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Il bilancio di una srl e l'iter di approvazione

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La maggior parte delle società di capitali, si accinge entro il prossimo 30 aprile ad approvare il bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017. Vediamo insieme l’iter da seguire.

L’approvazione del bilancio è un processo disciplinato dal codice civile molto articolato, che prevede una serie di adempimenti, che vanno dalla redazione ed approvazione del progetto di bilancio da parte dell’organo amministrativo, al suo deposito presso la sede sociale affinché i soci possano prenderne visione, alla convocazione dell’assemblea ed infine alla sua approvazione.

Redazione del bilancio

Il bilancio d’esercizio è il documento che deriva dalla contabilità aziendale e rappresenta il risultato economico e la situazione patrimoniale/finanziaria dell’azienda al termine dell’esercizio amministrativo (31/12).

E’ composto da:

Salvo i casi in cui la società adotti il bilancio abbreviato.

Deposito del progetto

Prima della sua approvazione (quindici giorni), il bilancio, unitamente alla nota integrativa, la relazione sulla gestione (quando tenuta) e del collegio sindacale (quando presente), le copie integrali dell’ultimo bilancio delle società controllate (se presenti) e un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell’ultimo bilancio delle società collegate (se presenti), deve restare depositato in copia presso la sede della società.

Cosa succede in caso di ritardo/mancato deposito del bilancio presso la sede?

Il mancato o tardivo deposito del progetto di bilancio presso la sede sociale determina l’annullabilità della delibera assembleare (in questo senso: Trib. Verona 8.4.1989, Trib. Como 26.5.1998, Trib. Milano 24.6.1991 e Trib. Milano 3.9.2003); In taluni casi di omesso deposito, peraltro, è stato sostenuto che la delibera sia viziata di nullità (in tal senso: Trib. Genova 24.9.1990 e Trib. Teramo 27.1.1998).

La visione del bilancio da parte del socio

I soci possono prendere visione del progetto di bilancio depositato presso la sede sociale (ex art. 2429 co. 3 c.c.) e salvaguardando gli interessi di entrambi, ottenere a proprie spese le fotocopie relative al bilancio ed alle relazioni allegate (così Trib. Firenze 25.6.1996).

Secondo il Tribunale di Rimini, la possibilità di estrarre copie dei documenti depositati si pone come un “quid pluris” rispetto alla mera presa visione “da limitare ai casi imposti dalle condizioni della documentazione stessa, la cui semplice presa visione non consenta un’adeguata informazione” (Trib. Rimini 25.2.2005).

La convocazione dell’assemblea

Ai sensi dell’art. 2366 c.c. l’assemblea è convocata dagli amministratori o dal consiglio di gestione mediante avviso contenente l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare. 

In mancanza di indicazioni statutarie, la convocazione è effettuata mediante lettera raccomandata spedita ai soci, almeno otto giorni prima dell’adunanza, nel domicilio risultante dal “Registro delle imprese”.

In mancanza delle formalità suddette, l’assemblea si reputa regolarmente costituita, quando è rappresentato l’intero capitale sociale e partecipa all’assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. 

L’assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l’anno, entro il termine stabilito dallo statuto e comunque non superiore a centoventi giorni (e non più quattro mesi) dalla chiusura dell’esercizio sociale (ai sensi del co. 2 dell’art. 2364 c.c.).

Proroga dei termini

Nello statuto è possibile prevedere un termine maggiore, comunque non superiore a centottanta giorni (e non più sei mesi), in due ipotesi:

  • società tenuta alla redazione del bilancio consolidato “ovvero”;
  • quando lo richiedono particolari esigenze connesse alla struttura ed all’oggetto della società.

Motivazione del rinvio

Gli amministratori, in entrambi i casi, devono segnalare le cause della dilazione nella Relazione sulla gestione.

Laddove la società rediga il bilancio in forma abbreviata, le indicazioni circa i motivi del rinvio, non potendo essere inserite nella Relazione sulla gestione, devono essere inserite nella Nota integrativa (così Trib. Isernia 19.4.2006 n. 247).

La mancata motivazione del rinvio della convocazione oltre il termine di centoventi giorni, non invalida la delibera di approvazione del bilancio, ma può incidere sulla responsabilità degli amministratori ai sensi dell’art. 2392 c.c.

Delibera di differimento dei termini

In presenza di particolari esigenze connesse alla struttura ed all’oggetto della società che giustifichino il rinvio dei termini per l’approvazione del bilancio d’esercizio, è stata evidenziata l’opportunità che gli amministratori provvedano alla redazione di un verbale di differimento entro il termine in cui il progetto di bilancio deve essere comunicato al Collegio sindacale ed all’incaricato della revisione legale.

In particolare, nella prassi si tende ad operare come segue:

  • redazione, nei termini per l’approvazione da parte del cda del progetto di bilancio, di un verbale in cui si individuano le ragioni del ricorso al maggior termine statutariamente previsto;
  • esplicitazione di tali ragioni nella relazione sulla gestione che accompagna il bilancio;
  • approvazione delle ragioni stesse, da parte dell’assemblea, preventivamente alla delibera di approvazione del bilancio.

Ipotesi di “particolari esigenze relative alla struttura e all’oggetto della società”

Per il rinvio non è più sufficiente la presenza di generiche “particolari esigenze”, ma queste devono essere relative alla “struttura” ed all’“oggetto della società”.

In dottrina, nel tentativo di ipotizzare alcune circostanze nelle quali configurare le particolari esigenze relative alla struttura e all’oggetto della società in grado di legittimare la proroga dei termini per l’approvazione del bilancio, si è fatto riferimento ai seguenti casi:

  • società che, seppure non tenuta alla redazione del bilancio consolidato, deve procedere alla valutazione delle partecipazioni in altre società;
  • società che ha adottato il sistema dualistico, il cui statuto riserva l’approvazione del bilancio all’assemblea ove non vi abbia provveduto il Consiglio di sorveglianza;
  • dimissioni degli amministratori in prossimità del termine ordinario di convocazione dell’assemblea, con nuovi amministratori che necessitano di un adeguato lasso temporale per raccogliere i dati contabili e verificarli;
  • ampliamento dell’organizzazione territoriale della società a cui non corrisponda ancora un adeguamento della struttura amministrativa;
  • esistenza di un’organizzazione produttiva e contabile decentrata in più sedi periferiche, ciascuna con contabilità autonoma e separata. Situazione che si presenta assai simile a quella che interessa i soggetti obbligati alla redazione del bilancio consolidato;
  • variazione del sistema informatico (solitamente effettuata a partire dall’inizio dell’anno);
  • presenza, tra le immobilizzazioni finanziarie, di una partecipazione valutata con il metodo del patrimonio netto;
  • partecipazione della società ad operazioni straordinarie;
  • creazione (o esistenza) di patrimoni destinati a specifici affari ex art. 2447-bis ss. c.c.;
  • necessità di disporre, per le imprese edili, dell’approvazione degli stati di avanzamento lavori da parte del committente;
  • mutamento dei criteri di rilevazione delle operazioni (adozione degli IAS).

Tardiva convocazione

Il mancato rispetto dei termini disposti per la convocazione dell’assemblea incaricata di approvare i risultati della gestione (entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale oppure entro centottanta giorni, in caso di proroga) non comporta l’invalidità della delibera di approvazione, ma può essere fonte di responsabilità per gli amministratori nei confronti della società o dei soci, sempre che ne ricorrano i presupposti; ciò in ragione della necessità che si provveda, seppure in ritardo, all’approvazione dei risultati della gestione (in tal senso: App. Bologna 14.3.1997, Cass. 14.8.97 n. 7623, Trib. Napoli 14.12.2007 e Trib. Napoli 22.4.2009).

Sanzioni

L’art. 2631 co. 1 c.c. punisce con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.032,00 a 6.197,00 euro non solo gli amministratori, ma anche i sindaci che omettono di convocare l’assemblea dei soci nei casi previsti dalla legge o dallo statuto, “nei termini ivi previsti”.

In caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli amministratori, l’assemblea deve essere convocata dal Collegio sindacale che esegue anche le pubblicazioni prescritte dalla legge. L’intervento dei sindaci risulta in grado di scongiurare il verificarsi di un danno nei confronti della società, presupposto per l’esercizio dell’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori (ai sensi dell’art. 2406 co. 1 c.c.).

Attenzione
Ove la legge o lo statuto non prevedano espressamente un termine, entro il quale effettuare la convocazione, questa si considera omessa allorché siano trascorsi trenta giorni dal momento in cui amministratori e sindaci sono venuti a conoscenza del presupposto che obbliga alla convocazione dell’assemblea dei soci.
L’omessa convocazione non presenta, invece, riflessi penali.
Nella vigente disciplina, mentre la tardiva convocazione trova il limite della necessaria potenzialità dannosa della violazione (così Trib. Salerno 26.2.2008), non altrettanto appare possibile dire con riguardo al caso dell’assoluta omissione.

Termine per lo svolgimento dell’assemblea

Entro il termine di centoventi (o di centottanta giorni) dalla chiusura dell’esercizio sociale deve essere “convocata” l’assemblea ordinaria (ex art. 2364 co. 2 c.c.).

Convocazione nei termini e deliberazione “tardiva”

Risulta, invece, possibile che l’assemblea, convocata per un giorno che si pone anteriormente allo scadere dei centoventi giorni (o centottanta) dalla chiusura dell’esercizio, approvi il bilancio in un momento successivo a causa, ad esempio, del mancato raggiungimento dei quorum richiesti in prima convocazione ovvero in conseguenza di rinvii.
Attenzione
Sia il termine legale che quello convenzionale di cui all’art. 2364 co. 2 c.c. sono correlati al momento della prima convocazione dell’assemblea e non già a quello dell’adozione della delibera, che potrebbe essere successivo e porsi oltre i termini suddetti nel caso di seconda convocazione (così Trib. Napoli 14.12.2007).

Convocazione tardiva

In ogni caso, il mancato rispetto del termine per la convocazione dell’assemblea chiamata ad approvare il bilancio di esercizio non è in grado di inficiare la delibera tardiva.
Il termine in questione, infatti, non è sanzionato con la decadenza, ma risponde alla finalità di accelerare l’adempimento richiesto agli amministratori. E, d’altra parte, il bilancio è atto talmente importante nella vita di una società e per il regolare svolgimento della sua attività, che va comunque portato all’esame dell’assemblea dei soci, sia pure oltre il termine di legge o statutariamente previsto; diversamente, si finirebbe per svuotare di contenuto l’art. 2364 co. 2 c.c. cui non può essere certamente conferito il significato che, scaduto il termine, il bilancio non possa più essere sottoposto al vaglio dell’assemblea.
Anche nel caso di mancato rispetto dei termini di convocazione dell’assemblea, quindi, resta fermo:
  • da un lato, l’obbligo degli amministratori di predisporre il progetto di bilancio e di convocare l’assemblea;
  • dall’altro, la possibilità che quest’ultima operi validamente, seppure in ritardo.
Sul tema si vedano: Cass. 14.8.1997 n. 7623, Trib. Napoli 24.2.2000, Trib. Napoli 14.12.2007 e Trib. Napoli 22.4.2009.

Esame del bilancio da parte dell’assemblea

Nel corso dell’assemblea i soci hanno diritto di ottenere le informazioni volte a realizzare l’intelligibilità dei dati di bilancio ed a conoscere le scelte valutative effettuate dagli amministratori insieme alle motivazioni ed alle giustificazioni delle medesime.

Limiti al diritto di informazione

Tale diritto incontra i limiti:
– del segreto sociale (notizia che, se rivelata, potrebbe ledere un interesse oggettivo, attuale e giuridicamente protetto della società);
– della effettiva sussistenza di un diritto di informazione (da escludersi, ad esempio, nel caso di richieste di chiarimenti in assemblea già precedentemente comunicati ovvero di dati che non aggiungono alcun elemento conoscitivo).
Attenzione
Trib. Catania 13.7.2004 afferma: “gli amministratori (o chi per essi) possono rifiutarsi legittimamente di rispondere alla domanda d’informazione, quando la risposta comporti la diffusione di notizie destinate a rimanere riservate e la cui diffusione possa arrecare pregiudizio alla società (salva la verifica in sede giudiziaria della legittimità di tale comportamento) … ma, quando la domanda sia pertinente e non trovi ostacolo in oggettive esigenze di riservatezza, essa deve ricevere una risposta che, seppur modulata sul tipo, sulla quantità e sullo scopo delle informazioni richieste, deve essere concreta e adeguata, vale a dire idonea a dissipare le insufficienze, le incertezze, i punti di carente chiarezza desumibili dai dati di bilancio e dalle relazioni”.

Informazione su singoli fatti di gestione

Il Tribunale di Milano, nella sentenza 18.1.2006, ha stabilito che il diritto dei soci di avere, nel corso dell’assemblea di approvazione del bilancio, informazioni ulteriori non può estendersi ai singoli “fatti di gestione”.
Ciò si desumerebbe dall’art. 2428 c.c. che, parlando di una Relazione sulla gestione “nel suo complesso”, lascerebbe emergere la non necessità di indicazioni così specifiche (in particolar modo quando appaiono sufficienti i dati aggregati resi nel bilancio a dar conto dell’attività di gestione esplicata).
Attenzione
La richiesta di informazioni su specifiche operazioni gestionali e sul controllo contabile (rectius: revisione legale dei conti), quindi, non costituirebbe un diritto dei soci, ma un potere/dovere degli organi a ciò deputati (Collegio sindacale e/o revisore).

Assenza degli amministratori in assemblea e diritto di informazione

È da reputarsi annullabile, per violazione del diritto di informazione, la delibera assembleare di approvazione del bilancio d’esercizio nell’ipotesi in cui gli amministratori siano assenti e, comunque, la società non sia in grado di fornire al socio tutte le notizie richieste.

Poteri dell’assemblea

La legge non specifica quali poteri abbia l’assemblea in merito al bilancio. Essa può certamente approvarlo o non approvarlo; è incerta, invece, l’esistenza del potere di modificare il progetto sottoposto al suo esame.
La giurisprudenza intervenuta in materia (così Trib. Milano 21.7.1997) ha affermato: “Debbono (invero) ritenersi legittime le modifiche apportate al progetto (di bilancio) nell’iter della sua approvazione ed in particolare durante la discussione in assemblea, le quali, ove non siano di tale complessità da farne un documento sostanzialmente «nuovo», non richiedono di ripercorrere l’intera fase disciplinata dall’art. 2429 del codice civile”.
In base a tale pronuncia, all’iniziale affermazione secondo la quale l’assemblea può modificare il bilancio si contrappone la successiva precisazione che nega la possibilità di modificazioni sostanziali, lasciando di fatto inalterato il documento contabile.

Approvazione del bilancio e responsabilità

Il bilancio costituisce l’oggetto dell’approvazione assembleare.
Potrebbe dirsi che l’assemblea, approvando il progetto di bilancio, lo fa proprio, ma ciò non significa che, in presenza di eventuali vizi, la responsabilità ricadrà sull’assemblea, in forza dell’approvazione.
L’approvazione del bilancio non implica liberazione degli amministratori, dei direttori generali, dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari e dei sindaci per le responsabilità incorse nella gestione sociale (ai sensi dell’art. 2434 c.c.).

Approvazione del bilancio: effetti

Il bilancio, che trae la sua validità ed efficacia dall’approvazione dell’assemblea e non dalla diligenza dei suoi redattori, vincola i soci e la società, ma non i terzi (tra i quali figura lo stesso amministratore nel suo rapporto contrattuale di lavoro con la società).
Il bilancio – precisa, inoltre, la Suprema Corte 13.1.2012 n. 390 – se approvato e non tempestivamente impugnato, non consente ai soci e alla società di mettere in discussione l’avvenuto pagamento che ha concorso a determinare il risultato di esercizio, ma non comporta che il pagamento al terzo debba ritenersi valido e idoneo ad estinguere l’obbligazione per il creditore che lo richieda in giudizio.

Impossibilità di approvazione

Quando l’organo assembleare risulta stabilmente ed irreversibilmente incapace di assolvere alla funzione essenziale di approvazione annuale del bilancio d’esercizio, gli amministratori devono, senza indugio, accertare il verificarsi della causa di scioglimento, di cui all’art. 2484 co. 1 n. 3 c.c., e procedere all’iscrizione della relativa dichiarazione presso il Registro delle imprese (artt. 2484 co. 3 e 2485 co. 1 c.c.).
Gli effetti dello scioglimento si determinano alla data dell’iscrizione.

Mancata approvazione del bilancio d’esercizio

In caso di mancata approvazione del bilancio sembrerebbero non sussistere obblighi di deposito in Camera di Commercio.

La pubblicazione

Entro trenta giorni dalla sua approvazione il bilancio, unitamente alle relazioni previste dagli artt. 2428 e 2429 c.c. e al verbale di approvazione dell’assemblea (o del Consiglio di sorveglianza) dev’essere depositato presso la CCIAA di competenza.

Sanzioni per l’omesso deposito del bilancio

“Chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese, ovvero omette di fornire negli atti, nella corrispondenza e nella rete telematica le informazioni prescritte dall’articolo 2250, primo, secondo, terzo e quarto comma, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103,00 euro a 1.032,00 euro.
Se la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengono nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad un terzo.
Se si tratta di omesso deposito dei bilanci, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata di un terzo” (ex art. 2630 c.c., come inserito dall’art. 9 co. 5 della L. 11.11.2011 n. 180 (recante “Norme per la tutela della libertà d’impresa. Statuto delle imprese”).

Responsabilità di tutti gli amministratori

La sanzione per omesso deposito del bilancio, ex artt. 2435 co. 1 e 2630 c.c., si applica in capo a ciascun amministratore; nessun effetto estintivo può, quindi, attribuirsi al pagamento già effettuato da uno di essi.
Ed infatti, l’art. 2435 co. 1 c.c. stabilisce che, entro trenta giorni dall’approvazione, una copia del bilancio, corredata dalle relazioni previste dagli artt. 2428 e 2429 c.c. e dal verbale di approvazione dell’assemblea o del Consiglio di sorveglianza, deve essere, a cura degli amministratori, depositata presso l’ufficio del Registro delle imprese. L’art. 2630 c.c. sanziona l’inosservanza di tale adempimento nei confronti di chiunque vi sia obbligato. Proprio la lettera della legge – sottolinea la Suprema Corte – porta a ritenere che l’obbligo di depositare il bilancio presso l’ufficio del Registro delle Imprese faccia carico a ciascun amministratore.
Ne consegue che, in caso di violazione dell’obbligo, ciascuno di essi risponde per fatto proprio e l’irrogazione della sanzione prescinde da qualsiasi rapporto di solidarietà. Allora, il pagamento della sanzione, applicata per l’inosservanza dell’obbligo in questione, da parte di uno degli amministratori, non ha effetto estintivo del provvedimento sanzionatorio emesso nei confronti di altro amministratore, rispondendo ciascuno per fatto proprio.
Si ricorda, inoltre, che ai sensi dell’art. 5 della L. 689/81, quando più persone concorrono in una violazione amministrativa, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge.

Soggetto responsabile (amministratori e sindaci)

Di particolare rilievo si presenta la questione dell’individuazione del responsabile quando la legge pone l’obbligo in capo ad una categoria di soggetti (gli amministratori) ovvero in capo a taluni individui, ma in via sussidiaria (si veda l’art. 2406 c.c., che, in caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli amministratori, impone al Collegio sindacale di convocare l’assemblea e di “eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge”).
Nel primo caso, l’adempimento da parte di uno dei coobbligati esclude la responsabilità degli altri; nel secondo, invece, ai fini della responsabilità dell’obbligato in via sussidiaria, sarà necessario attendere lo spirare del termine previsto per l’obbligato principale.
Attenzione
Sembra che i sindaci non possano essere ritenuti responsabili alla scadenza, in sé, del termine previsto per la pubblicità degli atti/fatti al Registro delle imprese. Sino a quando il termine non sia decorso, infatti, non sussiste alcun inadempimento da parte degli amministratori.

Responsabilità verso la società per omesso deposito del bilancio

Si tenga anche presente che il ritardato od omesso deposito del bilancio d’esercizio, pur essendo un comportamento contrario ai doveri imposti dalla legge o negligente, non è fonte di responsabilità in capo agli amministratori in mancanza di un danno patrimoniale nei confronti della società. Circostanza che deve essere provata da parte di chi agisce in responsabilità contro gli amministratori.

Omesso deposito e mancata approvazione

Tutto ciò premesso, occorre sottolineare come il DLgs. 61/2002 non si sia preoccupato di risolvere espressamente il problema attinente alla possibilità di reputare integrato l’illecito in esame nei seguenti casi:
  • mancato deposito del bilancio non approvato per causa imputabile agli amministratori;
  • mancato deposito del bilancio non approvato per causa non imputabile agli amministratori.

Posizioni giurisprudenziali più rigorose

A tal riguardo, appare opportuno, in primo luogo, evidenziare come non sembri condivisibile quel filone giurisprudenziale che ha sostenuto la punibilità degli amministratori indipendentemente dalle cause della mancata approvazione; e, quindi, anche se questi abbiano posto in essere tutti i necessari adempimenti preliminari. Soluzione non sostenibile in ragione del contrasto con il criterio della necessità di una responsabilità personale e colpevole di cui all’art. 3 della L. 689/81.

Mancata approvazione imputabile agli amministratori

In relazione alla prima ipotesi (mancato deposito del bilancio non approvato per causa imputabile agli amministratori), la ricostruzione maggioritaria ha prospettato la punibilità degli amministratori, i quali, omettendo di predisporre il progetto di bilancio (ovvero di convocare l’assemblea per l’approvazione dello stesso) si pongono già nella condizione di non poterne eseguire il deposito nei termini. L’omissione (del deposito), quindi, è la conseguenza prevista e voluta del mancato adempimento dell’obbligo di redigere il progetto di bilancio.
Anche questa soluzione è criticata dalla prevalente dottrina, che sottolinea come essa si fondi su un’inammissibile applicazione analogica della disposizione sanzionatoria.
La norma, infatti, sanziona esclusivamente l’omesso deposito del bilancio nel caso di approvazione, cosicché il termine non inizierebbe mai a decorrere se il documento contabile non è approvato. L’interpretazione contestata, quindi, configurerebbe una nuova ed ulteriore fattispecie costituita dall’omesso deposito in caso di mancata approvazione, riferita peraltro ad un termine diverso dall’unico previsto, che decorre dalla approvazione e costituisce elemento dell’illecito.
In materia è stato, peraltro, posto l’accento sul fatto che la mancata predisposizione del progetto di bilancio non consente neppure di convocare l’assemblea (che si troverebbe ad approvare un documento inesistente): situazione, questa, che l’art. 2631 c.c. sanziona in via amministrativa con esborsi pro capite in capo ad amministratori e sindaci da 1.032,00 a 6.197,00 euro, con sanzione oblazionabile ex art. 16 della L. 689/81.

Mancata approvazione non imputabile agli amministratori

Relativamente alla possibilità di sanzionare gli amministratori che, in caso di mancata approvazione del bilancio ad essi non imputabile, non abbiano provveduto al deposito del progetto di bilancio, si osserva come simile soluzione sia contestata sia in dottrina che in giurisprudenza.
Si osserva, infatti, che anche pretendere il deposito del progetto in assenza di approvazione significa costruire una fattispecie del tutto nuova, in ragione del fatto che l’illecito non consiste in una pura e semplice omissione (mancato deposito del bilancio nel termine stabilito), ma in un’omissione collegata al fatto dell’intervenuta approvazione del bilancio. “L’«approvazione del bilancio» entra a far parte della condotta tipica, costituendone un elemento imprescindibile, senza il quale non è, pertanto, configurabile l’infrazione” (così Trib. Brescia 13.5.2002).

Impossibilità di depositare il “progetto” di bilancio

A fronte di ciò, è possibile affermare (riprendendo le motivazioni di Trib. Brescia 13.5.2002, cit.) che la prassi seguita da alcune Camere di Commercio – di prevedere, in caso di mancata approvazione del bilancio, il deposito del progetto – non è suffragata da alcuna disposizione normativa.
La Guida al deposito del bilancio della Camera di Commercio di Torino (disponibile sul sito Internet www.to.camcom.it), ad esempio, nell’analizzare taluni casi particolari, afferma che il bilancio di esercizio non approvato dall’assemblea dei soci non deve essere depositato al Registro delle imprese, ma deve rimanere depositato, come documento interno, solo presso la sede legale della società. Nel caso venga depositato un bilancio d’esercizio non approvato dall’assemblea dei soci, questo verrà rifiutato dall’ufficio come atto atipico la cui pubblicità legale non è prevista per legge.

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