Qualora il servizio raccolta rifiuti non venga erogato dal comune con continuità, il contribuente ha diritto di ottenere una riduzione della tariffa.
La riduzione tariffaria
La riduzione tariffaria non opera quale risarcimento del danno da mancata raccolta dei rifiuti né quale “sanzione” per l’amministrazione comunale inadempiente, bensì al diverso fine di ripristinare – in costanza di una situazione patologica di grave disfunzione per difformità dalla disciplina regolamentare – un tendenziale equilibrio impositivo (entro la percentuale massima discrezionalmente individuata dal legislatore), tra l’ammontare della tassa comunque pretendibile ed i costi generali del servizio nell’area municipale, ancorché significativamente alterato.
Disfunzione non temporanea
In presenza di una situazione di disfunzione non temporanea, ma apprezzabilmente protratta nel tempo, la legge attribuisce all’utente – in presenza di una accertata emergenza sanitaria – la facoltà di provvedere a proprie spese con diritto allo sgravio parziale su domanda documentata; e tuttavia “fermo restando il diritto alla riduzione.
Corte di Cassazione ordinanza n. 22531/2017 del 27 settembre 2017.
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