Qualora il socio di società di persone non abbia dichiarato, per la parte di sua spettanza, il reddito societario, nella misura risultante dalla rettifica operata dall’Amministrazione Finanziaria a carico della società, è tenuto, oltre al pagamento del supplemento d’imposta, alla pena pecuniaria per infedele dichiarazione.
Tale principio si applica anche al socio accomandante di società in accomandita semplice, essendo irrilevante l’estraneità di tale specie di soci all’amministrazione della società, giacché a essi è sempre consentito di verificare l’effettivo ammontare degli utili conseguiti (art. 2320, ultimo comma, c.c.).
Lo ha precisato la Cassazione Sesta Sezione Civile, ordinanza n. 22011 del 21/09/2017 n.22011/2017