La Manovra Correttiva 2017 ha apportato rilevanti modifiche in materia di Iva, dalla sua entrata in vigore la detrazione IVA opera non oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è sorto il diritto alla detrazione (in luogo di quella relativa al 2° anno successivo) e la registrazione della fattura va effettuata prima della liquidazione periodica in cui si esercita la detrazione (come in precedenza) “e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno”.
Quali le conseguenze della manovra?
Con le “nuove” regole il contribuente deve esercitare il diritto alla detrazione IVA entro il 30/04/2018 se il diritto alla detrazione è sorto nel 2017 e deve registrare la relativa fattura entro il medesimo termine se la fattura è ricevuta entro il 31/12/2017.
Le nuove regole da rispettare
L’art. 2 del D.L. 50/2017 ha introdotto queste novità:
a) art. 19 c. 1 Dpr 633/72: abbreviazione del termine in cui opera il diritto alla detrazione Iva;
b) art. 25 c. 1 Dpr 633/72: l’introduzione dell’obbligo di registrazione della fattura entro la ricezione dalla stessa (e non alla sua emissione da parte del fornitore) con effetti a decorrere dalle fatture emesse dal 1/01/2017.
Fatture emesse entro il 31/12/2016
Le fatture emesse entro il 31/12/2016 rimangono soggette alla previgente normativa, indipendentemente dall’anno in cui vengano registrate (ad esempio, per una fattura emessa dal fornitore a dicembre 2016 la detrazione permane entro il 30/04/2019, anche nel caso in cui si proceda alla registrazione della fattura entro quest’ultima data).
Fatture emesse dal 1/1/2017
In relazione alle fatture di acquisto emesse dal fornitore dal 1/01/2017 occorre distinguere il termine per l’annotazione nel registro acquisti e per la detrazione dell’Iva.
– Termine per la detrazione dal 1/1/2017
In base all’art. 2 del D.L. 50/2017 si può fruire della detrazione dell’IVA entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale Iva relativa al medesimo anno in cui è sorto il diritto alla detrazione (che coincide con il momento “di effettuazione” dell’operazione, ex art. 6 Dpr 633/72).
– Termini per la registrazione
Per quanto attiene i termini per la registrazione delle fatture d’acquisto ed alle bolle doganali continua a sussistere l’obbligo di annotazione nel registro acquisti anteriormente alla liquidazione periodica in cui si esercita il diritto alla detrazione, “comunque” entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno di ricezione (ATTENZIONE: la detrazione opera solo nell’anno “di effettuazione” dell’operazione, non in quello di ricezione della fattura).
Operazioni tardive
L’annotazione oltre i termini della fattura non permetterà più la detrazione dell’Iva.