L’Inps, con la circolare 3 novembre 2017, n. 164, fornisce chiarimenti in materia di esonero contributivo, introdotto dall’art. 1, commi 344 e 345, della legge n. 232/2016, in favore delle nuove attività intraprese da giovani imprenditori agricoli professionali (IAP) e coltivatori diretti (CD).
Il chiarimento riguarda, in particolare, il requisito di “nuove iscrizioni nella previdenza agricola” sia in caso di nucleo preesistente che in relazione al tipo di attività svolta.
In caso di derivazione da un nucleo preesistente, il nucleo del CD che richiede il beneficio contributivo non deve essere composto dai medesimi soggetti, quindi va verificato il requisito della mancata precedente iscrizione esclusivamente per il c.d. capo nucleo coltivatore diretto.
Non rileva, a tal fine, la circostanza che antecedentemente i medesimi soggetti siano già stati iscritti in qualità di semplici collaboratori componenti di un nucleo preesistente.
Inoltre, specifica l’Inps, si è in presenza di nuova forma imprenditoriale agricola anche quando il cambiamento ricade sulla coltivazione dei fondi, sulla silvicoltura, sull’allevamento del bestiame e attività connesse, stante la definizione di imprenditore di cui all’art. 2135 cod. civ.
Pertanto, il requisito per l’applicazione dell’esonero sussiste in tutti i casi in cui alla nuova iscrizione del CD o IAP, con età inferiore ai 40 anni, sia riconducibile un’innovazione nell’oggetto dell’impresa, concretizzabile anche attraverso lo sviluppo o il mutamento dell’attività preesistente.