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Bonus alberghi 2017-2018

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La Legge di Bilancio 2018 ha prorogato per il 2017 e 2018 il c.d. bonus alberghi, ossia il credito d’imposta per le spese di riqualificazione delle strutture alberghiere.

Il MIBACT ha fissato il click day, per inviare le domande:

  • dalle 10.00 del 26.02.2018
  • alle 16.00 del 27.02.2018.

Soggetti beneficiari

Sono ammessi al beneficio le strutture alberghiere e gli agriturismi.

Strutture alberghiere

Per struttura alberghiera si intende la struttura aperte al pubblico, a gestione unitaria, con servizi centralizzati che fornisce alloggio, eventualmente vitto ed altri servizi accessori, in camere situate in uno o più edifici. La struttura è composta da non meno di 7 camere per il pernottamento degli ospiti.

Sono strutture alberghiere:

  • gli alberghi;
  • i villaggi albergo;
  • le residenze turistico-alberghiere;
  • gli alberghi diffusi;
  • le strutture individuate come tali dalle specifiche normative regionali;
Agriturismo

Per agriturismo si intende la struttura che svolge attività agrituristica, come definita dalla L. 96/2006, ovvero “le attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile, anche nella forma di società di capitali o di persone, oppure associati fra loro, attraverso l’utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali”.

Quali sono gli interventi che danno diritto al beneficio?

Il credito è riconosciuto per interventi:

  • di manutenzione straordinaria (art. 3 comma 1 lett. b del DPR 380/2001);
  • di restauro e risanamento conservativo (art. 3 comma 1 lett. c del DPR 380/2001;
  • di ristrutturazione edilizia (art. 3 comma 1 lett. d del DPR 380/2001;
  • di eliminazione delle barriere architettoniche;
  • di incremento dell’efficienza energetica;
  • di adozione di misure antisismiche (art. 16-bis comma l lettera i DPR 917/86); e per l’acquisto di mobili, purché il beneficiario non ceda a terzi né destini a finalità estranee i beni oggetto di investimento prima dell’8° periodo d’imposta successivo.
    Le spese si considerano sostenute secondo il principio di competenza, di cui all’art. 109 del TUIR.

Misura del credito d’imposta

Il credito d’imposta spetta alle imprese alberghiere e agli agriturismi, esistenti alla data del 1° gennaio 2012, nella misura del 65% delle spese relative agli interventi sopra indicati (purché gli interventi abbiano anche le finalità di incremento dell’efficienza energetica/riqualificazione antisismica), sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018, risultanti da apposita attestazione rilasciata dal:

  • Presidente del Collegio sindacale;
  • Revisore legale iscritto nel relativo Registro;
  • Dottore commercialista/Consulente del lavoro;
  • Responsabile Caf;

fino all’importo complessivo massimo di 200.000 Euro. L’importo massimo quindi di spesa agevolabile è pari a 307.692,30 € (poiché 307.692,30×65%=200.000).

Utilizzo del credito

Il credito d’imposta, una volta riconosciuto, sarà ripartito in due quote annuali di pari importo e potrà essere fruito solo in compensazione nel modello F24, utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di realizzazione degli interventi.

Alcune precisazioni

Si precisa che il credito:

  • dovrà essere indicato nel modello Redditi relativo al periodo d’imposta per il quale è stato concesso;
  • non rileverà ai fini Irpef/Ires/Irap;
  • non rileverà ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi/componenti negativi ex artt. 61 e 109 comma 5 del TUIR.

Revoca del credito

Il credito può essere revocato se:

  • viene accertata insussistenza di uno dei requisiti;
  • la documentazione presentata contiene elementi non veritieri o risulta incompleta;
  • viene effettuata la cessione dei beni agevolati a terzi o destinati a finalità estranee prima dell’8° periodo successivo;
  • viene accertata l’esistenza di dichiarazioni false.

Controlli

Il MIBACT e l’Agenzia delle Entrate effettuano gli opportuni controlli e in caso in cui accertino l’indebita fruizione del credito, anche parziale, procedono al recupero del relativo importo, maggiorato degli interessi e delle sanzioni.

Invio domanda “Click day”

Dalle 10.00 del 26.02.2018 alle 16.00 del 27.02.2018


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