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Agevolazioni per la vendita di libri al dettaglio

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È istituito un credito di imposta a decorrere dall’anno 2018 in favore degli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della vendita di libri al dettaglio, in esercizi specializzati, con codice Ateco principale 47.61.

Credito d’imposta

I co. 319-321 dell’art. 1, della Legge di Bilancio 2018, istituiscono in particolare un credito di imposta parametrato agli importi pagati a titolo di Imu, Tasi e Tari con riferimento ai locali dove si svolge l’attività, nonché alle eventuali spese di locazione.

Il credito di imposta è stabilito nella misura massima di:

  • 20.000 euro per gli esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite;
  • 10.000 euro per gli altri esercenti.

Tassazione

Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini Irap e non rileva ai fini:

  • degli interessi passivi inerenti all’esercizio d’impresa che sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l’ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d’impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi, e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi (ex art. 61, D.P.R. 917/1986);
  • delle spese e degli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, che sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi.

Se si riferiscono indistintamente ad attività o beni produttivi di proventi computabili e ad attività o beni produttivi di proventi non computabili in quanto esenti nella determinazione del reddito sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l’ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d’impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi, e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi (art. 109, co. 5, D.P.R. 917/1986).

Utilizzabilità

Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione (ai sensi dell’art. 17, D.Lgs. 9.7.1997, n. 241), presentando il Mod. F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, pena lo scarto dell’operazione di versamento, secondo modalità e termini definiti con Provvedimento del Direttore della medesima Agenzia.

Sarà un Decreto del Ministro dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2018, che stabilirà le disposizioni applicative della misura anche con riferimento al monitoraggio ed al rispetto dei limiti di spesa previsti.

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