Con questa circolare vediamo le indicazioni dell’Inps su vigilanza predittiva, esonero contributivo e lavoro occasionale.
1. Attività di vigilanza predittiva per combattere i falsi rapporti di lavoro
Il continuo sviluppo della capacità di analisi predittiva delle fattispecie economicamente dannose per l’Inps e più in generale per l’intero sistema economico nazionale ha da ultimo indirizzato l’attività dell’Istituto di previdenza verso lo studio dei fenomeni di errata/fraudolenta compilazione della denuncia contributiva UniEmens a seguito della quale scaturisce un’indebita fruizione di prestazioni a sostegno del reddito essenzialmente basate su rapporti di lavoro simulati.
Più concretamente, tale fenomeno fraudolento consiste nella creazione di posizioni aziendali riferite a soggetti giuridici che, pur non svolgendo alcuna attività economica, presentano flussi UniEmens in assenza di qualsiasi presupposto per lo svolgimento concreto dell’attività lavorativa, al solo scopo di far conseguire ai lavoratori «fittizi» indebite prestazioni previdenziali/assistenziali.
Tutto ciò si rende possibile per effetto del principio dell’automaticità delle prestazioni di cui all’art. 2116 c.c. e quindi indipendentemente dal pagamento dei contributi previdenziali denunciati dal presunto datore di lavoro, la succitata condotta fraudolenta realizza l’accreditamento individuale della contribuzione ovvero l’aggiornamento del conto assicurativo individuale del lavoratore e, raggiunti i teorici requisiti previsti dalla normativa, il conseguente pagamento delle relative prestazioni assistenziali/previdenziali.
Il nuovo piano operativo, denominato «Frozen» e introdotto dalla Circolare Inps 30.5.2017, n. 93, è finalizzato a contrastare tale fraudolento fenomeno diretto all’instaurazione di falsi rapporti di lavoro creati al solo fine di percepire indebiti trattamenti previdenziali o assistenziali. In sintesi, l’attività di contrasto avviene attraverso lo sviluppo di un innovativo modello operativo di accertamento che individua e analizza i soggetti a rischio attraverso uno strutturato sistema di data mining in grado di aggiornare, senza soluzione di continuità e in funzione degli sviluppi del fenomeno, specifici indicatori preordinati a favorire l’immediata individuazione dei rapporti/datori di lavoro a rischio fittizio.
Piano operativo Frozen
Dall’1.6.2017 tutti i flussi UniEmens sono sottoposti ad una serie di nuovi ed ulteriori controlli automatizzati, strutturati con metodologie di data mining che, basandosi su profili di rischio predefiniti e sulle risultanze dell’analisi dei dati storici dei rapporti di lavoro simulati già noti all’Istituto, consentono di prefigurare l’instaurazione di potenziali rapporti di lavoro fittizi.
Tali controlli predittivi, in altri termini, sono effettuati prima che il flusso UniEmens transiti negli archivi dell’Istituto ed esplichi qualsiasi effetto «contributivo», ovvero aggiornare la posizione contributiva individuale dei singoli lavoratori nonché transitare alla Gestione Contributiva per tutti gli altri controlli posti in essere dall’Inps relativamente alla posizione aziendale nel suo complesso. Di fatto, le verifiche poste in essere consentono all’Inps di identificare le denunce contributive che presentano profili di rischio e di bloccarne immediatamente gli effetti (in particolare l’alimentazione dei conti assicurativi individuali). Se il flusso UniEmens non presenta rilevanti elementi di rischio seguirà il normale iter di Gestione Contributiva; al contrario, i flussi che a seguito dei suddetti controlli automatizzati risulteranno a rischio saranno immediatamente bloccati e subiranno un tempestivo controllo amministrativo. In altri termini, le posizioni aziendali relative ai flussi UniEmens a rischio (bloccati) saranno assoggettate ad un’accurata attività di controllo amministrativo on desk (di cui si dirà nel prosieguo), che sarà condotta avendo particolare riguardo alle caratteristiche dell’azienda e alla sua storia contributiva, nonché agli ulteriori dati reperibili attraverso la consultazione delle banche dati gestite dalla altre pubbliche Amministrazioni (Ministero del Lavoro, Inail, Agenzia delle Entrate, ecc.).
Attività di vigilanza documentale on desk
L’attività amministrativa on desk sarà condotta per riscontrare e inquadrare le caratteristiche del settore di attività e del luogo dove dovrebbe svolgersi l’attività lavorativa, valutare la dimensione aziendale e, sulla base della conoscenza del territorio, la plausibilità di quanto indicato nei flussi.
L’attività on desk sarà tesa a verificare la storia lavorativa del singolo dipendente per appurare la ricorrenza di rapporti di lavoro con l’azienda sottoposta a controllo o altre aziende potenzialmente collegate nonché l’anomala percezione di eventuali prestazioni assistenziali.
Sarà riscontrata la tempestività o meno delle comunicazioni obbligatorie e la loro tipologia, in relazione al tipo di assunzioni/cessazioni, ma anche rispetto a distacchi/comandi per verificare dove e come è impiegata la forza lavoro.
L’attività amministrativa analizzerà altresì la costituzione dell’azienda, l’oggetto sociale, le sedi, le proprietà immobiliari, i rappresentanti legali e i loro mutamenti, gli atti e i bilanci presentati per verificare il valore della produzione, i suoi costi e la loro relazione con l’attività svolta e la forza lavoro.
Particolare rilevanza assume altresì la consultazione delle dichiarazioni fiscali, in particolare dei Modd. 770 e il riscontro delle compensazioni con Erario (Modd. F24) che consentono di verificare la congruità fiscale del comportamento aziendale e la consistenza della forza lavoro.
Tali controlli dovranno terminare, di norma, entro 30 giorni dal blocco della denuncia contributiva a rischio.
I controlli si concluderanno con lo «sblocco» della denuncia contributiva in tutti i casi in cui venisse accertata la concreta irrilevanza degli elementi idonei a prefigurare la sussistenza di rapporti di lavoro simulato ovvero altre irregolarità tali da impedire l’acquisizione della denuncia medesima (in tal caso la denuncia contributiva sottoposta a controllo verrà acquisita e gestita dall’Istituto sulla base delle procedure gestionali ordinarie, anche con riguardo all’alimentazione dei conti assicurativi interessati).
Nel caso in cui i profili di rischio trovino ulteriori conferme con lo svolgimento dell’attività di verifica amministrativa, l’Inps provvederà ad inviare all’azienda apposita comunicazione per programmare, vista l’impossibilità di effettuare una compiuta verifica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legittimità delle informazioni contenute nella denuncia contributiva, un incontro da svolgersi con la partecipazione dei rappresentanti dell’azienda sottoposta a controllo. Nel corso di tale incontro si provvederà ad esaminare, in contraddittorio con i rappresentanti aziendali, gli elementi informativi e documentali richiesti dall’Istituto di previdenza e indicati nella lettera di convocazione inviata all’azienda (l’azienda è tenuta a presentare tale documentazione per dimostrare l’effettiva sussistenza dei rapporti di lavoro oggetto dei flussi telematici trasmessi e i cui effetti sono stati bloccati). La Circolare di cui si argomenta dà espresso significato all’eventuale assenza dell’azienda al contraddittorio dianzi detto. A tal proposito è specificatamente stabilito che nel caso di omessa collaborazione da parte dei rappresentanti dell’azienda soggetta al controllo amministrativo ovvero di assenza degli stessi alle predette sessioni di lavoro, l’Istituto continuerà a tenere sospesi gli effetti assicurativi della denuncia contributiva medesima e di tutte le denunce contributive successive che risulteranno trasmesse dall’azienda, dandone formale notizia attraverso l’invio di un’altra specifica comunicazione destinata all’azienda stessa. Se, invece, i rappresentanti aziendali rispondono fattivamente al contraddittorio collaborando con i funzionari incaricati dell’accertamento documentale, la conclusione dell’attività di verifica determinerà, alternativamente, una delle seguenti possibilità:
- sblocco e conseguente regolare gestione contributiva della denuncia in tutti i casi in cui venisse accertato che la posizione aziendale non presenta più nessun elemento idoneo a prefigurare la sussistenza di rapporti di lavoro simulato ovvero altre irregolarità tali da impedire l’acquisizione della denuncia medesima (in tal caso la denuncia contributiva sottoposta a controllo verrà acquisita e gestita dall’Istituto sulla base delle procedure gestionali ordinarie, anche con riguardo all’alimentazione dei conti assicurativi interessati);
- annullamento dei rapporti assicurativi contenuti nella denuncia contributiva, laddove venisse accertata, attraverso l’utilizzo degli strumenti di indagine di natura amministrativa ovvero la valutazione delle informazioni documentali utili ai fini dell’accertamento della coerenza dell’attività produttiva svolta in relazione alle informazioni contenute nelle dichiarazioni contributive UniEmens, la sussistenza di rapporti di lavoro simulati ovvero altre gravi irregolarità idonee a comportare l’adozione dell’atto di annullamento dei rapporti assicurativi contenuti nella denuncia (in questi casi, l’Istituto provvederà a comunicare l’esito degli accertamenti al datore di lavoro e ai lavoratori attraverso l’invio di apposite comunicazioni. Inoltre, atteso che ai sensi dell’art. 331 c.p.p. «i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio che, nell’esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di reato perseguibile di ufficio, devono farne denuncia per iscritto», il Direttore provinciale della Sede Inps competente provvederà a segnalare le fattispecie di reato realizzate alla Procura della Repubblica presso il Tribunale territorialmente competente;
- attivazione delle procedure amministrative necessarie a dare avvio agli imprescindibili accertamenti di natura ispettiva in tutti i casi in cui i controlli condotti in via amministrativa non siano in grado di determinare risultati concludenti ai fini di cui si tratta (in questi casi, le sedi territoriali dell’Istituto forniranno alle strutture incaricate degli accertamenti ispettivi apposita relazione con l’espressa e qualificata illustrazione degli elementi raccolti nel corso dell’istruttoria, corredata dell’eventuale documentazione a disposizione. Anche in questo caso l’acquisizione dei flussi UniEmens rimarrà in stato «bloccato» in attesa della conclusione dell’accertamento ispettivo).
2. Esonero contributivo per le assunzioni in alternanza scuola-lavoro o apprendistato duale
L’art. 1, co. 308-310, L. 11.12.2016, n. 232 (Legge di Bilancio 2017) ha introdotto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati in relazione alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche in apprendistato, effettuate tra l’1.1.2017 e il 31.12.2018. L’incentivo in oggetto è riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditori, e riguarda tutti i rapporti di lavoro a tempo indeterminato (sia nuove assunzioni che trasformazioni), compresi i rapporti di apprendistato, anche nelle ipotesi di regime di part-time, con l’eccezione dei contratti di lavoro domestico ovvero quelli riguardanti gli operai agricoli.
L’esonero spetta, a domanda, ai datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato, entro 6 mesi dall’acquisizione del titolo di studio, studenti che hanno svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro pari ad almeno il 30% di uno dei seguenti parametri alternativi:
- le ore di alternanza previste ai sensi dell’art. 1, co. 33, L. 13.7.2015, n. 107;
- il monte ore previsto per le attività di alternanza all’interno dei percorsi IeFP erogati ai sensi del Capo III, D.Lgs. 17.10.2005, n. 226;
- il monte ore previsto per le attività di alternanza realizzata nell’ambito dei percorsi ITS di cui al Capo II, D.P.C.M. 25.1.2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell’11.4.2008;
- il monte ore previsto dai rispettivi ordinamenti per le attività di alternanza nei percorsi universitari.
L’esonero può trovare altresì applicazione per le assunzioni a tempo indeterminato, effettuate entro 6 mesi dall’acquisizione del titolo di studio, di studenti che hanno svolto, presso il medesimo datore di lavoro, periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione e ricerca.
Assetto e misura dell’incentivo
L’incentivo, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, è pari all’esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con eccezione dei premi e i contributi dovuti all’Inail; del contributo, ove dovuto, al «fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’art. 2120 del c.c.» di cui all’art. 1, co. 755, L. 296/2006; del contributo, ove dovuto, ai fondi di cui agli art. 26, 27, 28 e 29, D.Lgs.. 148/2015. Vanno, inoltre, escluse dall’applicazione dell’esonero le contribuzioni che non hanno natura previdenziale e quelle concepite allo scopo di apportare elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento.
La misura dell’incentivo è pari ai complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con le esclusioni di cui sopra, nel limite massimo di 3.250 euro su base annua.
Il beneficio riguarda le assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato effettuate tra l’1.1.2017 e il 31.12.2018 e la sua durata è pari a 36 mesi a partire dalla data di assunzione o trasformazione. Il periodo di godimento dell’agevolazione può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, consentendo il differimento temporale del periodo di fruizione dei benefici.
Allo scopo di agevolare l’applicazione dell’incentivo, la soglia massima di esonero contributivo fruibile per ogni mese di rapporto è riferita al periodo di paga mensile ed è pari a 270,83 euro (3.250 euro/12 mesi). Per rapporti di lavoro instaurati ovvero risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 8,90 euro (3.250 euro/365 gg.) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo. La contribuzione eccedente la predetta soglia mensile potrà formare comunque oggetto di esonero nel corso di ogni anno solare del rapporto agevolato, nel rispetto della soglia massima pari a 3.250 euro su base annua.
Modalità di riconoscimento dell’incentivo
I datori di lavoro che intendano fruire del beneficio in oggetto devono inoltrare la relativa richiesta attraverso l’apposita procedura telematica «308-2016» messa a disposizione dall’Inps all’interno dell’applicazione «DiResCo – Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente», sul sito Internet www.inps.it.
Modalità di esposizione dei dati relativi all’esonero
I datori di lavoro esporranno, a partire dal flusso UniEmens di competenza luglio 2017, i lavoratori per i quali spetta l’esonero valorizzando, secondo le consuete modalità, l’elemento <Imponibile> e l’elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>. In particolare, nell’elemento <Contributo> deve essere indicata la contribuzione piena calcolata sull’imponibile previdenziale del mese. Per esporre il beneficio spettante dovranno essere valorizzati all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <Incentivo> i seguenti elementi: nell’elemento <TipoIncentivo> dovrà essere inserito il valore «BASL», avente il significato di «Esonero contributivo articolo unico, commi 308 e seguenti, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232»; nell’elemento <CodEnteFinanziatore> dovrà essere inserito il valore «H00» (Stato); nell’elemento <ImportoCorrIncentivo> dovrà essere indicato l’importo posto a conguaglio relativo al mese corrente; nell’elemento <ImportoArrIncentivo> dovrà essere indicato l’importo dell’esonero contributivo relativo ai mesi di competenza da gennaio a giugno 2017. Si sottolinea che la valorizzazione del predetto elemento può essere effettuata esclusivamente nei flussi UniEmens di competenza di luglio, agosto e settembre 2017. I dati sopra esposti nell’UniEmens saranno poi riportati, a cura dell’Istituto, nel DM2013 «VIRTUALE» ricostruito dalle procedure come segue: con il codice «L470» avente il significato di «conguaglio esonero contributivo articolo unico, commi 308 e seguenti, legge n. 232/2016»; con il codice «L471» avente il significato di «arretrati gennaio/febbraio/marzo/aprile/maggio/giugno 2017 esonero contributivo articolo unico, commi 308 e seguenti, legge n. 232/2016».
Nell’ipotesi in cui, in un determinato mese, spetti un beneficio superiore alla soglia massima mensile di 270,83 euro, l’eccedenza può essere esposta nel mese corrente e nei mesi successivi e comunque rispettivamente entro il primo, il secondo ed il terzo anno di durata del rapporto di lavoro, fermo restando il rispetto della soglia massima di esonero contributivo alla data di esposizione in UniEmens. L’esposizione dell’agevolazione eccedente la soglia massima mensile nel flusso UniEmens deve avvenire valorizzando all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <AltreACredito> i seguenti elementi: <CausaleACredito>, con l’indicazione del codice causale «L709» avente il significato di «conguaglio residuo esonero contributivo articolo unico, commi 308 e seguenti, legge n. 232/2016»; <ImportoACredito>, con l’indicazione dell’importo dell’esonero contributivo da recuperare sulla base della metodologia sopra illustrata.
Nel caso in cui si debbano restituire importi non spettanti, i datori di lavoro valorizzeranno all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <AltreADebito>, i seguenti elementi: nell’elemento <CausaleADebito> dovrà essere inserito il codice causale «M316» avente il significato di «Restituzione esonero contributivo articolo unico, commi 308 e seguenti, legge n. 232/2016»; nell’elemento <ImportoADebito>, dovrà essere indicato l’importo da restituire. I datori di lavoro che hanno diritto al beneficio e che hanno sospeso o cessato l’attività, ai fini della fruizione dell’incentivo spettante dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (UniEmens/vig).
3. Nuova disciplina sul lavoro occasionale
La disciplina del lavoro occasionale è stata compiutamente disciplinata dall’art. 54-bis, D.L. 24.4.2017, n. 50, introdotto dalla legge di conversione 21.6.2017, n. 96. La nuova disciplina, in vigore dal 24 giugno scorso, istituisce, in sostituzione dei voucher, due nuovi istituti atti a regolare il lavoro occasionale: il Libretto Famiglia (LF) e il Contratto di prestazione occasionale (Cpo), che si distinguono fra loro quanto a natura, forma, limiti, contribuzioni, procedure di attivazione e a seconda del committente coinvolto.
Per «prestazioni di lavoro occasionale» si intendono, ai sensi dell’art. 54-bis, co. 1, D.L. 50/2017, le attività lavorative svolte durante l’anno civile (1 gennaio – 31 dicembre) rese nel rispetto delle previsioni che regolano i contratti di lavoro introdotti dalla norma (Libretto Famiglia e Contratto di prestazione occasionale) che danno luogo a compensi entro i seguenti limiti economici:
- 1. per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro – art. 54-bis, co. 1, lett. a);
- 2. per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro – art. 54-bis, co. 1, lett. b);
- 3. per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro – art. 54-bis, co. 1, lett. c).
In presenza di determinate categorie di prestatori di lavoro (a) titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità; b) giovani con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l’università; c) persone disoccupate ai sensi dell’art. 19, D.Lgs. 14.9.2015, n. 150; d) percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI) ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito) la norma riconosce, in favore degli utilizzatori, la possibilità di computare nella misura del 75% i compensi a loro erogati ai fini del rispetto del limite economico dei 5.000 euro complessivamente considerati con riferimento alla totalità dei prestatori.
Gli importi succitati si intendono al netto di contributi, premi assicurativi e costi di gestione.
L’art. 54-bis prevede anche un limite di durata per il ricorso al lavoro occasionale: nel corso dell’anno civile non possono essere superate le 280 ore di prestazione lavorativa. Inoltre, non è possibile acquisire prestazioni di lavoro occasionali da parte di lavoratori con i quali l’utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da almeno 6 mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa (art. 54-bis, co. 5).
Libretto Famiglia
Possono fare ricorso a prestazioni di lavoro occasionali tramite Libretto Famiglia soltanto le persone fisiche, non nell’esercizio dell’attività professionale o d’impresa. Mediante il Libretto Famiglia l’utilizzatore può remunerare esclusivamente le prestazioni di lavoro occasionali rese in suo favore per:
- lavori domestici, inclusi i lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione;
- assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità;
- insegnamento privato supplementare.
Il Libretto Famiglia è composto da titoli di pagamento il cui valore nominale è fissato in 10,00 euro, utilizzabili per compensare prestazioni di durata non superiore ad un’ora. L’art. 54-bis, co. 11, prevede che per ciascun titolo di pagamento erogato siano interamente a carico dell’utilizzatore i contributi Inps alla contribuzione alla Gestione separata (art. 2, co. 26, L. 8.8.1995, n. 335), in misura di 1,65 euro; il premio Inail in misura di 0,25 euro; un importo di 0,10 euro per il finanziamento degli oneri gestionali. Pertanto il valore nominale di 10 euro è così suddiviso:
- euro 8,00 per il compenso a favore del prestatore;
- euro 1,65 per la contribuzione Ivs alla Gestione separata Inps;
- euro 0,25 per il premio assicurativo Inail;
- euro 0,10 per il finanziamento degli oneri di gestione della prestazione di lavoro occasionale e dell’erogazione del compenso al prestatore.
Contratto di prestazione occasionale
Il Contratto di prestazione occasionale è il contratto mediante il quale un utilizzatore acquisisce, con modalità semplificate, prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie di ridotta entità. I datori di lavoro che possono utilizzare tale contratto sono gli imprenditori e i professionisti (professionisti, lavoratori autonomi, imprenditori, associazioni, fondazioni ed altri enti di natura privata, nonché Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, co. 2, D.Lgs. 165/2001, con specifiche regolamentazioni valide per la pubblica Amministrazione e per le imprese del settore agricolo).
Oltre ai limiti economici e di durata descritti in precedenza, il ricorso al Contratto di prestazione lavoro occasionale è vietato ai datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze più di 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato. Ai fini del calcolo della forza aziendale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato si deve considerare il semestre compreso fra l’ottavo e il terzo mese antecedente la data dello svolgimento della prestazione lavorativa occasionale. Ad esempio, se la prestazione è resa il giorno 23.7.2017, dovrà essere effettuato il computo della media occupazionale dei lavoratori a tempo indeterminato per i mesi da novembre 2016 (ottavo mese precedente) ad aprile 2017 (terzo mese precedente). Ai fini del computo, l’Inps precisa che devono essere ricompresi i lavoratori di qualunque qualifica. I lavoratori part-time sono computati nel complesso del numero dei lavoratori dipendenti in proporzione all’orario svolto. I lavoratori intermittenti sono conteggiati in proporzione all’orario effettivamente svolto nel semestre; i lavoratori assunti con contratto di apprendistato non vanno conteggiati nella misura della forza aziendale a tempo indeterminato.
Inoltre, la normativa di cui si argomenta vieta il ricorso al Contratto di prestazioni occasionali da parte delle imprese dell’edilizia e di settori affini, delle imprese esercenti l’attività di escavazione o di lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, delle cave e delle torbiere (CCS = 1.13.01, 1.13.02, 1.13.03, 1.13.04, 1.13.05, 4.13.01, 4.13.02, 4.13.03, 4.13,04, 4.13.05, 1.02.xx, 1.11.xx, 4.02.xx, 4.11.xx); nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi; in agricoltura, salvo deroghe descritte nella Circolare.
La misura del compenso orario della prestazione nell’ambito del Contratto di prestazione occasionale è liberamente fissata dalle parti, nel rispetto del limite minimo fissato dalla legge, stabilito in euro 9,00 per ogni ora di prestazione lavorativa. Inoltre, l’importo del compenso giornaliero non può essere inferiore alla misura minima fissata per la remunerazione di 4 ore lavorative, pari a euro 36,00, anche qualora la durata effettiva della prestazione lavorativa giornaliera sia inferiore a 4 ore. In altre parole, ad un soggetto che presti da un’ora fino a 4 ore di lavoro occasionale in un giorno deve essere sempre riconosciuto un compenso di 36 euro. La misura del compenso delle ore successive è liberamente fissata dalle parti, purché nel rispetto della predetta misura minima di retribuzione oraria, stabilita dalla legge in euro 9,00.
Al compenso spettante al prestatore si applicano i seguenti oneri a carico dell’utilizzatore: contribuzione Ivs alla Gestione separata Inps nella misura del 33,0 % e premio assicurativo Inail nella misura del 3,5 %. In relazione al compenso minimo orario di euro 9,00, la misura dei predetti oneri è pari a euro 2,97 (Inps – Ivs), euro 0,32 (Inail).
Sui versamenti complessivi effettuati dall’utilizzatore sono dovuti gli oneri di gestione nella misura dell’1,0%.
Ai fini dell’individuazione del costo complessivo sostenuto dall’utilizzatore, gli importi relativi ai predetti oneri contributivi e di gestione si sommano alla misura del compenso. Ad esempio, nel caso di prestazione lavorativa fino alle 4 ore, il costo complessivo per l’utilizzatore è di euro 49,63 (euro 36 di compenso, euro 11,88 di contribuzione Ivs, euro 1,26 di premio Inail ed euro 0,49 di spese gestione).
Comunicazioni relative al Contratto di prestazione occasionale
Allo scopo di semplificare gli adempimenti informativi del Contratto di prestazione occasionale, salvaguardando l’esigenza di disporre delle informazioni afferenti all’attività lavorativa prima del suo svolgimento, il Legislatore ha inteso integrare nell’ambito di un’unica comunicazione gli obblighi di informazione preventiva e di rendicontazione della prestazione lavorativa. A tal fine, almeno 60 minuti prima dell’inizio dello svolgimento della prestazione lavorativa, l’utilizzatore, tramite la piattaforma informatica Inps o avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall’Inps, è tenuto a fornire le seguenti informazioni:
- i dati identificativi del prestatore;
- la misura del compenso pattuita;
- il luogo di svolgimento della prestazione lavorativa;
- la data e l’ora di inizio e di termine della prestazione lavorativa;
- il settore di impiego del prestatore;
- altre informazioni per la gestione del rapporto di lavoro.
Trattandosi di comunicazioni da fornire prima dello svolgimento della prestazione lavorativa, laddove, per evenienza di carattere straordinario (per esempio, indisponibilità sopravvenuta del prestatore), la prestazione medesima non dovesse essere resa, l’utilizzatore effettua, sempre avvalendosi della procedura telematica Inps, la revoca della dichiarazione inoltrata, purché ciò avvenga entro le ore 24.00 del terzo giorno successivo a quello originariamente previsto per lo svolgimento della prestazione. Si sottolinea che detto termine si riferisce alla data di svolgimento della prestazione lavorativa giornaliera.
Una volta decorso il terzo giorno successivo a quello previsto per lo svolgimento della prestazione, l’Inps procede pertanto ad integrare il compenso pattuito dalle parti nell’ambito del primo prospetto paga da formare, nonché a valorizzare la posizione assicurativa del lavoratore ai fini Ivs e Inail, trattenendo altresì le somme destinate al finanziamento degli oneri gestionali.
Versamenti degli utilizzatori
Al fine di poter ricorrere alle prestazioni di lavoro occasionali è necessario che l’utilizzatore (LF o Cpo) abbia preventivamente alimentato il proprio portafoglio telematico, attraverso il versamento della provvista destinata a finanziare l’erogazione del compenso al prestatore, l’assolvimento degli oneri di assicurazione sociale e i costi di gestione delle attività.
Il versamento delle somme destinate a compensare le prestazioni occasionali, ad assolvere ai relativi adempimenti di contribuzione obbligatoria e gli oneri di gestione va effettuato a mezzo del Mod. F24 Elementi identificativi (ELIDE), con l’indicazione dei dati identificativi dell’utilizzatore e di distinte causali di pagamento a seconda che si tratti di Libretto Famiglia ovvero di Contratto di Prestazione Occasionale. In particolare:
- per il Libretto Famiglia (LF), i versamenti vanno effettuati utilizzando la causale «LIFA»;
- per il Contratto di prestazione occasionale (Cpo), versamenti vanno effettuati utilizzando la causale «CLOC».
Nel campo «elementi identificativi» non dovrà essere inserito alcun valore.
È esclusa la facoltà di compensazione dei crediti di cui all’art. 17, D.Lgs. 9.7.1997, n. 241.
Per il Libretto Famiglia, ogni versamento è pari a euro 10,00 ovvero a multipli di euro 10,00. Ogni versamento alimenta il portafoglio virtuale destinato all’utilizzo del Libretto Famiglia.
Per il Contratto di prestazione occasionale, la misura dei versamenti è individuata dall’utilizzatore. Ogni pagamento alimenta il portafoglio virtuale dell’utilizzatore del Contratto di prestazione occasionale.
Circolare informativa per la clientela fornita da Settimana Fiscale Frizzera.
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