contribuente risiede è stato istituito per fusione avvenuta nel corso del 2016 fino all’1.1.2017 compreso e qualora tale Comune abbia deliberato aliquote dell’addizionale comunale Irpef differenziate per ciascuno dei territori dei Comuni estinti, deve essere compilata la casella «Fusione Comuni», indicando l’apposito codice identificativo dell’ex Comune riportato nella Tabella denominata «Elenco dei codici identificativi da indicare nella casella «Fusione Comuni» del rigo «Domicilio fiscale al 1° gennaio 2017» presente nell’Appendice alle istruzioni del Mod. 730/2018.
Contributo di solidarietà
Da quest’anno non è più applicabile il regime fiscale denominato «contributo di solidarietà».
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Circolare per la clientela di studio fornita da Settimana Fiscale Frizzera.