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Abrogazione della scheda carburante

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Il co. 922 dell’art. 1 della Legge di Bilancio 2018, prevede che dall’1.7.2018 non sarà più operativa la scheda carburante per i soggetti titolari di partita Iva relativamente ai mezzi aziendali, sia per quelli esclusivamente strumentali, sia per quelli a deducibilità ridotta.

Ve ne avevamo parlato già:
https://studiorussogiuseppe.it/dal-primo-luglio-2018-addio-alla-scheda-carburante/
 

Da questa data, per effetto delle modifiche introdotte dalla L. 205/2017, le spese di carburante per autotrazione saranno, infatti, deducibili solo se sostenute mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’art. 7, co. 6, D.P.R. 29.9.1973, n. 605.

Ciò è in particolare quanto prevede il nuovo co. 1-bis dell’art. 164, D.P.R. 917/1986, introdotto dal citato co. 922 dell’unico articolo della Legge di Bilancio 2018.

Analoga disposizione è prevista anche ai fini dell’Iva. Il successivo co. 923 interviene infatti anche sull’art. 19-bis1, D.P.R. 26.10.1972, n. 633, prevedendo che «l’avvenuta effettuazione dell’operazione deve essere provata dal pagamento mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, o da altro mezzo ritenuto parimenti idoneo individuato con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate».

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