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Auto uso ufficio

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Nell’ambito dell’attività professionale, mi sono spesso imbattuto in consulenze sulla deducibilità o meno del costo dell’auto ad uso ufficio. 

Vediamo di approfondire l’argomento, prendendo spunto da una recente pronuncia della cassazione, esattamente l’ordinanza n. 23362-2017 del 6 ottobre 2017.

Autoveicoli uso speciale

Sono considerati autoveicoli per uso speciale (art. 54 lett. G codice della strada) i “veicoli caratterizzati dall’essere muniti permanentemente di speciali attrezzature e destinati prevalentemente al trasporto proprio.

Su tali veicoli è consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi col ciclo operativo delle attrezzature e di persone e cose connesse alla destinazione d’uso delle attrezzature stesse”.

La carta di circolazione

La carta di circolazione non ha valenza ai fini fiscali: chi acquista l’auto “uso ufficio” deve accertarsi che la trasformazione in posto di lavoro mobile sia permanente prima di dedurre integralmente la spese di acquisto e uso.

Apparente regolarità formale

Secondo l’ordinanza n. 7896/13, l’apparente regolarità formale dal punto di vista documentale, non può giustificare una situazione di concreta irregolarità, costituita dalla non permanente trasformazione del veicolo.

Detrazione IVA su auto e spese connesse

Ai fini Iva non vi è più la distinzione tra autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo, falsi autocarri e autocarri e non si fa più riferimento alla classificazione del codice della strada.

Detrazione 100% dell’Iva

Sono detraibili al 100% i veicoli stradali a motore per trasporto persone (es.: pullman) o cose (es.: camion) con massa massima autorizzata pari o superiore a 35 q.li o con almeno 8 posti + quello del conducente, trattori, veicoli oggetto di produzione o commercio o senza i quali non puo’ svolgersi l’attivita’ (es.: taxisti, noleggiatori auto,), ecc.

Detrazione al 40% dell’Iva

Sono detraibili al 40% (Iva) i veicoli stradali a motore per trasporto persone o cose, con massa massima autorizzata inferiore a 35 q.li e con max 8 posti + quello del conducente.

Piccoli autocarri

Attenzione: anche per i piccoli autocarri con  massa massima autorizzata inferiore a 35 q.li (es.: Fiorino) la detraibilita’ del 100% dell’Iva e’ subordinata alla dimostrazione da parte del contribuente dell’utilizzo esclusivo nell’impresa.

Per maggiori dettagli ed approfondimenti leggi:

https://studiorussogiuseppe.it/auto-aziendali/

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