Nell’ambito dell’attività professionale, mi sono spesso imbattuto in consulenze sulla deducibilità o meno del costo dell’auto ad uso ufficio.
Vediamo di approfondire l’argomento, prendendo spunto da una recente pronuncia della cassazione, esattamente l’ordinanza n. 23362-2017 del 6 ottobre 2017.
Autoveicoli uso speciale
Sono considerati autoveicoli per uso speciale (art. 54 lett. G codice della strada) i “veicoli caratterizzati dall’essere muniti permanentemente di speciali attrezzature e destinati prevalentemente al trasporto proprio.
Su tali veicoli è consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi col ciclo operativo delle attrezzature e di persone e cose connesse alla destinazione d’uso delle attrezzature stesse”.
La carta di circolazione
La carta di circolazione non ha valenza ai fini fiscali: chi acquista l’auto “uso ufficio” deve accertarsi che la trasformazione in posto di lavoro mobile sia permanente prima di dedurre integralmente la spese di acquisto e uso.
Apparente regolarità formale
Secondo l’ordinanza n. 7896/13, l’apparente regolarità formale dal punto di vista documentale, non può giustificare una situazione di concreta irregolarità, costituita dalla non permanente trasformazione del veicolo.
Detrazione IVA su auto e spese connesse
Ai fini Iva non vi è più la distinzione tra autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo, falsi autocarri e autocarri e non si fa più riferimento alla classificazione del codice della strada.
Detrazione 100% dell’Iva
Sono detraibili al 100% i veicoli stradali a motore per trasporto persone (es.: pullman) o cose (es.: camion) con massa massima autorizzata pari o superiore a 35 q.li o con almeno 8 posti + quello del conducente, trattori, veicoli oggetto di produzione o commercio o senza i quali non puo’ svolgersi l’attivita’ (es.: taxisti, noleggiatori auto,), ecc.
Detrazione al 40% dell’Iva
Sono detraibili al 40% (Iva) i veicoli stradali a motore per trasporto persone o cose, con massa massima autorizzata inferiore a 35 q.li e con max 8 posti + quello del conducente.
Piccoli autocarri
Attenzione: anche per i piccoli autocarri con massa massima autorizzata inferiore a 35 q.li (es.: Fiorino) la detraibilita’ del 100% dell’Iva e’ subordinata alla dimostrazione da parte del contribuente dell’utilizzo esclusivo nell’impresa.
Per maggiori dettagli ed approfondimenti leggi:
https://studiorussogiuseppe.it/auto-aziendali/