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Fac simile lettera di assegnazione di auto aziendale per uso promiscuo;

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Fac simile lettera di assegnazione auto aziendale per uso promiscuo.
Inserire intestazione Azienda

Luogo e data ………………., …./…./……..

Egr. Sig.

(Dipendente, Indirizzo)

Raccomandata a mano

OGGETTO: Comunicazione di assegnazione autovettura aziendale

 

Con la presente La informiamo che, come da accordi intercorsi e ad integrazione del contratto di lavoro già in corso con la scrivente, per l’espletamento della Sua

mansione la S.V. è autorizzata ad utilizzare l’autovettura di proprietà dell’azienda modello {modello auto} targa {targa}.
La S.V. potrà utilizzare l’auto anche per uso privato e pertanto verrà lasciata nella sua disponibilità per tutti i giorni dell’anno.
La concessione dell’auto ad uso promiscuo ha effetto dalla data odierna e varrà per tutta la durata del rapporto di lavoro.
La nostra società si riserva l’insindacabile facoltà di revocare in tutto o in parte l’uso dell’autovettura senza obbligo di giustificazione o di preavviso.
Nell’utilizzo della suddetta autovettura Lei sarà comunque tenuto al rispetto delle seguenti limitazioni:

  • Non farà utilizzare l’autovettura a terzi compresi i familiari
  • Si impegna a non modificare o installare apparecchiature e/o accessori senza esplicita autorizzazione da parte della nostra società.

Le spese di carburante e di altro genere da Lei eventualmente sostenute per l’uso dell’autovettura medesima Le saranno rimborsate solo se accompagnate da
valida e specifica documentazione. Non le saranno rimborsate multe per infrazione al Codice della strada imputabili al conducente o a cattiva manutenzione della stessa non imputabili alla società.
Ai fini fiscali e previdenziali la concessione dell’auto ad uso promiscuo, in base alla normativa vigente, viene calcolata assogettando forfettariamente ad INPS e ad IRPEF il 30% del costo al Km, calcolato a tariffa ACI specifica per la Sua autovettura, per una percorrenza annua convenzionale di 15.000 Km.
La preghiamo di controfirmare copia a titolo di accettazione e conferma della presente integrazione contrattuale.
Cordiali saluti
Firma per accettazione del lavoratore

ATTENZIONE:

Dal 1° luglio 2020, per effetto della modifica dell’art. 51, co. 4, lett. a) del Tuir apportata dall’art. 1, co. 632 della L 160/2019, sono modificate le regole della quantificazione del fringe benefit collegato all’utilizzo di auto aziendali ad uso promiscuo. Tale modifiche hanno effetti sulla determinazione fiscale e contributiva del valore dell’auto concessa ai dipendenti ad uso promiscuo. Per le auto concesse ad uso promiscuo con contratti stipulati entro il 30 giugno 2020 saranno valide le regole vigenti al 31 dicembre 2019.

L’art. 51, comma 4, lettera a), del Tuir prevede che:

● per gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, con valori di emissione di anidride carbonica non superiori a grammi 60 per chilometro (g/km di CO2), concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020, si assume come base imponibile (fiscale e contributiva) il 25% dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali (tabelle Aci);

● la percentuale di cui al punto precedente è elevata al 30% per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 60 g/km ma non a 160 g/km;

● qualora i valori di emissione dei suindicati veicoli siano superiori a 160 g/km ma non a 190 g/km, la predetta percentuale è elevata al 40% per l’anno 2020 e al 50% a decorrere dall’anno 2021;

● per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 190 g/km, la predetta percentuale è pari al 50% per l’anno 2020 e al 60% a decorrere dall’anno 2021.

In sintesi, il valore convenzionale annuo imponibile è calcolato moltiplicando il costo chilometrico definito dall’Aci per il numero dei chilometri di seguito riportati:

 3.750 Km (25% di 15.000 Km) per emissioni di CO2 fino a 60 g/km;

 4.500 km (30% di 15.000 Km) per emissioni CO2 superiori a 60 e fino a 160 g/km;

 6.000 Km, per il 2020 (15.000 km per 40%) e 7.500 Km dal 2021 (15.000 km per 50%) per emissioni di CO2 superiori a 160 e fino a 190 g/km;

 7.500 Km, per il 2020 (15.000 km per 50%) e 9.000 Km dal 2021 (15.000 km per 60%) per emissioni di CO2 superiori a 190 g/km.

Decorrenza della norma

Al fine di determinare la corretta decorrenza della norma sopra riportata occorre tenere presente:

 la data dell’immatricolazione dell’auto;

 la data del contratto;

 l’emissione di CO2 per g/Km.

Data immatricolazione Data contratto Emissione CO2 per g/KM Fringe Benefit 15.000 km ACI
entro il 31.12.2019 30%
dall’1.1.2020 entro il 30.6.2020 30%
dall’1.1.2020 dall’1.7.2020 entro 60g/km 25%
dall’1.1.2020 dall’1.7.2020 superiore a 60g/km ma non a 160g/Km 30%
dall’1.1.2020 dall’1.7.2020 superiore a 160g/Km ma non a 190g/Km 40% (50% nel 2021)
dall’1.1.2020 dall’1.7.2020 superiore a 190g/Km 50% (60% nel 2021)

Determinazione imponibile

Il Fringe benefit si determina così:

Valore convenzionale/365gg x gg. di utilizzo – quanto addebitato al dipendente (importo fatturato compresa Iva)

Se il valore complessivo dei fringe benefit imponibili (compreso quindi quello convenzionale derivante dall’uso promiscuo dell’auto) riconosciuti al dipendente e/o al collaboratore (anche da parte di altri datori di lavoro), nel corso del periodo d’imposta interessato, non eccede euro 258,23, questo è escluso (art. 51, c. 3, Dpr 917/86) dalla base imponibile.
In caso di superamento della soglia di euro 258,23 tutti i benefit saranno tassati per il loro valore complessivo.

 

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