Dal 12 ottobre prossimo i datori di lavoro dovranno comunicare telematicamente all’Inail anche gli infortuni che comportano l’assenza dal lavoro di un solo giorno, oltre a quello dell’evento.
In precedenza l’obbligo era solamente a fini assicurativi per gli infortuni oltre i tre giorni.
Sistema Informativo Nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro
Il datore oltre alla denuncia riservata agli eventi con prognosi superiore a tre giorni e che dà diritto all’indennizzo c/Inail, dovrà comunicare telematicamente all’Istituto anche gli infortuni con prognosi tra 1 e 3 giorni, cioè quelli che sono esclusi dall’obbligo di denuncia ai fini assicurativi di cui all’articolo 53 del Dpr n. 1124/1965.
Utilizzo del canale telematico
La segnalazione può essere fatta solo tramite il servizio telematico dell’Inail (salvo che per i lavoratori dell’agricoltura, i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari e di riassetto e pulizia locali, i lavoratori occasionali di tipo accessorio dell’agricoltura e i datori di lavoro privati cittadini per i quali non è attivo il servizio di trasmissione telematica).
La procedura prevede che il lavoratore – in seguito all’infortunio – debba far certificare dal medico aziendale, dal pronto soccorso o dal proprio medico curante, la diagnosi e i giorni di presunta inabilità. Il medico stesso è poi tenuto a inviare all’Inail il certificato.
Da quel momento, i dati della certificazione sono resi disponibili dallo stesso Istituto a tutti i soggetti obbligati a effettuare la denuncia di infortunio e, pertanto, anche al datore di lavoro. Per il settore marittimo l’onere della denuncia di infortunio spetta al comandante della nave oppure, in caso di sua impossibilità, all’armatore o al datore di lavoro.
Gli obblighi del lavoratore
Oltre a doversi preoccupare di ottenere la certificazione medica, il lavoratore ha l’obbligo di comunicare tempestivamente al datore di lavoro l’infortunio, come previsto dall’articolo 52 del Dpr 1124/65.
In caso di omessa comunicazione e nel caso in cui il lavoratore non abbia nemmeno inoltrato la certificazione (obbligo che deve essere assolto dal medico che certifica la prognosi), il lavoratore perde il diritto al risarcimento da parte dell’Inail.
Quando scatta il termine per il datore di lavoro?
L’art. 18, lettera r) del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche prevede l’obbligo per tutti i datori di lavoro di “comunicare in via telematica all’Inail nonché per loro tramite al Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP), entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, ai fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l’assenza dal lavoro per almeno un giorno, escluso quello dell’evento, e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino una assenza dal lavoro superiore a tre giorni di cui all’art. 53 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124”. (Fonte Inail: Circolare INAIL n. 34 del 27 giugno 2013).
Se il datore di lavoro non inoltra la comunicazione?
Se il datore di lavoro non inoltra la comunicazione di infortunio – ferme restando le possibili sanzioni per la sua inadempienza – questa può essere effettuata dal lavoratore presso la sede Inail competente.
Se il certificato medico viene inoltrato all’Inps?
Se il certificato medico viene inoltrato all’Inps (per errore o nella convinzione che non si tratti di infortunio), il lavoratore non perde comunque le tutele previste dalla normativa poiché l’eventuale trattamento al quale il lavoratore abbia diritto, viene anticipato dal primo ente che riceve il certificato, ferma restando la competenza finale dell’ente che risulterà tenuto all’erogazione a seguito delle indagini sulla natura della denuncia, se si tratti cioè di infortunio o di semplice malattia.
Denuncia delle malattia professionali
Per la denuncia delle malattie professionali resta fermo il termine di cinque giorni (dalla ricezione dei riferimenti del certificato medico) entro i quali il datore di lavoro deve inoltrare la denuncia all’Inail, sempre per via telematica.