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Iper-ammortamento anche per le piccole opere murarie e gli accessori indispensabili

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Iper-ammortamento anche per le piccole opere murarie e gli accessori indispensabili, lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 152 del 15 dicembre 2017.

Piccole opere murarie

Con specifico riferimento ai costi relativi alle piccole opere murarie, nei limiti in cui tali opere non presentino una consistenza volumetrica apprezzabile e, quindi, non assumano natura di “costruzioni” ai sensi della disciplina catastale, gli stessi costi possono configurarsi come oneri accessori e rilevare ai fini della disciplina dell’iper ammortamento.

Gli accessori indispensabili

Gli accessori costituenti elementi strettamente indispensabili per la funzione che una determinata macchina è destinata a svolgere nell’ambito dello specifico processo produttivo possono assumere rilevanza agli effetti della disciplina agevolativa nei limiti in cui costituiscano ordinaria dotazione del cespite principale.

Pertanto, verificandosi i due presupposti sopra indicati (e cioè che le attrezzature siano assolutamente necessarie per il funzionamento del macchinario e che ne costituiscano normale dotazione), l’iper ammortamento potrà estendersi anche al costo di tali attrezzature e accessori. Naturalmente, con riguardo al meccanismo di fruizione del beneficio, assumerà rilievo, di regola, il coefficiente di ammortamento specificamente previsto dal decreto ministeriale 31 dicembre 1988 per le attrezzature.

Perizia attestata entro il 31 dicembre

Quanto alla perizia tecnica giurata (1), con riferimento alla quale il Ministero dello Sviluppo economico ha fornito ulteriori indicazioni nella circolare n. 547750, in caso di difficoltà la stessa potrà essere giurata anche davanti ad notaio. La consegna entro il 31 dicembre della perizia asseverata e la sua acquisizione da parte dell’impresa potrà essere effettuata anche tramite PEC. Naturalmente, il documento successivamente esibito per il giuramento dovrà essere esattamente il medesimo inviato all’impresa.


(1) Si ricorda che il 11 dispone che nel caso di beni aventi ciascuno un costo di acquisizione non superiore a 500.000 euro, è possibile adempiere all’onere documentale anche attraverso “una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445”.

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