Home Fiscale e Tributario Detrazione Irpef per studenti universitari fuori sede: quali novità?

Detrazione Irpef per studenti universitari fuori sede: quali novità?

919
0

La legge di Bilancio 2018, L. 205/2017 è intervenuta sulla disposizione in esame riformulando ancora una volta l’articolo 15, comma 1, lettera i-sexies e i-sexies.

Requisiti per beneficiare della detrazione

Per poter beneficiare della detrazione, limitatamente agli anni 2017 e 2018 è necessario che:

– l’università (anche se estera) sia ubicata in un comune distante almeno 100 km dal comune di residenza dello studente, ovvero almeno 50 km per gli studenti residenti in zone montane o disagiate;

– l’unità immobiliare deve essere situata nello stesso comune in cui ha sede l’università o in un comune limitrofo.

In sostanza è stato soppresso il requisito che l’università fosse ubicata in un comune di una provincia diversa dal comune di residenza dello studente, ma limitatamente agli anni 2017 e 2018.

Pertanto potranno beneficiare della detrazione in oggetto anche gli studenti residenti nei comuni della stessa provincia dove è ubicata l’università, nel solo rispetto del requisito della distanza chilometrica.

Il requisito della distanza

L’Agenzia delle Entrate, nella circolare 34/E del 2008 ha precisato, in merito al requisito della distanza necessaria per poter fruire della detrazione, che è possibile fare riferimento alla distanza chilometrica più breve tra il comune di residenza e quello in cui ha sede l’università, calcolata in riferimento ad una qualsiasi delle vie di comunicazione esistenti, ad esempio ferroviaria o stradale; il diritto alla detrazione sussiste se almeno uno dei suddetti collegamenti risulti pari o superiore al limite previsto (100 Km nella generalità dei casi o 50 km per gli studenti residenti in zone montane o disagiate).

Misura della detrazione

La misura della detrazione spettante è rimasta invariata, ed è pari al 19% su un importo che non può essere superiore ad euro 2.633; la detrazione spetta anche se tali spese sono state sostenute per i familiari fiscalmente a carico.

Precisazioni contenute nella circolare 34/E del 2008, per poter usufruire della detrazione:

  • il contratto d’affitto può essere intestato sia al soggetto universitario, sia al soggetto di cui è a carico;
  • nel caso di un genitore con due figli studenti universitari fiscalmente a carico l’importo della spesa di euro 2.633,00 costituisce il limite complessivo di spesa di cui può usufruire. L’articolo 15, comma 1, lett. i-sexies del TUIR stabilisce che la detrazione per canoni di locazione pagati da studenti universitari fuori sede che si trovino in determinate condizioni, spetti per un importo di spesa non superiore a 2.633 euro. Si deve ritenere che tale importo costituisca il limite complessivo di spesa di cui
    può usufruire ciascun contribuente; ciò anche nell’ipotesi del genitore che sostenga la spesa per più contratti in riferimento a più di un figlio;
  • nel caso in cui il figlio sia a carico di entrambi i genitori il limite va suddiviso tra i genitori in base all’effettivo sostenimento della spesa stessa. In particolare la detrazione spetta al genitore al quale è intestato il documento comprovante la spesa sostenuta; nel caso in cui il suddetto documento risulti, invece, intestato al figlio le spese devono essere suddivise tra i due genitori con riferimento al loro effettivo sostenimento, annotando sul documento comprovante la spesa la percentuale di ripartizione, se diversa dal 50%. Se uno dei due coniugi è fiscalmente a carico dell’altro, quest’ultimo può beneficare integralmente della detrazione della spesa mentre in caso di contratto di locazione stipulato da entrambi i genitori, la detrazione connessa al pagamento del canone spetta ad entrambi in egual misura nel limite massimo, per ciascun genitore, di euro 1.316,50.

Contratto di locazione distinto

La Circolare 20/E/2011 ha chiarito invece che, nell’ipotesi in cui i due figli siano titolari ciascuno di un distinto contratto di locazione e a carico di entrambi i genitori, ognuno di questi ultimi potrà beneficiare della detrazione del 19% sull’importo massimo di 2.633 euro. La detrazione spetta in relazione ai canoni effettivamente pagati, nel limite indicato, e, pertanto il beneficio è subordinato all’effettivo pagamento dei canoni (che pertanto andrà verificato in sede di assistenza fiscale).

Fonte: www.ecnews.it + circolari A.d.E.

Rispondi