Via libera dal 2018 alla cessione a terzi dei crediti d’imposta del 65%, 70% e 75% per il risparmio energetico qualificato da parte di tutti i contribuenti (incapienti e non), non solo per i lavori sulle parti comuni condominiali, ma anche per quelli sulle singole unità immobiliari (abitative e non). Solo gli incapienti, però, potranno cedere la detrazione fiscale alle banche.
La “Legge di stabilità 2018” ha confermato la possibilità di cessione:
- del credito d’imposta derivante dalla detrazione Irpef o Ires, per gli interventi antisismici sulle “parti comuni”, pari al 75% (riduzione di una classe di rischio) o all’85% (riduzione di due classi) (articolo 16, comma 1-quinquies, DL 63/2013);
- del credito del 75% o 85%, previsto per l’acquisto, di unità immobiliari, sulle quali, dopo la demolizione e la ricostruzione dell’intero edifico, l’impresa ha effettuati interventi antisismici.
La “Legge di stabilità 2018” non ha:
- esteso la possibilità di cedere a terzi il 50% del credito d’imposta per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio;
- previsto la possibilità di cessione per le altre detrazioni per gli interventi antisismici, come quella del 70% o dell’80% destinata alle singole unità immobiliari o quella introdotta nell’articolo 16, comma 2-quater.1, DL 63/2013;
- previsto la possibilità di cessione dell’80% sulle spese relative a tutti gli interventi su parti comuni condominiali, finalizzati “congiuntamente” alla riduzione del rischio sismico, con riduzione di 1 classe di rischio, e alla riqualificazione energetica (elevata all’85% se la riduzione è di 2 classi).
Gli incapienti
Dal 2018, per tutti gli interventi sul risparmio energetico qualificato, quindi, non solo per quelli sulle parti comuni, ma anche per quelli su singole unità immobiliari, gli incapienti, possono cedere il corrispondente credito d’imposta del 65% (del 70% per gli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni condominiali, che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo ovvero del 75% se si consegue un miglioramento della prestazione energetica invernale e estiva “almeno” pari alla qualità media di cui al decreto 26 giugno 2015, articolo 14, comma 2-quater, DL 63/2013), per intero e non in parte, ai fornitori e altri soggetti privati, come ad esempio gli istituti di credito e intermediari finanziari, con facoltà di questi ultimi di “successiva cessione”, non a banche (articolo 2, comma 2, lettera c, provvedimento 28 agosto 2017), in tutto o in parte, solo dopo il 10 marzo anno successivo (articolo 14, comma 2-ter, DL 63/2013).
Nel 2016 e nel 2017, questa cessione era prevista, con limitazioni, solo per gli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali (provvedimento del 28 agosto 2017, per il 2016 provvedimento del 22 marzo 2016).
Tutti i contribuenti
Dal 2018, per tutti gli interventi sul risparmio energetico qualificato, quindi, non solo per quelli su parti comuni condominiali, che interessino più del 25% dell’involucro dell’edificio (come previsto per il 2017, provvedimento del 28 agosto 2017, che ha sostituito il provvedimento 8 giugno 2017), ma anche per tutti quelli su singole unità immobiliari, tutti i contribuenti (anche se non incapienti), possono cedere il corrispondente credito d’imposta del 65-70-75%, per intero e non in parte, ai fornitori e ad altri soggetti privati, ma non alle banche, con facoltà di questi ultimi di “successiva cessione”, non a banche (articolo 2, comma 2, lettera c, provvedimento 28 agosto 2017), in tutto o in parte, solo dopo il 10 marzo anno successivo (articolo 14, comma 2-sexies, DL 63/2013).
Fonte: Ilsole24ore
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