In questi giorni ha avuto ampio risalto sui media l’errata applicazione della TARI (tassa sui rifiuti) da parte dei Comuni, che sembrerebbe abbia comportato un pagamento in eccesso per le utenze domestiche.
Sulla questione è intervenuto direttamente il MEF con la Circolare n.1/Df del 20/11/2017 per fornire gli opportuni chiarimenti.
La Circolare ha messo in luce il fatto che qualora all’abitazione civile fosse legata una pertinenza, molti comuni hanno applicato la quota variabile della TARI sia all’una sia all’altra, con conseguente disparità di trattamento nel caso in cui, a parità di composizione di nucleo familiare, ci fosse solo l’abitazione con una superficie di mq pari alla somma della superficie dell’abitazione e della pertinenza (si veda esempio successivo).
Quota fissa e quota variabile
La TARI è stata istituita dall’art. 1, comma 639, della Legge n. 147/2013, quale componente dell’imposta unica comunale (IUC) posta a carico dell’utilizzatore per finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.
Si tenga presente che per utenza domestica deve intendersi quella comprensiva sia delle superfici adibite a civile abitazione sia delle relative pertinenze.
COMPOSIZIONE DELLA TARI |
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QUOTA FISSA |
QUOTA VARIABILE |
La quota fissa per le utenze domestiche è determina in base alla superficie e alla composizione del nucleo familiare. | La parte variabile per le utenze domestiche è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati specificata per kg, prodotta da ciascuna utenza. Laddove non sia possibile misurare i rifiuti per singola utenza, la quota variabile (relativa alla singola utenza) è determinata applicando un coefficiente di adattamento. |
Il chiarimento
Secondo il Dipartimento delle Finanze “la quota fissa di ciascuna utenza domestica deve essere calcolata moltiplicando la superficie dell’alloggio sommata a quella delle relative pertinenze per la tariffa unitaria corrispondente al numero degli occupanti dell’utenza stessa, mentre la quota variabile è costituita da un valore assoluto, vale a dire da un importo rapportato al numero degli occupanti che non va moltiplicato per i metri quadrati dell’utenza e va sommato come tale alla parte fissa“.
CONCLUSIONI |
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Con riferimento alle pertinenze dell’abitazione appare corretto computare la quota variabile una sola volta in relazione alla superficie totale dell’utenza domestica. | Un diverso modo di agire da parte dei Comuni non troverebbe alcun supporto normativo, dal momento che condurrebbe a sommare tante volte la quota variabile quante sono le pertinenze, moltiplicando immotivatamente il numero degli occupanti dell’utenza domestica e facendo lievitare conseguentemente l’importo della TARI. |
Esempio Pratico
Esempio | ||
Chi | Composizione | |
I° nucleo familiare | 3 componenti | Abitazione = 100 mq |
II° nucleo familiare | 3 componenti | Abitazione = 80 mq Pertinenza = 20 mq |
Considerando:
- Quota fissa TARI = 1,10 euro al mq;
- Quota variabile TARI = 163,27 euro
Fino ad oggi, molti Comuni hanno operato nel modo che segue:
Esempio | ||||
Chi | Cosa | Quota Fissa | Quota variabile | Totale TARI |
I° nucleo familiare | Abitazione = 100 mq | (100 x 1,10) = 110,00 | 163,27 | 273,27 |
II° nucleo familiare | Abitazione | (80 x 1,10) = 88,00 | 163,27 | 436,54 |
Pertinenza | (20 x 1,10) = 22,00 | 163,27 |
Dall’esempio si evince che qualora si considerasse la parte variabile in riferimento sia all’abitazione sia alla pertinenza, a parità di componenti il nucleo familiare e di superficie, l’importo della TARI risulta molto più elevato rispetto al caso in cui non si disponga della pertinenza, con conseguente disparità di trattamento. Infatti, la superficie complessiva per entrambi i nuclei familiari è 100 mq ma, mentre il primo pagherebbe 273,27 euro il secondo nucleo andrebbe a pagare 436,54 euro.
Secondo il chiarimento del MEF, invece il corretto calcolo prevede che la superficie dell’abitazione e della pertinenza vadano sommate e la parte variabile vada, dunque, applicata una sola volta (e non sia sull’abitazione sia sulla pertinenza).
Esempio | ||||
Chi | Cosa | Quota Fissa | Quota variabile | Totale TARI |
I° nucleo familiare | Abitazione = 100 mq | (100 x 1,10) = 110,00 | 163,27 | 273,27 |
II° nucleo familiare | Abitazione + pertinenza |
[(80+20)] x 1,10) = 110,00 | 163,27 | 273,27 |
Il rimborso
Laddove il contribuente riscontri un errato computo della parte variabile effettuato dal Comune o dal soggetto gestore del servizio rifiuti, lo stesso può, quindi, richiedere il rimborso del relativo importo.
Per l’istanza valgono le seguenti regole:
Istanza di rimborso | ||
Dove presentarla | Entro quando | Come |
Al Comune | Entro 5 anni dal termine di versamento |
Non sono previste particolari formalità ma deve indicare alcuni elementi essenziali, ossia:
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