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Cooperative: in caso di licenziamento va contestato anche l'esclusione da soci

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Il socio lavoratore di una cooperativa che viene contemporaneamente escluso da socio e licenziato per i medesimi fatti, se intende ottenere la reintegrazione sul posto di lavoro deve impugnare anche delibera di esclusione, giacché il rapporto di lavoro non può essere ricostituito se si è estinto in maniera definitiva quello associativo.

Lo hanno stabilito le sezioni unite della Cassazione con la sentenza n.27436/2017.

Risarcimento del danno

In ogni caso, la mancata impugnazione della delibera di esclusione, non impedisce al lavoratore di chiedere un risarcimento del danno, in caso di illegittimità del recesso, il cui importo può variare tra 2,5 e 6 mensilità dell’ultima retribuzione.

La cessazione del rapporto associativo

La cessazione del rapporto associativo trascina con sé ineluttabilmente quella del rapporto di lavoro. La conseguenza è che con la perdita della qualità di socio, l’ex socio non può più essere lavoratore.

Opposizione alla delibera di esclusione

In caso di declaratoria di illegittimità del licenziamento che ha costituito il motivo determinante dell’esclusione da socio, anche quest’ultima risulterebbe illegittima.

Il socio, se vuole ricostituire anche il rapporto di lavoro, deve necessariamente opporsi alla delibera di esclusione; in mancanza di tale opposizione, lo stesso è inammissibile per difetto di interesse all’azione proposta per impugnare il licenziamento (in questi termini si è espressa la sentenza della Cassazione del 26 febbraio 2016, n. 3836).

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