Nessuna differenza rispetto al passato per uno degli ultimissimi appuntamenti fiscali dell’anno, ovvero il versamento dell’acconto Iva.
I soggetti passivi Iva, entro il prossimo 27.12.2017, saranno chiamati al versamento dell’acconto Iva per l’anno di imposta 2017.
Acconto Iva
L’art. 6 della L. 29.12.1990, n. 405, prevede «entro il giorno 27 del mese di dicembre, l’obbligo di versare un importo pari all’88% del versamento effettuato, o che avrebbe dovuto essere effettuato, con riferimento all’ultimo mese o trimestre dell’anno cui si riferisce l’acconto».
Sono tenuti, salvo alcune specifiche eccezioni, la gran parte dei titolari di partita Iva, in relazione alle liquidazioni periodiche di chiusura, ossia alle liquidazioni relative al mese di dicembre (per i contribuenti mensili), o al trimestre ottobre–dicembre (per i contribuenti trimestrali ordinari), al quarto trimestre per i contribuenti trimestrali cd. «speciali» di cui all’art. 73, co. 1, lett. e) e all’art. 74, co. 4, D.P.R. 633/1972 (autotrasportatori, distributori di carburante, imprese di somministrazione acqua, gas, energia elettrica, ecc.).
Modalità di pagamento
Il pagamento delle somme dovute a titolo di acconto Iva deve essere effettuato, esclusivamente con modalità telematiche (direttamente o tramite incaricati abilitati) utilizzando il modello di pagamento F24, da presentare in banca, in posta o presso i concessionari della riscossione. In alternativa, i titolari di conto corrente presso una banca che ha aderito alla convenzione con l’Agenzia delle Entrate possono richiedere il codice Pin ed effettuare il pagamento on line, addebitando la somma dovuta sul proprio conto corrente.
Importo minimo
L’acconto Iva, che non è dovuto nel caso in cui risulti di importo inferiore a euro 103,29, non può essere rateizzato e deve essere versato in un’unica soluzione, senza applicare alcuna maggiorazione a titolo di interessi.
Codici tributo da utilizzare
I codici tributo da utilizzare sono, alternativamente:
- il codice 6013: per i contribuenti che effettuano la liquidazione dell’Iva mensilmente;
- il codice 6035: per i contribuenti che effettuano la liquidazione dell’Iva trimestralmente.
Compensazione
Si precisa che l’acconto Iva può essere oggetto di «compensazione orizzontale» di cui all’art.17, D.Lgs. 9.7.1997, n. 241, con altre imposte. Pertanto, i contribuenti che hanno a disposizione crediti possono utilizzarli per compensare l’importo dovuto a titolo di acconto Iva.
Come si calcola l’acconto Iva
Il calcolo dell’acconto Iva può essere effettuato in base alle seguenti modalità:
- metodo storico;
- metodo previsionale (art. 6, co. 2, L. 405/1990);
- metodo delle operazioni effettuate, cd. metodo «effettivo-analitico» (art. 6, co. 3-bis, L. 405/1990).
Spetta al contribuente scegliere quello più vantaggioso.
In linea generale, il procedimento più utilizzato è sicuramente il metodo storico, che si basa sull’intera imposta pagata l’anno precedente.
Metodo storico
L’importo dovuto a titolo di acconto in base al metodo storico si ottiene calcolando l’88% del versamento effettuato, o che avrebbe dovuto essere effettuato, per l’ultimo periodo di liquidazione dell’anno precedente.
Metodo previsionale
Con il metodo previsionale l’acconto viene calcolato sulla base di una stima delle operazioni che si ritiene di effettuare fino al 31 dicembre dell’anno in corso (ovvero delle fatture attive da emettere e di quelle passive da ricevere entro il 31.12.2017).
In pratica, ferma restando la misura percentuale dell’acconto pari sempre all’88%, la determinazione del dato previsionale dovrebbe coincidere con quanto il contribuente ritiene di dover versare relativamente alla liquidazione del mese di dicembre 2017 (per i contribuenti mensili) o dell’ultimo trimestre dell’anno 2017 (per i contribuenti trimestrali).
Tale metodo è adottato soprattutto da chi prevede una liquidazione periodica o annuale con un debito inferiore rispetto a quello dell’anno precedente, ove il procedimento storico comporterebbe, di fatto, un acconto superiore a quello effettivamente dovuto una volta finiti i conti con l’Iva.
Rischio sanzioni
Occorre, tuttavia, essere molto prudenti nella scelta del metodo previsionale per il calcolo dell’acconto Iva, in quanto, contrariamente agli altri due metodi, quest’ultimo espone il contribuente al rischio di sanzioni nel caso in cui l’acconto versato risulti, a consuntivo, inferiore all’88% dell’imposta definitivamente liquidata.
Trattandosi di una stima, il contribuente potrebbe incorrere in errore ed essere sanzionato per carente versamento a titolo di acconto (con conseguente applicazione della sanzione ordinaria del 30% sugli importi dovuti e non versati).
Ravvedimento operoso
Ovviamente, qualora il contribuente si accorga di aver versato un acconto insufficiente, potrà sempre ricorrere all’istituto del ravvedimento operoso, provvedendo a versare sia la maggiore Iva dovuta, sia le relative sanzioni con interessi, utilizzando i codici tributo 8904 per la sanzione, e 1991 per gli interessi legali.
Metodo analitico-effettivo (o delle operazioni effettuate)
In alternativa al metodo storico e a quello previsionale, è previsto un ulteriore criterio basato su «dati reali», considerando l’imposta relativa alle operazioni effettuate fino alla data del 20 dicembre dell’anno corrente.
In questo caso, la misura in percentuale del versamento è pari al 100% del debito tributario.
Più precisamente, il metodo analitico-effettivo (o delle operazioni effettuate) consiste nel calcolare l’acconto dovuto sulla base di un’apposita liquidazione che considera le operazioni effettuate fino alla data del 20.12.2017: si tratta di una liquidazione periodica «aggiuntiva», basata su dati effettivi, il cui saldo (se a debito) darà la misura dell’acconto dovuto.
Questo sistema di calcolo risulta conveniente per i soggetti con un debito Iva inferiore rispetto a quello determinato con il metodo storico. Inoltre, rispetto al metodo previsionale (sebbene più oneroso sotto il profilo operativo) ha il vantaggio di non esporre il contribuente al rischio di vedersi applicare sanzioni in caso di versamento insufficiente, una volta liquidata definitivamente l’imposta.
Si evidenzia che per l’utilizzo del calcolo sui dati «effettivi o reali», si dovranno prendere in considerazione, in linea generale, i seguenti dati:
- le fatture emesse (e i corrispettivi) regolarmente registrate;
- le operazioni annotate nel registro delle fatture acquisti;
- le reali operazioni effettuate anche se non ancora registrate.
In particolare, applicando il metodo di calcolo in esame, l’acconto risulta pari al 100% dell’importo risultante da un’apposita e straordinaria liquidazione periodica effettuata dal contribuente, che tiene conto dell’Iva relativa alle seguenti operazioni e così schematizzata:
- operazioni annotate (o che avrebbero dovuto essere annotate) nel registro delle fatture emesse (o dei corrispettivi) dal 1° dicembre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti mensili) o dal 1° ottobre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti trimestrali);
- operazioni che risultano effettuate (ai sensi dell’art. 6, D.P.R. 633/1972), ma non ancora registrate o fatturate, non essendo ancora decorsi i termini per l’emissione della fattura o per la registrazione, nel periodo dal 1° novembre al 20 dicembre;
- operazioni annotate nel registro delle fatture degli acquisti dal 1° dicembre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti mensili) o dal 1° ottobre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti trimestrali).
Metodi per determinare l’acconto Iva a confronto | |
Metodo storico | 88% dell’imposta dovuta in relazione all’ultimo mese o trimestre dell’anno precedente (si prende a riferimento il «dato storico» relativo all’anno 2016) |
Metodo previsionale | 88% del debito «presunto» che si stima di dover versare in relazione all’ultime mese o trimestre dell’anno in corso (il criterio di riferimento è dato da una «previsione» sulle prospettive di realizzo in base alle operazioni poste in essere fino al 31.12.2017) |
Metodo effettivo-analitico | Liquidazione «straordinaria» al 20 dicembre dell’anno in corso, con operazioni effettuate (attive) e registrate (passive) a tale data. Con l’applicazione di questo metodo, il calcolo dell’acconto dovrà essere pari al 100% dell’imposta base Iva risultante dalla liquidazione «anticipata e straordinaria» derivante dalle operazioni effettivamente poste in essere fino al 20.12.2017 |
Soggetti obbligati e soggetti esonerati
Sono tenuti a versare l’acconto Iva tutti i contribuenti titolari di partita Iva che svolgono attività d’impresa, arte o professione, qualunque sia la forma giuridica con la quale l’attività viene esercitata, che hanno l’obbligo di effettuare le liquidazioni periodiche mensili ovvero trimestrali.
Pertanto, in linea generale, sono esclusi dal versamento dell’acconto Iva tutti gli altri soggetti che non sono obbligati alle operazioni di liquidazioni periodiche Iva, mensili o trimestrali.
Inoltre, è sempre bene ricordare che la disciplina dell’acconto Iva contiene un principio di carattere generale che, sostanzialmente, esonera dall’assolvimento dell’adempimento i contribuenti che non hanno a disposizione uno dei parametri di riferimento per la determinazione dell’importo da versare e cioè una posizione debitoria nell’ultima liquidazione effettuata nell’anno precedente (dato storico) ovvero un presunto debito per l’ultima liquidazione relativa all’anno in corso (dato previsionale).
Pertanto, sono esonerati dall’obbligo di versamento dell’acconto Iva i soggetti che si trovano in una delle seguenti situazioni:
- contribuenti che hanno iniziato l’attività nel corso dell’anno 2017;
- contribuenti che hanno cessato l’attività nel corso del 2017 (anche se la chiusura è avvenuta per decesso): entro il 9.2017 i contribuenti trimestrali ed entro il 30.11.2017 i contribuenti mensili;
- contribuenti che risultavano a credito nella liquidazione dell’ultimo periodo (mese o trimestre) dell’anno precedente (2016), a prescindere dalla presentazione della richiesta di rimborso;
- contribuenti che presumono di chiudere l’anno in corso a credito, ovvero con un acconto dovuto inferiore a 103,29 euro;
- contribuenti che applicano i regimi agevolati delle nuove iniziative imprenditoriali (art. 13, L. 388/2000);
- contribuenti che hanno adottato il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità di cui all’art. 27, co. 1 e 2, D.L. 98/2011, conv. con modif. dalla L. 111/2011;
- contribuenti in regime agricolo esonerati dagli obblighi di liquidazione e versamento del tributo ex art. 34, co. 6, D.P.R 633/1972;
- contribuenti che esercitano attività di intrattenimento ex art. 74, co. 6, D.P.R 633/1972;
- le società e le associazioni sportive dilettantistiche e le associazioni in genere che applicano il regime forfetario di cui alla L. 398/1991;
- contribuenti che, in relazione al periodo di imposta, hanno effettuato esclusivamente operazioni esenti, non imponibili, non soggette all’imposta o comunque senza l’obbligo di pagamento del tributo;
- contribuenti colpiti da calamità naturali per i quali sussista un apposito provvedimento di sospensione dei versamenti;
- gli imprenditori individuali che hanno concesso in affitto l’unica azienda entro il 9.2017 (se trimestrali) o entro il 30.11.2017 (se mensili), a condizione che non esercitino altre attività soggette ad Iva;
- le società estinte a seguito di fusione o incorporazione entro il 30.11.2017 se mensili, o entro il 9.2017 se trimestrali;
- i raccoglitori e i rivenditori di rottami, cascami, carta da macero, vetri e simili, esonerati dagli obblighi di liquidazione e versamento del tributo;
- coloro che nell’ultimo periodo (mese o trimestre) dell’anno precedente hanno evidenziato un debito d’imposta inferiore a euro 116,72 o che nell’ultimo periodo (mese o trimestre) dell’anno in corso presumono di calcolare un debito d’imposta inferiore a euro 116,72;
- i soggetti che non dispongono di uno dei dati, quello storico o quello previsionale, su cui, come detto, si basa il calcolo dell’acconto;
- gli enti pubblici territoriali che esercitano attività rilevanti ai fini Iva (come i Comuni che gestiscono l’erogazione di acqua, gas, energia elettrica e vapore).
Importante: l’ipotesi di esonero di cui al decimo punto, e cioè i contribuenti che hanno effettuato, nel corso dell’anno, esclusivamente operazioni esenti, non imponibili o non soggette all’imposta prevede però alcune eccezioni. Il beneficio decade, infatti:
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Sanzioni e ravvedimento operoso
Il mancato o insufficiente versamento dell’acconto Iva è punito con una sanzione amministrativa pari al 30% della somma non versata, ai sensi dell’art. 13, co. 1, D.Lgs. 471/1997, più gli interessi di mora.
Il mancato versamento si può, comunque, regolarizzare ricorrendo all’istituto del ravvedimento operoso. A tale riguardo si ricorda, infatti, che grazie al ravvedimento operoso si può procedere all’autodeterminazione e all’applicazione delle sanzioni amministrative ridotte, così come previsto dall’art. 13, co. 1, D.Lgs. 472/1997 da calcolare nella misura:
- di 1/10 del 30% (3%), se il pagamento avviene entro 30 giorni dalla scadenza (cd. ravvedimento breve);
- di 1/8 del 30% (3,75%), se il pagamento avviene entro la data di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione (cd. ravvedimento lungo).
Attenzione: per i contribuenti che regolarizzano gli omessi o i tardivi versamenti di imposte e ritenute entro i 14 giorni successivi alla scadenza, l’art. 23, co. 31, D.L. 98/2011, ha previsto la possibilità di ridurre ulteriormente la misura della sanzione ridotta. In particolare, la sanzione ordinaria del 30% – che si applica all’omesso o tardivo pagamento – si riduce allo 0,2% per ogni giorno di ritardo, se il versamento dell’imposta è effettuato entro 14 giorni dalla scadenza e allo stesso si accompagna quello, spontaneo, dei relativi interessi legali e della sanzione entro il termine di 30 giorni dalla scadenza (cd. «ravvedimento sprint» o «mini ravvedimento»). |
Contestualmente al versamento dell’imposta e alla sanzione ridotta occorre versare anche gli interessi moratori, calcolati al tasso legale annuo (attualmente lo 0,1%), per tutti i giorni di ritardo: dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato (27.12.2017) a quello in cui effettivamente il versamento è eseguito.
A tal fine si ricorda che i codici tributo da utilizzare per i versamenti tardivi nel Mod. F24 sono i seguenti:
- codice 8904 per la sanzione pecuniaria;
- codice 1991 per la quota di interessi tardivi;
- codici 6035 o 6013: per i riferimenti del versamento dell’acconto Iva, a seconda che si tratti di contribuenti trimestrali o mensili.
Sanzioni e ravvedimento operoso |
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SANZIONI per l’OMESSO VERSAMENTO dell’ACCONTO IVA | |
Violazione per omesso versamento dell’acconto IVA Il mancato o insufficiente versamento dell’acconto Iva è punito con una sanzione amministrativa pari al 30% dell’imposta dovuta |
Sanzione amministrativa del 30% dell’importo non versato (art. 13, co. 1, D.Lgs. 471/1997) |
Ravvedimento operoso (art. 13, D.Lgs. 472/1997) Il contribuente che non ha versato l’acconto Iva, per sanare l’irregolarità ha la possibilità di ricorrere all’istituto del ravvedimento operoso applicando le seguenti riduzioni alla suddetta sanzione minima: |
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se il pagamento avviene entro 30 giorni dalla scadenza (cd. ravvedimento breve) |
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se il pagamento avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale la violazione è stata commessa (cd. ravvedimento lungo) |
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se il versamento dell’imposta è effettuato entro 14 giorni dalla scadenza e allo stesso si accompagna quello, spontaneo, dei relativi interessi legali e della sanzione entro il termine di 30 giorni dalla scadenza (cd. ravvedimento sprint o mini ravvedimento). N.B.: con il ravvedimento sprint (entrato in vigore con il D.L. 98/2011) la sanzione ordinaria del 30% si riduce allo 0,2% per ogni giorno di ritardo. La misura del 30%, che si riduce normalmente al 3% in caso di ravvedimento breve o mensile entro 30 giorni, è ulteriormente ridotta a 1/15 per ciascun giorno di ritardo. Il quindicesimo del 3% è infatti uguale allo 0,2% giornaliero. La misura varia dallo 0,2% per un giorno di ritardo, fino al 2,80% per 14 giorni di ritardo. A partire dal quindicesimo giorno di ritardo fino al trentesimo giorno si applica la misura fissa del 3%, prevista per il ravvedimento breve o mensile. Oltre il trentesimo giorno si applica il ravvedimento lungo, che prevede l’applicazione di una sanzione pari al 3,75% |
Attenzione: la L. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015) ha modificato l’istituto del ravvedimento operoso di cui all’art. 13, D.Lgs. 472/1997, intervenendo direttamente sullo stesso art. 13. Le riduzioni introdotte, che si aggiungono a quelle già vigenti, sono le seguenti:
- sanzione a 1/9 del minimo per i ritardi sino a 90 giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione o, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro novanta giorni dall’omissione o dall’errore;
- sanzione a 1/7 del minimo se la violazione è sanata entro il termine per la presentazione della dichiarazione successiva all’anno in cui la violazione è stata commessa ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro 2 anni dall’omissione o dall’errore;
- sanzione a 1/6 del minimo, se la violazione è sanata oltre il termine per la presentazione della dichiarazione successiva all’anno in cui la violazione è stata commessa ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre 2 anni dall’omissione o dall’errore;
- sanzione a 1/5 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene dopo la constatazione della violazione ai sensi dell’art. 24, L. 7.1.1929, n. 4 (consegna Pvc ).
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