In assenza di notifica, l’accertamento emesso dal comune ai fini Ici è nullo.
Lo ha affermato la Cassazione con l’ordinanza n.22789/2017 pubblicata il 28 settembre 2017.
Descrizione della vicenda
Un contribuente, dopo aver eseguito dei lavori sull’immobile, aveva denunciato una variazione al catasto, ai fini della modificazione in aumento della rendita iscritta. Successivamente, il Comune procedeva a notificare un avviso di accertamento ai fini dell’Ici dovuta, applicando la maggiore rendita attribuita dal catasto. Il contribuente impugnandolo ha eccepito di non aver mai ricevuto la notifica della rendita presupposta. La Cassazione, superando alcuni suoi precedenti contrari, ha dato ragione al contribuente, annullando l’accertamento comunale con le seguenti motivazioni.
Motivazioni
L’omessa notifica dell’attribuzione o rettifica della rendita catastale, adottata successivamente al 31 dicembre 2009, ne preclude l’utilizzabilità ai fini della determinazione della base imponibile dell’ICI, neppure potendo ipotizzarsi un vulnus alla difesa del Comune che avrebbe potuto eventualmente chiedere la chiamata in causa dell’Agenzia del Territorio (ora Agenzia delle Entrate), per consentirle di comprovare l’effettuata notificazione della rendita catastale dell’unità immobiliare oggetto di accertamento, contestata dalla contribuente (cfr. Cass. sez. 6-5, ord. 20 gennaio 2017, n. 1439).