I co. da 999 a 1006 dell’art. 1, L. 205/2017, uniformano e semplificano il regime fiscale applicabile ai redditi di capitale e ai redditi diversi conseguiti da persone fisiche al di fuori dell’esercizio dell’attività d’impresa, in relazione al possesso e alla cessione di partecipazioni societarie, allo scopo di rendere irrilevante la natura qualificata o meno della partecipazione.
Imposta sostitutiva
La novità introdotta dal Legislatore prevede l’applicazione dell’imposta sostitutiva al 26%, ai redditi derivanti da partecipazioni qualificate, nonché agli utili, ai proventi e alle plusvalenze derivanti da strumenti equiparabili alle partecipazioni societarie e, in particolare, ai titoli e agli strumenti finanziari assimilati alle azioni ai sensi dell’art. 44, co. 2, lett. a), D.P.R. 917/1986, nonché ai contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza con apporto diverso da quello di opere e servizi.
Conclusioni
In buona sostanza, per le persone fisiche al di fuori dell’esercizio dell’attività d’impresa, non vige più la distinzione tra partecipazioni qualificate e non qualificate, per cui gli utili verranno tutti tassati con imposta sostitutiva al 26%.