Con il messaggio 31 gennaio 2018, n. 437, l’Inps, con riferimento al reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali, che è stato parzialmente depenalizzato dal D.Lgs. n. 8/2016, conferma i criteri interpretativi già espressi con la circolare n. 121/2016 in ordine all’arco temporale da considerare per il controllo sul corretto adempimento degli obblighi contributivi, al fine della determinazione dell’importo di 10.000 euro annui, individuati come discrimine per l’identificazione della fattispecie di illecito penale o amministrativo.
La depenalizzazione
Il D.Lgs. n. 8/2016, attuativo della L. n. 67/2014, entrato in vigore dal 6 febbraio 2016, ha disciplinato la depenalizzazione di numerose ipotesi di reato in materia di lavoro e previdenza obbligatoria, prevedendone la trasformazione in illeciti amministrativi.
Omesso versamento delle ritenute previdenziali
In particolare, l’art. 3, comma 6 del predetto decreto, che parzialmente depenalizzato il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali, ha introdotto una distinzione correlata al valore dell’omissione compiuta dal datore di lavoro:
- per le ipotesi di omessi versamenti di importo superiore a 10.000 euro annui è stata prevista la sanzione penale della reclusione fino a 3 anni, congiunta alla multa fino a 1.032 euro;
- per le ipotesi di omessi versamenti di importo inferiore alla predetta soglia di 10.000 euro annui, nei confronti del datore di lavoro si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro.
Arco temporale da considerare
L’Inps, con la circolare n. 121/2016, ha precisato che l’arco temporale da considerare per il controllo sul corretto adempimento degli obblighi contributivi, al fine della determinazione dell’importo di 10.000 euro annui, individuati come discrimine per l’identificazione della fattispecie di illecito penale o amministrativo, è quello che intercorre tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ciascun anno (anno civile).
Quali versamenti concorrono al raggiungimento della soglia
Per cui i versamenti che concorrono al raggiungimento della soglia di euro 10.000 annui sono quelli relativi al mese di dicembre dell’anno precedente all’annualità considerata (da versare entro il 16 gennaio) fino a quelli relativi al mese di novembre dell’annualità considerata (da versare entro il 16 dicembre).
Criterio
L’Ispettorato nazionale del lavoro, con nota n. 8376/2017, sulla base della posizione espressa nella sentenza della Corte di Cassazione sez. pen. n. 39882/2017, ha specificato che la verifica dell’eventuale omissione del versamento delle ritenute va effettuata secondo il criterio della competenza contributiva, cioè facendo riferimento al periodo intercorrente dalla scadenza del primo versamento dell’anno contributivo dovuto relativo al mese di gennaio (16 febbraio) sino alla scadenza dell’ultimo, relativo al mese di dicembre (16 gennaio dell’anno successivo).
Importo complessivo
Infine, la questione interpretativa afferente la corretta determinazione dell’importo complessivo superiore a 10.000 euro annui, rilevante ai fini del raggiungimento della soglia di punibilità, è stata rimessa alle Sezioni Unite Penali della Corte Suprema di Cassazione che, con l’informazione provvisoria n. 1, N.R.G. 27599/2017 del 18 gennaio 2018, hanno specificato che nell’individuazione dell’importo annuo deve farsi riferimento alle mensilità di scadenza dei versamenti contributivi (periodo 16 gennaio – 16 dicembre, relativo alle retribuzioni corrisposte, rispettivamente, nel periodo dicembre dell’anno precedente – novembre dell’anno in corso).