L’art. 1, co. 353, L. 205/2017, dispone che le attività sportive dilettantistiche possano essere esercitate con scopo di lucro in una delle forme societarie di cui al Titolo Quinto del Libro Quinto del Codice civile, ossia società semplice che non può avere per oggetto l’esercizio di un’attività commerciale, S.n.c., S.a.s., S.p.a., S.ap.a., S.r.l.
Il contenuto dello statuto
Il successivo co. 354 vincola lo statuto delle società sportive dilettantistiche con scopo di lucro ad avere un contenuto prestabilito.
In particolare si prevede:
a) nella denominazione o nella ragione sociale la dicitura «società sportiva dilettantistica lucrativa»;
b) nell’oggetto o nello scopo sociale, lo svolgimento e l’organizzazione di attività sportive dilettantistiche;
c) il divieto per gli amministratori di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche affiliate alla medesima federazione sportiva o disciplina associata ovvero riconosciute da un ente di promozione sportiva nell’ambito della stessa disciplina;
d) l’obbligo di prevedere nelle strutture sportive, in occasione dell’apertura al pubblico dietro pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo, la presenza di un «direttore tecnico» che sia in possesso del diploma Isef o di laurea quadriennale in Scienze motorie o di laurea magistrale in Organizzazione e Gestione dei Servizi per lo Sport e le Attività Motorie (LM47) o in Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive e Adattate (LM67) o in Scienze e Tecniche dello Sport (LM68), ovvero in possesso della laurea triennale in Scienze motorie.
Riduzione Ires società iscritte al Coni
L’importante novità prevista dal Legislatore con la Legge di Bilancio 2018 consiste per le associazioni sportive lucrative riconosciute dal Coni, nella riduzione alla metà dell’Ires.
L’agevolazione si applica nel rispetto delle condizioni e dei limiti del Regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione del 18.12.2013 relativo agli aiuti de minimis.