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Iperammortamento, agevolati anche i beni sostituiti

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Lo ha chiarito l’agenzia delle Entrate nel corso di Telefisco, ai sensi del comma 35 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2018, in caso di sostituzione del bene iperammortizzabile con altro cespite agevolato si potrà continuare a fruire del beneficio, evitando così che la perdita dell’agevolazione finisca per penalizzare i nuovi investimenti favorendo l’obsolescenza tecnologica.

Diversamente, come suggerisce la Relazione illustrativa, si sarebbe rischiato, nel prossimo futuro, di influire negativamente sulle scelte imprenditoriali più opportune per mantenere il livello di competitività raggiunto dalle imprese.

Quali le condizioni per mantenere il beneficio?

Le condizioni per mantenere il beneficio sono due:

  • che il bene sostitutivo dell’originario investimento abbia caratteristiche analoghe o superiori a quelle previste per l’iperammortamento (allegato A alla legge di Bilancio di 2017);
  • e che le stesse siano attestate, secondo le regole già in vigore per i beni iperammortizzabili (dichiarazione del legale rappresentante, perizia giurata o attestazione di conformità), sia l’effettuazione dell’investimento sostitutivo e la sua interconnessione, sia le caratteristiche “industria 4.0” di quest’ultimo.

Cosa succede se sostituisco il bene in un periodo successivo alla vendita?

Se la sostituzione o l’interconnessione avviene nel periodo di imposta successivo a quello di realizzo del bene originario, non si potrà più fruire delle residue quote della maggiorazione del 150%, né di quelle sul bene nuovo.

Se il nuovo bene ha un costo inferiore?

Nell’ipotesi in cui il cespite sostitutivo abbia un costo di acquisizione inferiore a quello originario, la fruizione del beneficio prosegue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento.

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