Per il pagamento dei contributi alla gestione commercianti, non è sufficiente l’esercizio di un’attività di amministrazione e nemmeno di una attività sporadica, essendo invece necessaria una partecipazione rilevante, in termini di tempo e di reddito, alla stessa attività operativa aziendale, nel suo momento esecutivo,
avendo riguardo alle attività lavorative espletate dal soggetto considerato in seno alla stessa attività aziendale costituente l’oggetto sociale della srl (al netto dell’attività esercitata in quanto amministratore); e non già in senso comparativo, con riferimento a tutti gli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali) dell’impresa (Cass. 5690/2017; Cass. 4440/2017).
Abitualità e prevalenza
Ai fini della possibile coesistenza e la legittimità della doppia iscrizione (alla gestione separata ed alla gestione commercianti) del socio amministratore di srl, occorre accertare che questi partecipi “personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza”.
Cassazione ordinanza n.22990/2017 del 2 Ottobre 2017.
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