È stata approvata la versione aggiornata del nuovo modello di dichiarazione dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale, utilizzabile a partire dal mese di gennaio 2018.
Con il Provvedimento Agenzia Entrate 29.12.2017, prot. 306346 sono stati approvati il modello per la «Dichiarazione dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale», le relative istruzioni per la compilazione e le specifiche tecniche per la trasmissione in via telematica.
Il modello sostituisce quello approvato con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 17.12.2015, e prevede la possibilità di esercitare l’opzione per il pagamento dell’imposta di bollo in modo virtuale per gli assegni circolari, di cui all’art. 10, Tariffa, Parte Prima, D.P.R. 26.10.1972, n. 642, nonché la facoltà di revoca della stessa.
Sono definite, altresì, le modalità per l’esercizio della suddetta opzione e, al fine di semplificare l’adempimento dichiarativo, nel modello è stato eliminato il Quadro per l’indicazione dei versamenti effettuati per l’anno di riferimento della dichiarazione.
Il modello si utilizza per le dichiarazioni da presentare a far data dal 10.1.2018.
1. Imposta di bollo assolta in maniera virtuale
L’imposta di bollo è dovuta fin dall’origine per gli atti, documenti e registri indicati nella Parte Prima della Tariffa allegata al D.P.R. 26.10.1972, n. 642, se formati in Italia. Le disposizioni in materia non si applicano agli atti legislativi e, se non espressamente previsto nella suddetta Tariffa, agli atti amministrativi dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni e dei loro Consorzi.
Con il co. 597 dell’art. 1, L. 27.12.2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), viene modificata la modalità di presentazione della dichiarazione dell’imposta di bollo in modo virtuale contenuta nell’art. 15, D.P.R. 642/1972, introducendo elementi di novità che investono gli atti e i documenti per i quali l’imposta di bollo è assolta appunto con modalità virtuale.
A partire dall’1.1.2015 tutti gli utenti che hanno ottenuto la necessaria autorizzazione a tale modalità di assolvimento dell’imposta di bollo sono tenuti a presentare la dichiarazione contenente l’indicazione del numero degli atti e dei documenti emessi nell’anno precedente, distinti per voce di tariffa, utilizzando l’apposito modello.
Il soggetto interessato deve, pertanto, chiedere una preventiva autorizzazione all’Ufficio competente, presentando apposita domanda corredata da una dichiarazione da lui sottoscritta, contenente l’indicazione del numero presuntivo degli atti e dei documenti che potranno essere emessi e ricevuti durante l’anno.
In questo modo:
- l’autorizzazione si intende concessa a tempo indeterminato ed è revocabile con atto da notificarsi all’interessato;
- il contribuente può rinunciare all’autorizzazione con le modalità previste dal co. 9 dell’art. 15, D.P.R. 642/1972.
L’Ufficio competente procede alla liquidazione iniziale dell’imposta dovuta per il periodo che va dalla data di decorrenza dell’autorizzazione fino al 31 dicembre dello stesso anno. La liquidazione è effettuata in via provvisoria in base ai dati esposti nella dichiarazione presentata con l’istanza di autorizzazione ed è ripartita in tante rate uguali quanti sono i bimestri compresi nel suddetto periodo, con scadenza alla fine di ciascun bimestre solare.
Sulla base dei dati indicati in tale dichiarazione, l’Ufficio, dopo gli opportuni riscontri, procede alla liquidazione definitiva a consuntivo dell’imposta dovuta per l’anno precedente, imputando la differenza a debito o a credito alla rata bimestrale scadente a febbraio o, occorrendo, a quella successiva.
La liquidazione definitiva, ragguagliata e corretta dall’Ufficio in relazione a eventuali modifiche della disciplina o della misura dell’imposta, viene assunta come base per la liquidazione provvisoria per l’anno in corso.
Qualora intervengano modifiche della disciplina o della misura dell’imposta «nel corso dell’anno, a liquidazione provvisoria già eseguita», l’Ufficio effettua la riliquidazione provvisoria delle rimanenti rate con avviso da notificare al contribuente entro il mese successivo a quello di entrata in vigore del provvedimento che dispone le modifiche.
La maggiore imposta relativa alla prima rata oggetto della riliquidazione è pagata unitamente all’imposta relativa alla rata successiva. Non si tiene conto, ai fini della riliquidazione in corso d’anno, delle modifiche intervenute nell’ultimo bimestre. Se le modifiche comportano l’applicazione di un’imposta di ammontare inferiore rispetto a quella provvisoriamente liquidata, la riliquidazione è effettuata dall’Ufficio, su istanza del contribuente, entro 30 giorni dalla presentazione dell’istanza stessa.
2. Richiesta di autorizzazione
L’autorizzazione all’assolvimento dell’imposta di bollo in modo virtuale è richiesta con istanza prodotta in bollo, fatte salve le esenzioni di cui all’art. 16, Tabella, D.P.R. 642/1972, corredata dalla dichiarazione contenente il numero presuntivo degli atti che saranno emessi o ricevuti nell’anno solare e la descrizione della loro tipologia.
Le esenzioni contenute nel citato articolo riguardano gli atti e documenti posti in essere da Amministrazioni dello Stato, Regioni, Province, Comuni, loro Consorzi e associazioni, nonché Comunità montane, sempre che vengano tra loro scambiati.
L’istanza e la dichiarazione sottoscritte dal contribuente, se persona fisica, ovvero dal rappresentante legale della società o dell’ente, nonché dal rappresentate fiscale del soggetto non residente, sono consegnate all’Ufficio competente ovvero trasmesse con raccomandata a.r.
Il provvedimento autorizzativo è rilasciato a seguito della verifica della legittimità della richiesta, che deve riguardare i documenti e gli atti riconducibili fra quelli per i quali è prevista la possibilità di assolvimento dell’imposta in modo virtuale, nonché previa verifica di alcuni requisiti di idoneità del soggetto e di rilevanza dell’attività svolta.
L’Agenzia delle Entrate, con precedenti documenti di prassi ministeriale tra cui l’importante C.M. 16/E del 14.4.2015, ha chiarito che:
- le autorizzazioni non possono essere concesse in modo indiscriminato, ma deve essere di volta in volta valutata la qualità dei richiedenti, la loro serietà e la capacità economica ad assolvere il tributo con modalità virtuale, oltre alla quantità degli atti che si presume verranno assoggettati al bollo in modo virtuale;
- nell’esaminare le richieste di autorizzazione al pagamento in modo virtuale del tributo, si deve tener conto dell’importo della base imponibile e del numero di atti e documenti posti in essere dal contribuente nel corso dell’anno, respingendo le istanze che non giustifichino la complessa procedura di cui all’art. 15, D.P.R. 642/1972. è stato poi indicato agli Uffici competenti di adottare i provvedimenti di autorizzazione «limitatamente ai casi di particolare utilità per il contribuente e per l’Amministrazione Finanziaria e, comunque, per importi di tributo non inferiore a lire cinque milioni annui» (euro 2.582,25), ammettendo, tuttavia al pagamento del tributo in modo virtuale, «senza alcun limite di importo, gli atti e documenti che, per la forma ed il supporto cartaceo utilizzato (ad esempio carte di credito), non possono essere redatti su carta bollata ovvero con l’applicazione delle marche da bollo».
3. Liquidazione dell’imposta
Come accennato, la liquidazione dell’imposta di bollo assolta con modalità virtuale è eseguita dall’Ufficio sulla base della dichiarazione a consuntivo presentata dal soggetto autorizzato entro il 31 gennaio.
L’Ufficio opera contestualmente la liquidazione in via definitiva per il precedente anno solare e quella provvisoria per l’anno in corso.
Entrambe le liquidazioni, nonché la ripartizione dell’importo dovuto in rate bimestrali, confluiscono in un unico atto che costituisce avviso di liquidazione dell’imposta di bollo dovuta. Quest’ultimo è impugnabile davanti alla Commissione tributaria ai sensi dell’art. 19, co.1, lett. b), D.Lgs. 31.12.1992, n. 546.
Ai sensi dell’art. 15, co. 7, D.P.R. 642/1972, qualora nel corso dell’anno intervengano modifiche della disciplina o della misura dell’imposta, l’Ufficio può procedere alla riliquidazione provvisoria, con atto da notificare al contribuente entro il mese successivo a quello di entrata in vigore del provvedimento che dispone le modifiche che danno luogo alla riliquidazione. Si ha in questo caso un atto che modifica la pretesa tributaria precedentemente definita e, pertanto, lo stesso condivide la natura giuridica dell’atto che va a rettificare.
Le precisazioni svolte valgono anche relativamente alla liquidazione iniziale, cioè quella operata sulla base della dichiarazione presentata con la richiesta di autorizzazione, che comprende il periodo tra la data di decorrenza dell’autorizzazione e il 31 dicembre.
In caso di rinuncia all’autorizzazione da parte dell’interessato, la liquidazione dell’imposta riguarda il periodo compreso dal 1° gennaio all’ultimo giorno in cui è operativa l’autorizzazione.
Il pagamento dell’imposta risultante dalla liquidazione definitiva è effettuato nei 20 giorni successivi alla notificazione dell’avviso di liquidazione. Nel caso in cui dalla liquidazione emerga un credito, il contribuente può presentare istanza di rimborso ai sensi dell’art. 37, D.P.R. 642/1972.
L’Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento del 3.2.2015, ha istituito, per il versamento dell’imposta di bollo virtuale, i seguenti codici tributo: 2505 (rata); 2506 (acconto); 2507 (sanzioni); 2508 (interessi).
4. Nuovo modello
Le istruzioni allegate al nuovo modello approvato con il Provv. Agenzia Entrate 29.12.2017 prevedono che la dichiarazione vada presentata, esclusivamente in via telematica, tramite i Servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate:
- direttamente dal dichiarante;
- avvalendosi di intermediari abilitati, come ad esempio professionisti e Caf.
L’Agenzia delle Entrate rende disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it un programma software gratuito per la compilazione e l’invio telematico della dichiarazione.
Il modello è composto da:
- informativa sul trattamento dei dati personali di cui all’art. 13, D.Lgs. 30.6.2003, n. 196;
- dati generali, tra cui gli estremi dell’autorizzazione al pagamento dell’imposta di bollo in modo virtuale, la richiesta di esercizio dell’opzione e la relativa revoca per l’assolvimento in modo virtuale dell’imposta di bollo per gli assegni circolari;
- dati del contribuente nonché quelli relativi ai soggetti non residenti;
- dati relativi al rappresentante firmatario della dichiarazione, nonché la sezione riservata all’impegno alla presentazione in via telematica da parte dell’intermediario;
- Quadro A – «Atti e documenti soggetti a imposta fissa», per l’indicazione degli atti e documenti per i quali è ammesso il pagamento in misura fissa;
- Quadro B – «Atti e documenti soggetti a imposta proporzionale» per l’indicazione degli atti e dei documenti per i quali è ammesso il pagamento in misura proporzionale.
5. Anno e periodo di riferimento
Le istruzioni prevedono che il soggetto interessato debba indicare l’anno di riferimento della dichiarazione consuntiva.
Nel caso di «dichiarazione a seguito di rinunzia» e nei casi di «operazioni straordinarie» (cod. 2 o 5 e cod. 3 o 6 nel campo «Tipo dichiarazione»), il campo indicato sul frontespizio non va compilato.
Nel caso di presentazione di una dichiarazione a seguito di rinunzia anche nei casi di operazioni straordinarie (cod. 2 o 5 nel campo «Tipo dichiarazione»), occorre indicare, nel campo presente sul frontespizio del modello, la data corrispondente all’ultimo giorno in cui è operativa l’autorizzazione.
Nei casi di «operazioni straordinarie» che non hanno comportato una rinunzia all’autorizzazione (cod. 3 o 6 nel campo «Tipo dichiarazione») occorre indicare la data a decorrere dalla quale ha avuto effetto l’operazione.
6. Opzione per il pagamento virtuale per gli assegni circolari
Le istruzioni evidenziano che occorre barrare la casella del frontespizio del modello se, per l’anno solare successivo a quello di riferimento della dichiarazione, il soggetto interessato intende effettuare l’opzione per il pagamento con modalità virtuale dell’imposta di bollo per gli assegni circolari, in alternativa alle modalità di dichiarazione e versamento previste dall’art. 10, Tariffa, Parte Prima, D.P.R. 642/1972.
L’opzione ha efficacia per l’intero anno solare successivo a quello di riferimento della dichiarazione e si rinnova tacitamente per gli anni solari successivi fino all’eventuale comunicazione di revoca.
Per l’anno di effettuazione dell’opzione sono stati previsti appositi codici che, pertanto, non dovranno essere utilizzati nelle successive annualità.
Gli importi relativi a tali codici saranno utilizzati per liquidare l’imposta provvisoria e, se dovuto, l’acconto.
Il soggetto che esercita l’opzione non dovrà più presentare le denunce trimestrali ed effettuare i relativi versamenti previsti dall’art. 10, Tariffa, Parte Prima, D.P.R. 642/1972.
L’opzione è validamente esercitata se la dichiarazione relativa all’anno precedente è presentata nei termini.
7. Revoca dell’opzione relativamente agli assegni circolari
Le istruzioni precisano che occorre barrare la casella presente sul frontespizio del documento per segnalare la revoca dell’opzione per il pagamento con modalità virtuale dell’imposta di bollo relativamente agli assegni circolari, in alternativa alle modalità di dichiarazione e versamento previste dall’art. 10, Tariffa, Parte Prima, D.P.R. 642/1972.
La revoca produce i suoi effetti a decorrere dall’anno successivo a quello di riferimento della dichiarazione nella quale si effettua, sempre che la dichiarazione stessa sia tempestivamente presentata. In caso di dichiarazione tardiva, la revoca ha efficacia a decorrere dall’anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.
8. Dati relativi al rappresentante firmatario della dichiarazione
Nel caso in cui il contribuente non sia una persona fisica, le istruzioni allegate al modello in commento prevedono che occorre indicare i dati anagrafici, il codice fiscale, la carica rivestita dal soggetto che sottoscrive la dichiarazione e la data a partire dalla quale è stata assunta la carica. Nel caso in cui chi sottoscrive la dichiarazione sia un soggetto diverso da una persona fisica, devono essere indicati, negli appositi campi, il codice fiscale della società o ente dichiarante, il codice fiscale e i dati anagrafici del rappresentante della società o ente dichiarante e il codice di carica corrispondente al rapporto intercorrente tra la società o l’ente dichiarante ed il soggetto cui la dichiarazione si riferisce.
Ai fini dell’individuazione della carica rivestita all’atto della dichiarazione si deve riportare, nell’apposita casella, uno dei codici elencati nella Tabella n. 1.
In caso di curatore fallimentare (codice carica 3) o commissario liquidatore (codice carica 4), deve essere sempre indicata la data di apertura della procedura fallimentare.
L’indicazione del numero di telefono o cellulare e dell’indirizzo di posta elettronica è facoltativa. Se chi sottoscrive la dichiarazione è residente all’estero, si deve, inoltre, compilare la specifica parte della presente sezione.
TABELLA N.1 – TABELLA GENERALE DEI CODICI DI CARICA
- Rappresentante legale, negoziale o di fatto, socio amministratore.
- Rappresentante di minore, inabilitato o interdetto, ovvero curatore dell’eredità giacente, amministratore di eredità devoluta sotto condizione sospensiva o in favore di nascituro non ancora concepito ovvero amministratore di sostegno per le persone con limitata capacità di agire.
- Curatore fallimentare.
- Commissario liquidatore (liquidazione coatta amministrativa ovvero amministrazione straordinaria).
- Commissario giudiziale (amministrazione controllata) ovvero custode giudiziario (custodia giudiziaria), ovvero amministratore giudiziario in qualità di rappresentante dei beni sequestrati.
- Rappresentante fiscale di soggetto non residente.
- Erede.
- Liquidatore (liquidazione volontaria).
- Soggetto tenuto a presentare la dichiarazione ai fini Iva per conto del soggetto estinto a seguito di operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive (cessionario d’azienda, società beneficiaria, incorporante, conferitaria, ecc.); ovvero, ai fini delle imposte sui redditi e/o dell’Irap, rappresentante della società beneficiaria (scissione) o della società risultante dalla fusione o dall’incorporazione.
- Rappresentante fiscale di soggetto non residente con le limitazioni di cui all’art. 44, co. 3, D.L. 331/1993.
- Soggetto esercente l’attività tutoria del minore o dell’interdetto in relazione alla funzione istituzionale rivestita.
- Liquidatore (liquidazione volontaria di ditta individuale – periodo ante messa in liquidazione).
- Amministratore di condominio.
- Soggetto che sottoscrive la dichiarazione per conto di una pubblica Amministrazione.
- Commissario liquidatore di una pubblica Amministrazione.
Fonte: Circolare Fiscale