Con la risoluzione 124/E del 13 ottobre 2017, l’Agenzia delle entrate ha fornito i chiarimenti in ordine al regime fiscale applicabile alla rinuncia al TFM da parte degli amministratori operando un distinguo tra amministratore socio e non socio.
Amministratore socio
In caso di rinuncia da parte di amministratori soci, la società non dovrà tassare alcuna sopravvenienza attiva, ai sensi del comma 4-bis dell’articolo 88 del TUIR, non essendo ravvisabile alcuna differenza tra il valore fiscale dei crediti rinunciati e il loro valore nominale. Non è neppure richiesta la comunicazione alla società partecipata del valore fiscale dei crediti oggetto di rinuncia, non potendo verificarsi, in assenza di un’attività di impresa, quelle distorsioni che il legislatore ha inteso scongiurare attraverso l’introduzione del citato comma 4-bis.
Irrilevanza fiscale
L’irrilevanza fiscale della rinuncia e della relativa sopravvenienza attiva, rileva la risoluzione, è dovuta alla volontà del socio di incrementare il patrimonio della società partecipata.
Amministratore non socio
Diversa è invece la tassazione il caso di rinuncia al TFM da parte di amministratori non soci. Mancando la qualifica di socio, troverà applicazione l’articolo 88, comma 1, del TUIR, con la conseguenza che la società dovrà tassare una sopravvenienza attiva nei limiti delle quote di TFM accantonate e dedotte.
Tassazione in capo al rinunciatario (amministratore)
In base alle indicazioni della Cassazione in caso di rinuncia da parte dell’amministratore socio, la società dovrà operare la ritenuta prevista dall’articolo 25 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 ed in capo al socio sarà presente un reddito tassabile in base al principio di cassa (cfr. Cass. ord. 1335/2016). Qualora invece l’amministratore non è socio non si applica il principio del c.d. incasso giuridico e non vi sarà alcuna imposizione fiscale.
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