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Stretta sui prestiti dei soci alle cooperative

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I finanziamenti dei soci alle cooperative devono essere strettamente finalizzati al raggiungimento dell’oggetto e dello scopo sociale.

Lo prevedono i commi 238 e seguenti della legge di bilancio 2018 che fissano anche il limite massimo dei prestiti che non potranno superare il triplo del capitale sociale.

Viene introdotta una norma transitoria in base alla quale il rientro al di sotto di questo limite deve essere effettuato gradualmente entro il termine di tre anni con facoltà di proroga in casi eccezionali giustificati con l’interesse dei soci prestatori.

Le nuove norme hanno lo scopo di monitorare il fenomeno dei prestiti sociali alle cooperative che sono legittimati dal Testo Unico bancario, ma sono esclusi dalla vigilanza diretta della Banca d’Italia.

Operazioni strettamente funzionali al perseguimento degli scopi istituzionali

Con i nuovi limiti normativi, nell’ambito delle società cooperative, “i finanziamenti dei soci” devono avere soltanto una funzione accessoria e strumentale all’attività istituzionale.

Conseguenze

Nel caso in cui il prestito sociale assuma un rilievo significativo e comunque quando eccede il limite del doppio del patrimonio netto dell’ultimo bilancio approvato, le cooperative dovranno definire modelli organizzativi e procedure per la gestione del rischio.

Un decreto del ministero dello Sviluppo economico, competente sulla vigilanza cooperativa, dovrà stabilire forme di controllo e di monitoraggio in materia di prestiti sociali.

Rimborso del prestito (non postergato)

Elemento positivo contenuto nella legge di bilancio è che il rimborso del prestito sociale non è postergato agli altri debiti anche chirografari (comma 239) e quindi può essere pagato unitamente ai creditori non privilegiati.

L’articolo 2467 del codice civile, non si applica quindi alla cooperative, per cui i soci che hanno dato luogo a finanziamenti, in caso di liquidazione non devono aspettare il preventivo soddisfacimento di tutti gli altri creditori, anche chirografari, prima di ottenere la restituzione delle somme versate; con questo i crediti dei soci non divengono privilegiati ma nemmeno vengono retrocessi alla fine soltanto prima del rimborso capitale sociale. Peraltro la disapplicazione dell’articolo 2467 rende altresì inapplicabile la norma che prevede che i finanziamenti restituiti nell’anno precedente al fallimento (per le cooperative si deve intendere la liquidazione coatta amministrativa), debbano essere restituiti alla cooperativa.

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