Tra gli obblighi di conservazione delle scritture contabili obbligatorie (ex art. 22 comma 2 del DPR 600/1973), rientra anche il c.d. libro unico del lavoro.
Lo ha precisato la Cassazione Penale con la sentenza n. 45950/2017 del 20 giugno 2017.
Motivazioni
I documenti da conservarsi obbligatoriamente cui si riferisce il richiamato art. 10 del d.lgs. n. 74 del 2000, sono quelli che riguardano accadimenti rilevanti sotto il profilo fiscale, la cui individuazione deve essere effettuata tenendo conto del disposto degli artt. 13 e seguenti del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, tra i quali assume rilevanza, in particolare, l’art. 22, recante “Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi”. Da tali norme emerge l’obbligo di conservazione delle scritture contabili obbligatorie ai sensi del menzionato decreto, di altre leggi tributarie, del codice civile o di leggi speciali (v. il citato art. 22, comma 2), tra cui rientra l’art. 39 del d.l. n. 112 del 2008, convertito in legge n. 133 del 2008, che nel prevedere il cd. Libro unico del lavoro in sostituzione dei libri contabili, quali il libro matricola e il libro paga, che il datore di lavoro era originariamente obbligato a tenere ai sensi degli artt. 20 e 21 del d.P.R. n. 1124 del 1965, ne ha espressamente sancito l’obbligatorietà.
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