L’agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 118/E del 15 settembre 2017 ha precisato che il bonus alberghi e il superammortamento sono tra loro cumulabili visto che il primo è un contributo pubblico, mentre il secondo è una maggiorazione ai fini delle sole imposte sui redditi.
Il divieto di cumulo del bonus alberghi con altre agevolazioni, riguarda solo le misure fiscali già in vigore al momento dell’emanazione del decreto di attuazione del bonus, «e aventi il medesimo ambito soggettivo, oggettivo e temporale di applicazione del credito d’imposta di cui all’articolo 10 del decreto-legge n. 83 del 2014 nonché le stesse finalità di quest’ultimo».
Interventi di riqualificazione energetica
Il bonus alberghi non può essere cumulato con la detrazione prevista dalla legge 296/2006, che riguarda gli interventi di riqualificazione energetica effettuati sugli immobili strumentali, stabilita nella misura del 65 per cento delle spese sostenute, visto che tale agevolazione è riconosciuta, come avviene per il bonus alberghi, anche ai titolari di reddito d’impresa.