Negli ultimi mesi l’Agenzia delle Entrate sta notificando, via Pec, avvisi bonari ai sensi dell’art. 54-bis, D.P.R. 26.10.1972, n. 633, per chiedere il pagamento dell’Iva dovuta per il primo trimestre 2017 sulla base della nuova comunicazione delle liquidazioni periodiche prevista dal D.L. 22.10.2016, n. 193, conv. con modif. dalla L. 1.12.2016, n. 225, ai contribuenti che – magari per carenza di liquidità – non vi hanno provveduto o lo hanno fatto in maniera insufficiente.
A differenza delle precedenti lettere notificate a luglio di quest’anno con cui i contribuenti sono stati invitati a regolarizzare la propria posizione avvalendosi del ravvedimento operoso e beneficiando così delle sanzioni ridotte nella misura del 3,75% in caso di pagamento entro il termine della presentazione della dichiarazione annuale Iva, i predetti avvisi bonari costituiscono una causa ostativa al ravvedimento. Pertanto, una volta ricevuti, in caso di pagamento in un’unica soluzione entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione o a rate trimestrali fino a un massimo di 20 rate, ovvero di 8 rate se il debito è inferiore o uguale a 5.000 euro, il contribuente potrà soltanto beneficiare della riduzione della sanzione nella misura del 10%.
1. Liquidazioni periodiche Iva: notifica tramite Pec di avvisi bonari
È di questi giorni la notizia della notifica mediante posta elettronica certificata di avvisi bonari emessi dall’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’art. 54-bis, D.P.R. 26.10.9172, n. 633 a seguito di anomalie emergenti dal modello «Comunicazione liquidazioni periodiche Iva» relativo al primo trimestre 2017 il cui termine di presentazione è scaduto lo scorso 12.6.2017.
La comunicazione liquidazioni periodiche (cd. «Lipe»), il cui obbligo di presentazione è stato istituto dal nuovo art. 21-bis, D.L. 31.5.2010, n. 78, conv. con modif. dalla L. 30.7.2010, n. 122, come modificato dal D.L. 22.10.2016, n. 193, conv. con modif. dalla L. 1.12.2016, n. 225, ha consentito, infatti, all’Agenzia delle Entrate di controllare se quanto dichiarato a titolo di versamento Iva dovuto, per ciascun mese del primo trimestre (se contribuente mensile) o del primo trimestre 2017 (se contribuente trimestrale) sia stato regolarmente pagato.
Così ai contribuenti che entro le scadenze previste non hanno eseguito il versamento dell’Iva emergente dalla liquidazione o lo hanno eseguito in misura inferiore, l’Agenzia delle Entrate nel mese di luglio ha dapprima inviato una lettera di compliance per invitarli ad effettuare il ravvedimento operoso di cui all’art. 13, D.Lgs. 18.12.1997, n. 472, pagando l’Iva dovuta e beneficiando altresì di una considerevole riduzione della relativa sanzione del 30% per omesso o carente versamento a seconda della tempestività in cui sarebbe avvenuta la regolarizzazione spontanea.
In assenza di ravvedimento, dopo soli 2 o 3 mesi, la stessa Agenzia delle Entrate, con una celerità mai vista prima, ha proceduto con la notifica via Pec di veri e propri avvisi bonari ex art. 54-bis, D.P.R. 633/1972 per chiedere il pagamento del carente o omesso versamento dell’Iva e precludendo in tal modo la possibilità di operare il ravvedimento. Si ricorda, infatti, che ai sensi dell’art. 13, co. 1-ter, D.Lgs. 472/1997, il ravvedimento operoso è precluso in caso di notifica di avvisi bonari.
La predetta circostanza, a dire il vero, ha lasciato interdetti non soltanto i contribuenti, ma anche gli stessi professionisti: finora, infatti, non era mai accaduto che il contribuente, benché consapevole di non aver versato l’imposta dovuta, ricevesse avvisi bonari prima del termine di presentazione della dichiarazione annuale e, quindi, prima che fosse concesso un congruo termine per un eventuale ravvedimento operoso.
Prescindendo dal fatto che le comunicazioni sono state inviate a ridosso delle vacanze estive, infatti, c’era stata un’aspettativa diffusa sul fatto che i tempi di invio degli avvisi avrebbero comunque consentito il ravvedimento operoso con il pagamento della sanzione del 3,75% se la regolarizzazione spontanea fosse avvenuta dal novantesimo giorno successivo all’omesso o carente versamento dell’Iva e fino al termine per la presentazione della dichiarazione annuale Iva.
In realtà, da ora in poi occorrerà fare i conti con questa nuova celerità di azione da parte dell’Agenzia delle Entrate, che deve essere ricercata proprio nella finalità dell’istituzione dell’obbligo di invio della Comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva.
2. Comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva
Si ricorda che a partire dal 2017 il D.L. 193/2016 ha introdotto, per la generalità dei soggetti passivi Iva, l’obbligo di comunicare trimestralmente i dati sintetici delle liquidazioni Iva periodiche. La relativa disciplina è contenuta nell’art. 21-bis, D.L. 78/2010.
La Comunicazione deve essere trasmessa dai soggetti passivi Iva, sia mensili che trimestrali, in via telematica entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo a ciascun trimestre, mediante il modello approvato con il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate prot. 58793 del 27.3.2017, con cui sono stati definiti, peraltro, il modello e le istruzioni per la Comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva, nonché le specifiche tecniche e le regole per la compilazione di detta Comunicazione, e le modalità di trasmissione dei dati.
In particolare, il modello di Comunicazione è composto da:
- un frontespizio, a sua volta composto da due facciate, la prima che riporta, come di consueto per ogni dichiarazione fiscale, l’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13, D.Lgs. 30.6.2003, n. 196, e la seconda facciata riporta i dati generali (anno d’imposta, dati del contribuente e del dichiarante, la firma, e l’impegno alla presentazione telematica);
- un modulo, composto dal Quadro VP, in cui riportare i riferimenti del periodo d’imposta ed i dati delle liquidazioni Iva.
Il modello di Comunicazione e le relative istruzioni sono reperibili sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it) e del Ministero dell’Economia e delle Finanze (www.finanze.gov.it).
3. Modalità e termini di presentazione
La Comunicazione, debitamente firmata da parte del soggetto passivo d’imposta (o dal dichiarante, se il soggetto passivo è una persona giuridica) può essere presentata solo per via telematica direttamente dal soggetto passivo Iva oppure tramite intermediari abilitati di cui all’art. 3, co. 2-bis e 3, D.P.R. 22.7.1998, n. 322, tra cui:
- gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali e dei consulenti del lavoro;
- gli iscritti alla data del 30.9.1993 nei ruoli dei periti e degli esperti tenuti dalle Camere di Commercio per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria;
- gli iscritti negli albi degli avvocati; gli iscritti nel registro dei revisori contabili;
- i Caf;
- coloro che esercitano abitualmente l’attività di consulenza fiscale.
Ai sensi dell’art. 21-bis, co. 1, D.L. 78/2010, la Comunicazione deve essere presentata trimestralmente entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre solare.
La periodicità è la medesima indipendentemente dalla circostanza che l’imposta sia liquidata:
- con cadenza mensile, ai sensi dell’art. 1, co. 1, D.P.R. 23.3.1998, n. 100;
- con cadenza trimestrale, sia per opzione ai sensi dell’art. 7, D.P.R. 14.10.1999, n. 542 che per espressa disposizione di legge ai sensi degli artt. 73, co. 1, lett. e) e 74, co. 4, D.P.R. 633/1972.
Tuttavia, la Comunicazione relativa al secondo trimestre solare è effettuata entro il 16 settembre, mentre quella relativa al quarto trimestre solare è effettuata entro il mese di febbraio.
Inoltre, per espressa previsione normativa, qualora il termine di presentazione della Comunicazione cada di sabato o in un giorno festivo, esso è posticipato al primo giorno feriale successivo ai sensi dell’art. 7, co. 1, lett. h), e co. 2, lett. l), D.L. 13.5.2011, n. 70, conv. con modif. dalla L. 12.7.2011, n. 106.
Alla luce di quanto sopra descritto, le scadenze per la trasmissione della Comunicazione dei dati delle liquidazioni Iva possono schematicamente sintetizzarsi come segue:
- per i soggetti passivi Iva che liquidano l’imposta mensilmente:
– 12.6.2017 per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2017;
– 18.9.2017 per i mesi di aprile, maggio e giugno 2017;
– 30.11.2017 per i mesi di luglio, agosto e settembre 2017;
– 28.2.2018 per i mesi di ottobre novembre e dicembre 2017,
- per i soggetti passivi Iva che invece liquidano l’imposta trimestralmente:
– 12.6.2017 per il primo trimestre 2017;
– 18.9.2017 per il secondo trimestre 2017;
– 30.11.2017 per il terzo trimestre 2017;
– 28.2.2018 per il quarto trimestre 2017.
4. Contribuenti obbligati all’invio della comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva
Sono tenuti alla presentazione della Comunicazione gli esercenti attività d’impresa di cui all’art. 4, D.P.R. 633/1972 e gli esercenti arti e professioni di cui all’art. 5, D.P.R. 633/1972. Pertanto, sono tenuti alla trasmissione della comunicazione periodica Iva:
- le società di persone, le società di capitali e gli enti stabiliti in Italia;
- gli imprenditori individuali residenti in Italia;
- gli artisti ed i professionisti residenti in Italia;
- le stabili organizzazioni in Italia di società estere;
- i soggetti esteri che svolgono attività in Italia mediante un rappresentante fiscale nominato ai sensi dell’art. 17, co. 3, D.P.R. 633/1972;
- i soggetti esteri che svolgono attività in Italia mediante la propria identificazione diretta ai sensi dell’art. 35-ter, D.P.R. 633/1972, a meno che non ricadano in uno dei casi di esonero previsti dall’art. 21-bis, co. 3, D.L. 78/2010.
Sono invece esonerati dalla presentazione della Comunicazione i soggetti passivi:
- non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale Iva, o
- non obbligati all’effettuazione delle liquidazioni periodiche, purché, nel corso dell’anno, non vengano meno tali condizioni di esonero.
Pertanto, sono esonerati tra gli altri:
- i soggetti passivi Iva che per l’anno d’imposta abbiano registrato esclusivamente operazioni esenti di cui all’art. 10, D.P.R. 633/1972;
- i soggetti passivi che, essendosi avvalsi della dispensa dagli obblighi di fatturazione e di registrazione ai sensi dell’art. 36-bis, D.P.R. 633/1972, abbiano effettuato soltanto operazioni esenti;
- i soggetti passivi Iva che si avvalgono del regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti e professioni previsto dall’art. 1, co. 54-89, L. 23.12.2014 n. 190;
- i soggetti passivi Iva che si avvalgono del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità previsto dall’art. 27, co. 1 e 2, D.L. 6.7.2011, n. 98, conv. con modif. dalla L. 15.7.2011, n. 111;
- i produttori agricoli esonerati dagli adempimenti ai sensi dell’art. 34, co. 6, D.P.R. 633/1972;
- le imprese individuali che abbiano dato in affitto l’unica azienda e non esercitino altre attività rilevanti agli effetti dell’Iva;
- i soggetti passivi d’imposta, qualora abbiano effettuato nell’anno d’imposta solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell’imposta.
In merito ai casi di obbligo e di esonero dell’adempimento, si segnala in ogni caso che mediante apposite risposte alle Faq pubblicate sul proprio sito il 26.5.2017, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’obbligo di invio della Comunicazione non ricorre in assenza di dati da indicare, per il trimestre, nel Quadro VP (ad esempio, soggetti passivi che nel periodo di riferimento non hanno effettuato alcuna operazione, né attiva né passiva). In particolare, si tratta di un soggetto passivo che, nel periodo di riferimento, non ha effettuato né operazioni rilevanti agli effetti dell’Iva annotate nel registro delle fatture emesse di cui all’art. 23, D.P.R. 633/1972 o annotate nel registro dei corrispettivi di cui all’art. 24, D.P.R. 633/1972 o comunque soggette a registrazione, né acquisti annotati, nel periodo di riferimento nel registro degli acquisti di cui all’art. 25, D.P.R. 633/1972 o in altri registri degli acquisti previsti da altre disposizioni, e comunque in assenza di dati da indicare nel Quadro VP. La condizione deve sussistere:
- per i soggetti passivi che liquidano l’imposta mensilmente, per uno o più dei mesi relativi allo stesso trimestre solare;
- per i soggetti passivi che liquidano l’imposta trimestralmente, per l’intero trimestre solare.
L’obbligo, invece, sussiste nell’ipotesi in cui occorra dare evidenza del riporto di un credito proveniente dal trimestre precedente. Pertanto, se dal trimestre precedente non emergono crediti Iva da riportare, in assenza di altri dati da indicare nel Quadro VP il soggetto passivo è esonerato dalla presentazione della Comunicazione.
5. Sanzioni in caso di omessa, incompleta o infedele trasmissione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva
Ai sensi del nuovo art. 11, co. 2-ter, D.Lgs. 18.12.1997, n. 471, per l’omessa, l’incompleta o infedele trasmissione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva si applica una sanzione amministrativa compresa tra 500 e 2.000 euro.
La predetta sanzione è comunque ridotta alla metà qualora, entro 15 giorni dalla scadenza, il soggetto passivo Iva:
- effettui la trasmissione della Comunicazione in precedenza non presentata;
- oppure effettui la trasmissione corretta della Comunicazione in precedenza presentata errata.
Per regolarizzare eventuali violazioni è possibile avvalersi del ravvedimento operoso, secondo le regole ordinarie di cui all’art. 13, D.Lgs. 472/1997, che si applica:
- sulla sanzione ridotta, qualora la regolarizzazione della violazione avvenga entro il 15° giorno successivo alla scadenza;
- sulla sanzione piena, qualora la regolarizzazione avvenga a partire dal 16° giorno successivo alla scadenza.
6. Controlli in caso di omessi o carenti versamenti Iva rispetto alle comunicazioni periodiche e sanzioni
In presenza di anomalie nei versamenti, i contribuenti che non versano l’Iva risultante a debito dalle predette comunicazioni periodiche, l’Agenzia delle Entrate è solita inviare dapprima una lettera di invito alla compliance, vale a dire alla regolarizzazione spontanea attraverso il ravvedimento operoso. L’art. 13, co. 1, lett. b), D.Lgs. 472/1997 ammette, infatti, il ravvedimento operoso, con riduzione della sanzione a 1/8 del minimo, entro il «termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall’omissione o dall’errore».
In merito alla comunicazione dei dati delle liquidazioni, l’Agenzia delle Entrate con la R.M. 104/E/2017 ha specificato che il termine finale per il ravvedimento va computato con riferimento al termine di presentazione della dichiarazione Iva e non al termine per la trasmissione della comunicazione.
Inoltre, con la medesima Risoluzione, è stato chiarito che il ravvedimento può avvenire senza limiti temporali fino alla notifica dell’atto impositivo, e a prescindere dall’inizio di un controllo fiscale, avvalendosi della riduzione delle sanzioni rispettivamente a 1/7, 1/6 e 1/5 del minimo.
Tuttavia, come già accennato in premessa, sono numerosi i contribuenti debitori dell’Iva che, con riferimento al primo trimestre, hanno ricevuto, con una celerità inusuale, la comunicazione ai sensi dell’art. 54-bis, D.P.R. 633/1972, con conseguente preclusione di effettuare il ravvedimento operoso, potendo soltanto eseguire il pagamento entro 30 giorni dalla comunicazione ricevuta al fine di ottenere la riduzione della sanzione dal 30% al 10%.
Una tale efficienza nei controlli da parte dell’Amministrazione finanziaria era tuttavia prevedibile, in quanto, a fronte delle nuove procedure di trasmissione telematica delle liquidazioni e fatture, viene riposta comunque l’attesa di recupero di gettito. Infatti, dagli atti parlamentari che hanno accompagnato il D.L. 193/2016, che ha introdotto le trasmissioni delle liquidazioni periodiche e dei dati delle fatture, è previsto un aumento del gettito stimato per l’anno 2017 in 0,09 miliardi di euro, tenuto conto che per quest’anno l’Erario potrà recuperare soltanto il gettito relativo al primo semestre.
Inoltre, a ben vedere il fondamento normativo di tale procedura è da ricercarsi proprio nell’art. 21-bis, co. 5, D.L. 78/2010, in base al quale, nel caso di comunicazione delle liquidazioni periodiche, si applica l’art. 54-bis, co. 2-bis, D.P.R. 633/1972, indipendentemente dalle condizioni ivi previste.
Quindi, a prescindere da un pericolo per la riscossione (la condizione prevista dal citato art. 54-bis), l’Ufficio può provvedere, anche prima della presentazione della dichiarazione annuale, a controllare la tempestiva effettuazione dei versamenti dell’imposta. E, quando dai controlli automatici eseguiti, emerge un’imposta a debito, l’Ufficio emette un avviso bonario, che può essere regolarizzato, beneficiando della riduzione delle sanzioni a 1/3 (10% invece del 30%), con il pagamento in un’unica soluzione entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione o mediante il pagamento rateale fino a un massimo di 20 rate trimestrali ovvero di 8 rate trimestrali se il debito è inferiore o uguale a 5.000 euro.