Con Provvedimento prot. 10581/2018 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 15.1.2018 (pubblicato sul sito Internet in pari data) sono stati approvati i seguenti modelli, con le relative istruzioni, concernenti le dichiarazioni relative l’anno d’imposta 2017 da presentare ai fini Iva:
- Modello Iva/2018 composto da:
- frontespizio, contenente anche l’informativa relativa al trattamento dei dati personali;
- Quadri VA, VB, VC, VD, VE, VF, VJ, VI, VH, VM, VK, VN, VL, VT, VX, VO, VG, VS, VV, VW, VY e VZ
- Modello Iva Base/2018 composto da:
- frontespizio, contenente anche l’informativa relativa al trattamento dei dati personali;
- i Quadri VA, VB, VE, VF, VJ, VI, VH, VL, VX e VT.
1. Approvazione dei Modelli Iva/2018 e Iva Base/2018
Il Provv. Agenzia Entrate 15.1.2018, prot. 10581/2018, emanato in base all’art. 8, D.P.R. 22.7.1998, n. 322, al fine di adeguare la struttura e il contenuto del modello di dichiarazione in materia di Iva alla vigente normativa e di semplificarne la compilazione, approva i modelli di dichiarazione Iva/2018 e Iva Base/2018, che può essere utilizzato in alternativa al Mod. Iva/2018.
Il modello di dichiarazione annuale Iva/2018, concernente l’anno d’imposta 2017, deve essere presentato nel periodo compreso tra l’1.2.2018 e il 30.4.2018 (termine modificato dal D.L. 22.10.2016, n. 193, conv. con modif. dalla L. 1.12.2016, n. 225).
Inoltre, sempre ai fini Iva, con Provvedimento prot. 10671/2018 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 15.1.2018 (pubblicato sempre sul sito Internet in pari data), distinto da quello della dichiarazione annuale Iva/2018, è stato approvato anche il Mod. Iva 74-bis, con le relative istruzioni, concernente le operazioni effettuate nella frazione d’anno antecedente alla dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa, riservato ai curatori fallimentari e ai commissari liquidatori, da utilizzare a partire dal periodo di imposta 2018.
Resta fermo l’obbligo di presentare al competente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate il Mod. «Iva 74-bis» esclusivamente per via telematica entro 4 mesi dalla nomina del curatore fallimentare o del commissario liquidatore.
2. Dichiarazione annuale Iva 2018: principali novità
Nel nuovo modello di dichiarazione annuale Iva/2018 sono numerosi gli aggiornamenti rispetto a quello precedente, per effetto delle numerose novità normative di recente emanazione.
Evidenziamo di seguito le novità più rilevanti dal punto di vista formale e di contenuto che caratterizzano l’adempimento annuale per l’anno d’imposta 2017, per poi passare ad analizzare le novità del modello e alcuni aspetti generali dell’Iva/2018.
Frontespizio: eliminata la sottoscrizione dell’ente o società controllante
Il nuovo modello di dichiarazione Iva/2018, per l’anno d’imposta 2017, prevede tra le novità più importanti anche la nuova formulazione del Frontespizio, in cui è stato eliminato il riquadro «Sottoscrizione dell’ente o società controllante».
Infatti, a seguito delle modifiche apportate dall’art. 1, co. 27, L. 11.12.2016, n. 232 (Legge di Stabilità 2017), all’art. 73, co. 3, D.P.R. 26.10.1972, n. 633, non è più previsto che l’ente o società controllante, in una procedura di liquidazione Iva di gruppo, sia tenuto a sottoscrivere la dichiarazione di ciascuna controllata.
In precedenza, tale sottoscrizione doveva essere apposta nella dichiarazione annuale di tutte le controllate partecipanti.
Quadro VE: nuovo spazio per soggetti dello «split payment»
Passando in rassegna i singoli Quadri del Mod. Iva/2018, si evidenzia che nel Quadro VE, nella sezione 4, il rigo VE38 è stato rinominato «Operazioni effettuate nei confronti dei soggetti di cui all’art. 17-ter» per l’esposizione delle operazioni effettuate, oltre che nei confronti delle pubbliche amministrazioni, anche nei confronti delle società elencate nel nuovo co. 1-bis dell’art. 17-ter, D.P.R. 633/1972 (cd. split payment).
Le modifiche al citato art. 17-ter (apportate dall’art. 1, D.L. 24.4.2017, n. 50, conv. con modif. dalla L. 21.6.2017, n. 96) si applicano alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dall’1.7.2017.
Quadri VF e VJ: modifiche riguardanti gli acquisti di tartufi da rivenditori dilettanti ed occasionali
È stato soppresso il rigo VJ12, dove prima andavano indicati gli acquisti di tartufi da rivenditori dilettanti e occasionali, non muniti di partita Iva, disciplinati dal co. 109 dell’art. 1, L. 30.12.2004, n. 311 (nella formulazione previgente alle modifiche apportate dall’art. 29, co. 1, L. 7.7.2016, n. 122). Infatti, in seguito all’abrogazione del reverse charge tali acquisti, per i quali non era ammessa la detrazione, non vanno più indicati nel rigo VF19.
Sempre nel Quadro VJ, inoltre, è stato inserito il rigo VJ18 «Acquisti dei soggetti di cui all’art. 17-ter» per l’esposizione degli acquisti effettuati, oltre che dalle pubbliche Amministrazioni, anche dalle società elencate nel nuovo co. 1-bis dell’art. 17-ter (cd. split payment).
Più in particolare nel predetto rigo occorre indicare gli acquisti effettuati dalle pubbliche Amministrazioni titolari di partita Iva e dagli altri soggetti di cui al co. 1-bis dell’art. 17-ter tenuti al versamento dell’imposta ai sensi del medesimo articolo, per i quali la relativa imposta ha partecipato alle liquidazioni periodiche, ai sensi del co. 2 dell’art. 5, D.M. 23.1.2015, come modificato dal D.M. 27.6.2017.
Quadro VH: variazione delle liquidazioni periodiche
N.B.: il Quadro VH, da quest’anno, deve essere compilato esclusivamente qualora si intenda inviare, integrare o correggere i dati omessi, incompleti o errati nelle comunicazioni delle liquidazioni periodiche Iva (si veda la R.M. 28.7.2017, n. 104/E). In tal caso, vanno indicati tutti i dati richiesti, compresi quelli non oggetto di invio, integrazione o correzione. Nell’ipotesi particolare in cui l’invio, l’integrazione o la correzione comportino la compilazione senza dati del Quadro (ad esempio, il risultato delle liquidazioni è pari a zero) occorre comunque barrare la casella VH posta in calce al Quadro VL nel riquadro «Quadri compilati».
Qualora i dati omessi, incompleti o errati non rientrino tra quelli da indicare nel Quadro, questo non va compilato.
Infatti, la Sezione 1 del Quadro VH da quest’anno è compilata esclusivamente per inviare, integrare o correggere i dati omessi, incompleti o errati nelle comunicazioni delle liquidazioni periodiche Iva presentate ai sensi dell’art. 21-bis, D.L. 31.5.2010, n. 78, conv. con modif. dalla L. 30.7.2010, n. 122.
L’istituzione della comunicazione trimestrale delle liquidazioni periodiche a decorrere dall’anno 2017 rende infatti inutile il riporto dei medesimi dati nella dichiarazione annuale Iva, eccetto il caso in cui si debbano apportare modifiche rispetto a quanto già comunicato: in tale ipotesi le istruzioni fanno obbligo di compilare per intero il Quadro VH, anche in relazione alle liquidazioni per le quali non vi sono variazioni.
Inoltre, è stata eliminata la casella «Ravvedimento», in corrispondenza di ciascun periodo di liquidazione, sostituita dalla casella «Subfornitori».
Per i contribuenti con liquidazioni trimestrali, inoltre, sono stati previsti 4 nuovi campi (VH4, VH8, VH12 e VH16) per l’indicazione del risultato di tali liquidazioni separatamente dai risultati delle liquidazioni mensili.
Infine, è stato previsto che il risultato della liquidazione relativa all’ultimo mese o trimestre dell’anno debba essere indicato al netto dell’acconto dovuto e non più al lordo.
È stata inserita, inoltre, a margine dei nuovi righi VH4, VH8, VH12 e VH16, la colonna 4 «Liquidazione anticipata», da barrare da parte dei contribuenti con liquidazioni miste (mensili e trimestrali) che decidono di compensare le risultanze delle liquidazioni trimestrali con quelle dell’ultimo mese del trimestre.
Tali modifiche, ad eccezione di quella riguardante la casella «Subfornitori», sono state apportate anche nel Quadro VV dedicato alla liquidazione Iva di gruppo.
Nuovo Quadro VM: versamenti auto Ue
La Sezione II del Quadro VH del modello precedente, denominata «Versamenti immatricolazione auto UE», è stata sostituita con il nuovo Quadro VM.
I dati dei versamenti d’imposta effettuati con il Mod. F24 «Versamenti con elementi identificativi» e con appositi codici tributo, ai fini dell’immatricolazione dei veicoli oggetto di acquisto intracomunitario, da quest’anno infatti, non vanno più indicati nella Sezione II del Quadro VH, ma nel nuovo Quadro VM.
Più in particolare, il Quadro VM è stato appositamente previsto per l’indicazione dei versamenti effettuati, nel corso dell’anno d’imposta, utilizzando il Mod. F24 «Versamenti con elementi identificativi», approvato al fine di dare attuazione alle disposizioni contenute nell’art. 1, co. 9, D.L. 3.10.2006, n. 262, conv. con modif. dalla L. 24.11.2006, n. 286, che introducono specifiche modalità di versamento dell’imposta relativa alla prima cessione interna di autoveicoli nuovi ed usati in precedenza oggetto di acquisto intracomunitario.
Nello specifico, nei righi da VM1 a VM12, corrispondenti ai 12 mesi dell’anno, quindi, deve essere indicata l’imposta versata nel corso dell’anno oggetto della dichiarazione, utilizzando gli appositi codici tributo istituiti con la R.M. 337/E/2007.
I contribuenti che hanno effettuato le liquidazioni trimestrali ai sensi dell’art. 7, D.P.R. 542/1999, devono indicare i dati relativi ai versamenti con Mod. F24 «Versamenti con elementi identificativi» nei righi VM3, VM6, VM9 e VM12.
Si evidenzia che gli importi indicati nei predetti righi devono essere comprensivi dei versamenti effettuati in relazione ad autovetture immatricolate nell’anno 2017, ma oggetto di cessione in anni successivi (ad esempio, immatricolazioni per il raggiungimento di obiettivi aziendali, si veda la C.M. 52/E/2008).
Quadro VK: società controllanti e controllate
Il Quadro VK è riservato esclusivamente agli enti o società controllanti e alle controllate di cui all’art. 73 che hanno partecipato nell’anno d’imposta alla liquidazione dell’Iva di gruppo, e si presenta suddiviso in tre sezioni.
In particolare, quest’anno nella Sezione 1 «Dati generali», nel rigoVK1 è stata introdotta la nuova casella 4 denominata «Operazioni straordinarie», per segnalare che la società dante causa di un’operazione straordinaria è fuoriuscita, nel corso dell’anno e prima dell’operazione straordinaria, dalla procedura di liquidazione Iva di gruppo cui partecipava.
Sono stati, inoltre, soppressi i righi VK2 «Codice», VK35 «Versamenti integrativi d’imposta» e il riquadro «Sottoscrizione dell’ente o società controllante».
Infine, sono stati introdotti i nuovi righi VK28 «Acconto» e VK34 «Versamenti auto UE relativi a cessioni effettuate nel periodo di controllo» per l’indicazione:
-
- nel rigo VK28, dell’importo trasferito alla società controllante tenuta a determinare l’acconto dovuto per il gruppo;
- nel rigo VK34 dell’importo dei versamenti relativi all’imposta dovuta per la prima cessione interna, avvenuta nel corso dell’anno, di autoveicoli in precedenza oggetto di acquisto intracomunitario.
Quadro VL: liquidazione dell’imposta annuale
Nella Sezione 3 del Quadro VL sono stati soppressi:
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- il rigo VL24 dove prima andavano indicati i «Versamenti auto UE effettuati nell’anno ma relativi a cessioni da effettuare in anni successivi» (conseguentemente i righi successivi sono stati rinumerati);
- il rigo VL29 «Ammontare versamenti periodici, da ravvedimento, interessi trimestrali, acconto»;
- il rigo VL31 «Versamenti integrativi d’imposta».
Il campo 2 del rigo VL28 «Crediti d’imposta utilizzati nelle liquidazioni periodiche e per l’acconto, di cui ricevuti da società di gestione del risparmio» è stato sostituito con un rigo autonomo (rigo VL28), mentre il campo 1 del predetto rigo è stato sostituito con il rigo VL27.
Infine, di nuova istituzione sono i seguenti righi:
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- il rigo VL29 «Versamenti auto UE relativi a cessioni effettuate nell’anno» per l’indicazione dell’ammontare complessivo dei versamenti relativi all’imposta dovuta per la prima cessione interna, avvenuta nel corso dell’anno, di autoveicoli in precedenza oggetto di acquisto intracomunitario;
- il rigo VL30 «Ammontare IVA periodica», composto da tre campi per l’indicazione, nel campo 2 dell’ammontare complessivo dell’Iva periodica dovuta, nel campo 3 del totale dei versamenti periodici, e nel campo 1 del maggiore tra l’importo indicato nel campo 2 e quello indicato nel campo 3. In tal senso, il maggiore dei due importi partecipa alla liquidazione dell’IVA dovuta a titolo di conguaglio annuale.
Tale modifica è stata apportata anche nel Quadro VW30 dedicato alla liquidazione Iva di gruppo.
N.B.: nella sezione 3, del Quadro AF del Mod. Iva 74-bis 2018, il rigo AF32 ha recepito le medesime modifiche apportate al rigo VL 30 sopra descritte
Quadro VX: nuovi campi VX7 e VX8 per imposta a debito o a credito trasferita alla capogruppo dalle società partecipanti all’Iva di gruppo
Nel Quadro VX l’imposta a debito o a credito trasferita alla capogruppo dalle società che hanno partecipato per l’intero anno 2017 alla procedura di liquidazione dell’Iva di gruppo non deve essere più indicata nei righi VX1 e VX2, riservati alla generalità dei contribuenti, ma nei nuovi righi VX7 e VX8 appositamente istituiti.
Inoltre, nel Quadro VX da quest’anno si evidenzia un’importante novità riguardante il rigo VX4 «Importo di cui si chiede il rimborso». Si ricorda che il predetto rigo è riservato ai contribuenti Iva che intendono chiedere il rimborso del credito d’imposta emergente dalla dichiarazione annuale relativa al periodo d’imposta 2017.
Più precisamente, nel rigo VX4, campo 3, è stata previsto un nuovo codice 12 – Art. 3, comma 1, lett. c), del d.lgs. 5 agosto 2015, n. 127, per i soggetti che si avvalgono dell’opzione di cui all’art. 1, co. 3, D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127 (trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati di tutte le fatture, emesse e ricevute, e delle relative variazioni).
N.B.: nelle istruzioni del Mod. Iva/2018 è stato previsto un nuovo presupposto di diritto al rimborso riguardante i soggetti che hanno manifestato, a decorrere dal 2017 e a valere per un quinquennio, l’opzione di cui all’art. 1, D.Lgs. 127/2015 per la trasmissione telematica delle fatture all’Agenzia delle Entrate.
A questi soggetti l’art. 3, co. 1, lett. c) del predetto decreto legislativo attribuisce il diritto al rimborso prioritario anche in assenza di altri presupposti.
Pertanto, nel campo 3 del rigo VX4, dedicato all’indicazione delle causali per la richiesta dei rimborsi Iva, è stato introdotto il codice 12 per i soggetti che si avvalgono dell’opzione di cui all’art. 1, co. 3, D.Lgs. 127/2015 (trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati di tutte le fatture, emesse e ricevute, e delle relative variazioni) e, sussistendone i presupposti, sia di tale opzione che di quella di cui all’art. 2, co. 1, del citato decreto legislativo (memorizzazione elettronica e trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi).
La stessa modifica è stata effettuata nel campo 9 del Quadro VS per le società partecipanti alla liquidazione Iva di gruppo.
Quadro VO: comunicazione delle opzioni e revoche
Nel Quadro VO è stato inserito il nuovo rigo VO26, da utilizzare da parte delle imprese minori, per comunicare l’opzione che consente di tenere i registri ai fini Iva senza operare le annotazioni relative a incassi e pagamenti prevista ex art. 18, co. 5, D.P.R. 29.9.1973, n. 600, fermo restando l’obbligo della separata annotazione delle operazioni non soggette a registrazione ai fini della suddetta imposta.
L’opzione è vincolante per un triennio ed è valida fino a revoca.
Quadro VG: adesione al regime previsto per le società commerciali controllanti e controllate
Il Quadro VG è riservato agli enti o alle società commerciali controllanti che intendono avvalersi, a partire dal 2018, della particolare procedura di compensazione dell’Iva prevista dal D.M. 13.12.1979, come modificato dal D.M. 13.2.2017, recante le norme di attuazione delle disposizioni di cui all’art. 73, ultimo comma, D.P.R. 633/1972.
In particolare, l’ente o società commerciale controllante comunica all’Agenzia delle Entrate l’esercizio dell’opzione per la predetta procedura tramite la compilazione del presente Quadro nella dichiarazione ai fini dell’Iva, presentata nell’anno solare a decorrere dal quale si intende esercitare l’opzione.
Da quest’anno, si evidenzia che nella Sezione 1 e nella Sezione 2 del Quadro VG sono stati eliminati i campi relativi all’indicazione della denominazione o ragione sociale, della natura giuridica e della firma del rappresentante legale.
Inoltre, nei righi da VG2 a VG4 della Sezione 1 sono stati introdotti il campo 3 «Ingresso» e il campo 4 «Fuoriuscita», per comunicare l’ingresso o la fuoriuscita dalla procedura di liquidazione Iva di gruppo, a partiredall’1.1.2018, di una o più società controllate quando la procedura è già avviata.
Infine, è stata introdotta la Sezione 3 «Revoca» per comunicare l’esercizio della revoca della procedura di liquidazione dell’Iva di gruppo, con decorrenza dall’1.1.2018.
Prospetto Iva 26PR: società controllante
I Quadri VS, VV, VW, VY e VZ che costituiscono il prospetto Iva 26PR/2018, facenti parte della dichiarazione annuale Iva, sono riservati agli enti e alle società controllanti che riepilogano i dati della liquidazione dell’Iva di gruppo (art. 73 e D.M. 13.12.1979, come modificato dal D.M. 13.2.2017).
Più in particolare, le novità intervenute nei Quadri VS, VV e VW, sono le seguenti:
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- nel Quadro VS, Sezione 1, il campo 2 è stata rinominato «Operazioni straordinarie» (come la corrispondente colonna 4 del rigo VK1). Tale campo è riservato alle società che hanno partecipato in qualità di dante causa a operazioni straordinarie intervenute nel 2017. La casella deve essere barrata se la società dante causa è fuoriuscita, nel corso del 2017 e prima dell’operazione straordinaria, dalla procedura di liquidazione Iva di gruppo;
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- anche il Quadro VV è stato modificato al fine di recepire le medesime modifiche apportate al Quadro VH della dichiarazione Iva/2018. N.B.: si ricorda, infatti, che da quest’anno il Quadro VV deve essere compilato esclusivamente qualora si intenda inviare, integrare o correggere i dati omessi, incompleti o errati nelle comunicazioni delle liquidazioni periodiche Iva (si veda la R.M. 104/E/2017). In tal caso, vanno indicati tutti i dati richiesti, compresi quelli non oggetto di invio, integrazione o correzione. Nell’ipotesi particolare in cui l’invio, l’integrazione o la correzione comportino la compilazione senza dati del Quadro (ad esempio, il risultato delle liquidazioni è pari a zero) occorre comunque barrare la casella VV posta in calce al Quadro VZ nel riquadro «Quadri compilati»;
- • il Quadro VW costituisce il riepilogo degli importi ai fini della liquidazione annuale del debito o credito di imposta del gruppo. Anche nel Quadro VW sono state effettuate le seguenti modifiche:
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- eliminazione del rigo VW24 «Versamenti auto UE effettuati nell’anno dalle controllate ma relativi a cessioni da effettuare in anni successivi» (conseguentemente i righi successivi sono stati rinumerati);
- eliminazione del rigo VW29 «Ammontare versamenti periodici, da ravvedimento, interessi trimestrali, acconto»;
- rinumerazione del rigo VW30 «Crediti art. 8, comma 6-quater, D.P.R. n. 322/98», che ha assunto il nuovo numero VW28, e contestuale introduzione nel predetto rigo del campo 2 «Partecipanti gruppo» per l’indicazione degli importi esposti nel campo 1 del rigo VL11 (crediti da dichiarazioni integrative) delle dichiarazioni di tutte le società che hanno partecipato alla liquidazione Iva di gruppo per l’intero anno d’imposta;
- introduzione del rigo VW30, composto di tre colonne, per l’indicazione nel campo 2 dell’ammontare complessivo dell’Iva periodica dovuta, nel campo 3del totale dei versamenti periodici, e nel campo 1 del maggiore tra l’importo indicato nel campo 2 e quello indicato nel campo 3 (equivalente al VL30 già descritto in precedenza);
- soppressione del rigo VW31 «Versamenti integrativi d’imposta».
-
Si veda la Tabella n. 1 riepilogativa
Tabella n. 1 – Principali modifiche al modello di dichiarazione annuale Iva 2018 (anno di imposta 2017)
Quadri della dichiarazione annuale Iva 2018 |
Modifiche e novità |
Frontespizio |
È stato eliminato il riquadro «Sottoscrizione dell’ente o società controllante». Pertanto, è venuto meno l’obbligo di sottoscrizione da parte del rappresentante dell’ente o società controllante in caso di liquidazione Iva di gruppo. |
Quadro VE «Determinazione del volume d’affari e dell’imposta relativa alle operazioni imponibili» |
Nella Sezione 4 il rigo VE38 è stato rinominato «Operazioni effettuate nei confronti dei soggetti di cui all’art. 17-ter» per l’esposizione delle operazioni effettuate, oltre che nei confronti delle pubbliche Amministrazioni, anche nei confronti delle società elencate nel nuovo co. 1-bis dell’art. 17-ter (cd. split payment). |
Quadro VJ «Determinazione dell’imposta relativa a particolari tipologie di operazioni» |
È stato soppresso il rigo VJ12, dove andavano indicati gli acquisti di tartufi da rivenditori dilettanti e occasionali non muniti di partita Iva, disciplinati dal co. 109 dell’art. 1, L. 30.12.2004, n. 311. Inoltre, il rigo VJ18 è stato rinominato «Acquisti dei soggetti di cui all’art. 17-ter» per l’esposizione degli acquisti effettuati, oltre che dalle pubbliche amministrazioni, anche dalle società elencate nel nuovo co. 1-bis dell’art. 17-ter (cd. split payment). |
Quadro VH «Variazioni delle comunicazioni periodiche» |
Il Quadro VH è stato modificato prevedendone la compilazione esclusivamente qualora si intenda inviare, integrare o correggere i dati omessi, incompleti o errati nelle comunicazioni delle liquidazioni periodiche Iva. Inoltre, sono state apportate le seguenti ulteriori modifiche:
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Quadro VM «Versamenti immatricolazione auto UE» |
La Sezione II del Quadro VH del modello precedente, denominata «Versamenti immatricolazione auto UE», è stata sostituita con il nuovo Quadro VM. Nei righi da VM1 a VM12, corrispondenti ai 12 mesi dell’anno, quindi, deve essere indicata l’imposta versata nel corso dell’anno oggetto della dichiarazione, utilizzando gli appositi codici tributo istituiti con la R.M. 337/E/2007. I contribuenti che hanno effettuato le liquidazioni trimestrali ai sensi dell’art. 7, D.P.R. 542/1999, devono indicare i dati relativi ai versamenti con il Mod. F24 «versamenti con elementi identificativi» nei righi VM3, VM6, VM9 e VM12. |
Quadro VK «Società controllanti e controllate» |
Nel rigo VK1 è stata introdotta la casella 4 denominata «Operazioni straordinarie», per segnalare che la società dante causa di un’operazione straordinaria è fuoriuscita, nel corso dell’anno e prima dell’operazione straordinaria, dalla procedura di liquidazione Iva di gruppo cui partecipava. Sono stati, inoltre, soppressi i righi VK2 «Codice», VK35 «Versamenti integrativi d’imposta» e il riquadro «Sottoscrizione dell’ente o società controllante». Infine, sono stati introdotti i righi VK28 «Acconto» e VK34 «Versamenti auto UE relativi a cessioni effettuate nel periodo di controllo» per l’indicazione, rispettivamente, dell’importo trasferito alla società controllante tenuta a determinare l’acconto dovuto per il gruppo, e dell’importo dei versamenti relativi all’imposta dovuta per la prima cessione interna, avvenuta nel corso dell’anno, di autoveicoli in precedenza oggetto di acquisto intracomunitario. |
Quadro VL «Liquidazione dell’imposta annuale» |
Nella Sezione 3 sono stati soppressi:
Il campo 2 del rigo VL28 «Crediti d’imposta utilizzati nelle liquidazioni periodiche e per l’acconto – di cui ricevuti da società di gestione del risparmio» è stato sostituito con un rigo autonomo (rigo VL28), mentre il campo 1 del predetto rigo è stato sostituito con il rigo VL27. Infine, sono stati introdotti:
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Quadro VX «Determinazione dell’Iva da versare o del credito d’imposta» |
Sono stati inseriti i righi VX7 e VX8 per l’indicazione da parte delle società partecipanti alla liquidazione Iva di gruppo per l’intero anno, rispettivamente, dell’Iva dovuta o dell’Iva a credito da trasferire alla controllante. |
Quadro VO «Comunicazioni delle opzioni e revoche» |
È stato introdotto il rigo VO26 per la comunicazione da parte delle imprese minori dell’opzione per la tenuta dei registri Iva senza separata indicazione degli incassi e dei pagamenti, prevista dall’art. 18, co. 5, D.P.R. 600/1973. Nel rigo VO34 è stata eliminata la casella 3. |
Quadro VG «Società partecipanti alla compensazione Iva» |
Nella Sezione 1 e nella Sezione 2 sono stati eliminati i campi relativi all’indicazione della denominazione o ragione sociale, della natura giuridica e della firma del rappresentante legale. Inoltre, nei righi da VG2 a VG4 della Sezione 1 sono stati introdotti il campo 3 «Ingresso» e il campo 4 «Fuoriuscita» per comunicare l’ingresso o la fuoriuscita dalla procedura di liquidazione Iva di gruppo, a partire dall’1.1.2018, di una o più società controllate quando la procedura è già avviata. Infine, è stata introdotta la Sezione 3 «Revoca» per comunicare l’esercizio della revoca della procedura di liquidazione dell’Iva di gruppo, con decorrenza dall’1.1.2018. |
Prospetto Iva 26/PR – Ente o società controllante – Iva di gruppo |
Nel Quadro VS, Sezione 1, la colonna 2 è stata rinominata «Operazioni straordinarie» come la corrispondente colonna 4 del rigo VK1. Anche il Quadro VV è stato modificato al fine di recepire le medesime modifiche apportate al Quadro VH. Infine, nel Quadro VW sono state effettuate le seguenti modifiche:
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Modello Iva 74-bis – Curatori fallimentari e commissari liquidatori |
Nella Sezione 3 del Quadro AF, il rigo AF32 ha recepito le medesime modifiche apportate al rigo VL30 sopra descritte. |
3. Soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione Iva e soggetti esonerati
Sono obbligati in linea generale alla presentazione della dichiarazione annuale Iva tutti i contribuenti esercenti attività d’impresa ovvero attività artistiche o professionali, di cui agli artt. 4 e 5, D.P.R. 633/1972, cioè i soggetti titolari di partita Iva.
Per quanto riguarda, invece, i soggetti che non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA/2017 e quindi esonerati dall’obbligo dichiarativo, in particolare, si evidenziano i seguenti soggetti d’imposta:
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- i contribuenti che per l’anno d’imposta abbiano registrato esclusivamente operazioni esenti di cui all’art. 10 del D.P.R. 633/1972, nonché coloro che, essendosi avvalsi della dispensa dagli obblighi di fatturazione e di registrazione ai sensi dell’art. 36-bis, abbiano effettuato soltanto operazioni esenti. Naturalmente, l’esonero non si applica qualora il contribuente abbia effettuato anche operazioni imponibili (ancorché riferite ad attività gestite con contabilità separata) ovvero se sono state registrate operazioni intracomunitarie (art. 48, co. 2, D.L. 331/1993) o siano state eseguite le rettifiche di cui all’art. 19-bis2 ovvero siano stati effettuati acquisti per i quali in base a specifiche disposizioni l’imposta è dovuta da parte del cessionario (come ad esempio gli acquisti di oro, argento puro, rottami ecc.);
- i contribuenti che si avvalgono del regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti e professioni previsto dall’art. 1, co. da 54 a 89, L. 23.12.2014, n. 190;
- i contribuenti che si avvalgono del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità previsto dall’art. 27, co. 1 e 2, D.L. 98/2012;
- i produttori agricoli esonerati dagli adempimenti ai sensi dell’art. 34, co. 6, D.P.R. 633/1972;
- gli esercenti attività di organizzazione di giochi, di intrattenimenti ed altre attività indicate nella Tariffa allegata al D.P.R. 26.10.1972, n. 640, esonerati dagli adempimenti Iva ai sensi dell’art. 74, co. 6, che non hanno optato per l’applicazione dell’Iva nei modi ordinari;
- le imprese individuali che abbiano dato in affitto l’unica azienda e non esercitino altre attività rilevanti agli effetti dell’Iva;
- i soggetti passivi d’imposta, residenti in altri stati membri dell’Unione europea, nell’ipotesi di cui all’art. 44, co. 3, secondo periodo, D.L. 331/1993, qualora abbiano effettuato nell’anno d’imposta solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell’imposta;
- i soggetti che hanno esercitato l’opzione per l’applicazione delle disposizioni recate dalla L. 16.12.1991, n. 398, esonerati dagli adempimenti Iva per tutti i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali;
- i soggetti domiciliati o residenti fuori dall’Unione europea, non identificati in ambito comunitario, che si sono identificati ai fini dell’Iva nel territorio dello Stato con le modalità previste dall’art. 74-quinquies per l’assolvimento degli adempimenti relativi ai servizi resi tramite mezzi elettronici a committenti, non soggetti passivi d’imposta, domiciliati o residenti in Italia o in un altro Stato membro.
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4. Modalità e termini di presentazione della dichiarazione Iva 201
La presentazione della dichiarazione annuale Iva/2018 da parte dei soggetti tenuti a tale adempimento deve essere effettuata esclusivamente per via telematica.
Per quanto riguarda i termini di presentazione si evidenzia che, in base all’art. 8, D.P.R. 322/1998, la dichiarazione annuale Iva/2018, relativa all’anno 2017, deve essere presentata nel periodo compreso tra l’1.2.2018 e il 30.4.2018.
Per completezza di trattazione, si precisa che il D.P.R. 322/1998 non prevede un termine di consegna della dichiarazione Iva agli intermediari che dovranno poi provvedere alla trasmissione telematica, ma viene unicamente stabilito il termine entro cui le dichiarazioni devono essere presentate telematicamente all’Agenzia delle Entrate.
N.B.: si ricorda che, ai sensi degli artt. 2 e 8, D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322/1998, le dichiarazioni presentate entro 90 giorni dalla scadenza dei suddetti termini sono valide, salva l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge. Quelle presentate, invece, con ritardo superiore a 90 giorni si considerano omesse, ma costituiscono comunque titolo per la riscossione dell’imposta che risulti dovuta.
Come già ricordato, la dichiarazione Iva/2018 deve essere presentata esclusivamente per via telematica all’Agenzia delle Entrate e può essere trasmessa:
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- direttamente dal dichiarante;
- tramite un intermediario abilitato ai sensi dell’art. 3, co. 3, D.P.R. 322/1998;
- tramite altri soggetti incaricati (per le Amministrazioni dello Stato);
- tramite società appartenenti al gruppo.
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La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate.
La prova della presentazione della dichiarazione è data dalla comunicazione attestante l’avvenuto ricevimento dei dati, rilasciata sempre per via telematica.
N.B.: il servizio telematico restituisce immediatamente dopo l’invio un messaggio che conferma solo l’avvenuta ricezione del file e, in seguito, fornisce all’utente un’altra comunicazione attestante l’esito dell’elaborazione effettuata sui dati pervenuti che, in assenza di errori, conferma l’avvenuta presentazione della dichiarazione.
Per quanto concerne i termini di presentazione, è da segnalare che il D.L. 193/2016 ha modificato ulteriormente l’art. 8-bis, D.P.R. 322/1998, rimodulando le scadenze della presentazione della dichiarazione annuale Iva. In particolare, dagli anni d’imposta successivi al 2016 (cioè dal 2017 e seguenti) il termine per l’invio telematico decorre dal 1° febbraio al 30 aprile di ogni anno successivo a quello di imposta da dichiarare (solo per l’anno di imposta 2016 il termine era fissato al 28.2.2017).
5. Versamenti e rateizzazione
L’Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale deve essere versata entro il 16 marzo di ciascun anno nel caso in cui il relativo importo superi euro 10,33 (10,00 euro per effetto degli arrotondamenti effettuati in dichiarazione).
Si ricorda che in tutti i casi in cui il termine di pagamento cade di sabato o in un giorno festivo, detto termine è prorogato al primo giorno lavorativo successivo.
I contribuenti possono versare in unica soluzione ovvero rateizzare ai sensi dell’art. 20, D.Lgs. 9.7.1997, n. 241.
Le rate devono essere di pari importo e la prima rata deve essere versata entro il termine previsto per il versamento dell’Iva in unica soluzione.
Le rate successive alla prima devono essere versate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza ed in ogni caso l’ultima rata non può essere versata oltre il 16 novembre.
Sull’importo delle rate successive alla prima è dovuto l’interesse fisso di rateizzazione pari allo 0,33% mensile (misura introdotta dall’art. 5, D.M. 21.5.2009), pertanto la seconda rata deve essere aumentata dello 0,33%, la terza rata dello 0,66% e cosi via.
Il versamento può essere differito alla scadenza prevista per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi (fissata al 30 giugno dall’art. 17, co. 1, primo periodo, D.P.R. 435/2001), con la maggiorazione dello 0,40% a titolo d’interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo (artt. 6, co. 1, e 7, co. 1, lett. b), D.P.R. 542/1999).
Riepilogando, il contribuente Iva può:
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- versare in un’unica soluzione entro il 16.3.2018;
- rateizzare, maggiorando dello 0,33% mensile l’importo di ogni rata successiva alla prima;
- versare in unica soluzione entro il 30.6.2018 con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo, oppure rateizzare dalla data di pagamento, maggiorando dapprima l’importo da versare con lo 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo e quindi aumentando dello 0,33% mensile l’importo di ogni rata successiva alla prima.
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È, in ogni caso, possibile avvalersi dell’ulteriore differimento del versamento del saldo Iva al termine fissato dal co. 2 dell’art. 17, D.P.R. 435/2001 (30 luglio), applicando sulla somma dovuta al 30 giugno (al netto delle compensazioni) gli ulteriori interessi dello 0,40% (si veda la R.M. 20.6.2017, n. 73/E).
6. Casi particolari di presentazione della dichiarazione Iva/2018
Si ricorda, tra i casi particolari di presentazione della dichiarazione Iva/2018, quello dei curatori fallimentari e dei commissari liquidatori.
A tal fine, occorre distinguere due ipotesi particolari riguardo al momento in cui ha avuto inizio la procedura concorsuale.
Fallimento nel corso del periodo d’imposta 2017
I curatori fallimentari e i commissari liquidatori, nel caso in cui la procedura concorsuale abbia avuto inizio nel corso dell’anno 2017, devono presentare la dichiarazione annuale Iva/2018 relativa a tutto l’anno d’imposta, comprensiva di due moduli:
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- il primo, per le operazioni registrate nella parte di anno solare anteriore alla dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa (ricordandosi di barrare la casella del rigo VA3);
- il secondo per le operazioni registrate successivamente a tale data.
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Si precisa che, relativamente alle operazioni registrate nella parte dell’anno solare anteriore alla dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa, i curatori o i commissari liquidatori sono altresì tenuti a presentare, esclusivamente al competente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate, per via telematica, ed entro 4 mesi dalla nomina, apposita dichiarazione ai fini della eventuale insinuazione al passivo della procedura concorsuale (art. 8, co. 4, ultimo periodo, D.P.R. 322/1998).
Tale dichiarazione deve essere redatta utilizzando lo specifico Mod. Iva 74-bis, approvato, da ultimo, con il Provv. del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 15.1.2018 (pubblicato sul sito Internet in pari data), che non consente, peraltro, di richiedere il rimborso dell’eventuale eccedenza di credito risultante da tale modello (si veda la R.M. 12.7.1995, n. 181).
Fallimento dopo la chiusura del periodo d’imposta 2017
Per quanto riguarda il caso particolare di fallimento dopo la chiusura del periodo di imposta 2017, si evidenzia quanto segue: nella particolare ipotesi in cui la procedura concorsuale abbia avuto inizio nel periodo compreso tra il l’1.1.2018 e il termine di scadenza previsto dalla legge per la presentazione della dichiarazione annuale Iva relativa all’anno 2017 e quest’ultima dichiarazione non risulti presentata dal contribuente fallito o posto in liquidazione coatta amministrativa, tale dichiarazione deve essere presentata dai curatori o dai commissari liquidatori nei termini ordinari, ovvero entro 4 mesi dala nomina se quest’ultimo termine scade successivamente al termine ordinario di presentazione.
Ovviamente, anche in quest’ultimo caso, resta fermo l’obbligo di presentare al competente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate esclusivamente per via telematica ed entro 4 mesi dalla nomina del curatore fallimentare o del commissario liquidatore lo specifico Mod. Iva 74-bis.
Novità del Mod. Iva 74-bis per il 2018
Le modifiche al Mod. Iva 74-bis sono minime e riguardano solo l’aggiornamento delle nuove istruzioni del rigo AF32 riguardante i versamenti periodici.
In particolare, le istruzioni al Mod. Iva 74-bis/2018, per la compilazione dei campi 2 e 3 del rigo AF32 Ammontare Iva periodica, rinviano alle istruzioni dei corrispondenti campi del rigo VL30 del Mod. di dichiarazione annuale Iva/2018.
Pertanto, nel campo 1 va riportato il maggiore tra l’importo indicato nel campo 2 (importi dovuti in base alle comunicazioni) e quello indicato nel campo 3 (importi versati).
Circolare settimana fiscale