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Definizione agevolata delle liti pendenti

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L’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in relazione alla definizione agevolata prevista dall’art. 11, D.L. 24.4.2017, n. 50, conv. con modif. dalla L. 21.6.2017, n. 96 (cd. Manovra correttiva 2017); tale disposizione prevede la definizione con modalità agevolate delle controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle Entrate tramite il pagamento degli importi indicati nell’atto impugnato che hanno formato oggetto di contestazione in primo grado e degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo, escludendo quindi il pagamento delle sanzioni e degli interessi di mora.

Sono definibili con tali modalità i giudizi il cui ricorso sia stato notificato alla controparte entro il 24.4.2017 (data di entrata in vigore del decreto-legge in esame) per le quali, alla data di presentazione della domanda di definizione agevolata, il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.

1. Definizione agevolata delle liti pendenti: chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Con la C.M. n. 22/E del 28.7.2017, l’Agenzia delle Entrate fornisce le attese delucidazioni in merito alla definizione agevolata introdotta dall’art. 11, D.L. 24.4.2017, n. 50, conv. con modif. dalla L. 21.6.2017, n. 96 (cd. Manovra correttiva 2017).

Si tratta di un istituto che ha come finalità la duplice esigenza di:

  • completare l’effetto definitorio relativamente alle controversie interessate dalla definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione prevista dall’art. 6, D.L. 22.10.2016, n. 193, conv. con modif. dalla L. 1.12.2016, n. 225. Qualora, infatti, gli importi oggetto di contenzioso non siano stati integralmente affidati all’agente della riscossione per effetto delle disposizioni sulla riscossione in pendenza di giudizio, la disciplina in esame consente al contribuente di definire integralmente i rapporti tributari in contestazione;
  • ridurre l’ingente quantità di ricorsi pendenti in materia tributaria, che attengono prevalentemente a giudizi in cui è parte l’Agenzia delle Entrate.

2. Individuazione delle liti definibili

L’art.11, D.L. 50/2017 consente di definire, a seguito di domanda del contribuente, le «controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle Entrate pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione e anche a seguito di rinvio».

L’individuazione delle liti definibili va, quindi, effettuata in conformità alle disposizioni recate dall’art. 2, D.Lgs. 31.12.1992, n. 546, concernente l’oggetto della giurisdizione tributaria.

In sostanza, osservano i tecnici delle Entrate, possono essere definite, purché aventi ad oggetto questioni devolute alla giurisdizione tributaria, le liti pendenti presso:

  • le Commissioni tributarie provinciali, regionali, di primo e di secondo grado di Trento e Bolzano, anche a seguito di rinvio;
  • la Corte di Cassazione.

Per identificare le liti «in cui è parte l’Agenzia delle Entrate», i tecnici delle Entrate sono del parere che occorra fare riferimento alla nozione di «parte» in senso formale e, quindi, alle sole ipotesi in cui l’Agenzia delle Entrate sia stata evocata in giudizio o, comunque, sia intervenuta.

Da ciò consegue che non sono definibili le liti nelle quali l’Agenzia delle Entrate, pur essendo titolare del rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio, non sia stata destinataria dell’atto di impugnazione e non sia stata successivamente chiamata in giudizio né sia intervenuta volontariamente. Sono, quindi, escluse dalla definizione le controversie nelle quali è parte unicamente l’agente della riscossione, ancorché inerenti ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate.

3. Tipologia degli atti oggetto della definizione

La C.M. 22/E/2017 evidenzia che, a differenza delle precedenti fattispecie di definizione agevolata delle liti pendenti, l’art. 11, D.L. 50/2017 non contiene specificazioni circa la tipologia degli atti oggetto delle controversie definibili.

Pertanto, possono essere definite non soltanto le controversie instaurate avverso avvisi di accertamento e atti di irrogazione delle sanzioni, ma anche quelle inerenti agli avvisi di liquidazione, alle iscrizioni a ruolo e alle cartelle di pagamento. Ciò anche quando si tratti di ruoli emessi a seguito delle attività di liquidazione della dichiarazione ai sensi degli artt. 36-bis e 36-ter, D.P.R. 29.9.1973, n. 600, nonché dell’art. 54-bis, D.P.R. 26.10.1972, n. 633.

Non sono, invece, definibili, per la mancanza di importi da versare da parte del contribuente, le controversie in materia di dinieghi espressi o taciti di rimborso o di spettanza di agevolazioni e, comunque, quelle di valore indeterminabile, come, ad esempio, le controversie che attengono al classamento degli immobili.

4. Concetto di «pendenza della lite»

L’Agenzia delle Entrate con una meticolosa analisi cerca di definire il concetto di «lite pendente». I tecnici delle Entrate evidenziano che per l’applicazione della definizione, l’art. 11, D.L. 50/2017, richiede che la lite fiscale sia pendente, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore dello stesso decreto-legge, vale a dire al 24.4.2017 e che, alla medesima data, il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado «sia stato notificato alla controparte».

È, inoltre, necessario che «alla data di presentazione della domanda, il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva».

In sostanza, la definizione delle liti può riguardare soltanto i rapporti pendenti alla data del 24.4.2017 e, comunque, non esauriti alla data di presentazione della domanda.

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che rimangono esclusi:

  • i rapporti esauriti alla data del 24.4.2017, in quanto già regolati da pronunce divenute definitive per mancata impugnazione ovvero già regolati da sentenze emesse dalla Corte di Cassazione che non abbiano disposto il rinvio al giudice di merito;
  • i rapporti esauriti alla data di presentazione della domanda di definizione, a seguito di deposito di sentenza emessa dalla Corte di Cassazione, che non abbia disposto il rinvio al giudice di merito.

Sono, inoltre, da considerarsi esauriti e, come tali, esclusi dalla definizione in esame, i rapporti per i quali, alla data del 24.4.2017 e a quella di presentazione della domanda, si siano già perfezionate la mediazione tributaria di cui all’art. 17-bis, D.Lgs. 546/1992, ovvero la conciliazione giudiziale disciplinata dagli artt. 48, 48-bis e 48-ter del medesimo decreto.

I tecnici delle Entrate chiariscono, in definitiva, che sono liti pendenti:

  • le controversie per le quali alla data del 24.4.2017 sia stato proposto l’atto introduttivo del giudizio di primo grado, non definite alla data di presentazione della domanda di definizione; in particolare, per i giudizi innanzi alle Commissioni tributarie, occorre fare riferimento alla data in cui il ricorso introduttivo, anche se ricadente nella disciplina del reclamo e della mediazione di cui all’art.17-bis, D.Lgs. 546/1992, è stato notificato all’Ufficio, non essendo necessario che, entro il 24.4.2017, vi sia stata anche la costituzione in giudizio;
  • le liti interessate da una pronuncia in primo o in secondo grado i cui termini di impugnazione non siano ancora scaduti alla data del 24.4.2017;
  • le liti pendenti innanzi al giudice del rinvio o, infine, quelle per le quali siano ancora in corso, al 24.4.2017, i termini per la riassunzione.

Al contrario, non possono ritenersi definibili le cosiddette «liti potenziali», riconducibili alle situazioni in cui il ricorso di primo grado non sia stato notificato alla data del 24.4.2017, pur essendo pendenti, alla medesima data, i termini di impugnazione di un atto notificato al contribuente.

5. Termine di presentazione della domanda e controversia autonoma

Il co. 6 dell’art. 11, D.L. 50/2017 stabilisce: «Entro il 30 settembre 2017, per ciascuna controversia autonoma è presentata una distinta domanda di definizione esente dall’imposta di bollo. Per controversia autonoma si intende quella relativa a ciascun atto impugnato».

Tenuto conto che il 30.9.2017 cade di sabato, risultano applicabili le disposizioni recate dall’art.7, co. 1, lett. h), D.L. 13.5.2011, n. 70, conv. con modif. dalla L. 12.7.2011, n. 106, secondo cui «i versamenti e gli adempimenti, anche se solo telematici, previsti da norme riguardanti l’Amministrazione economico-finanziaria che scadono il sabato o in un giorno festivo sono sempre rinviati al primo giorno lavorativo successivo». Pertanto, il termine per il pagamento e per la successiva presentazione della domanda di definizione scade il 2.10.2017.

Qualora con il medesimo ricorso introduttivo del giudizio siano stati impugnati più atti, il ricorrente è tenuto a presentare una distinta domanda per ciascun atto; ciascuna controversia autonoma deve essere integralmente definita, nel senso che non sono ammesse definizioni parziali dei singoli atti impugnati.

6. Determinazione degli importi dovuti

Il co. 1 dell’art. 11, D.L. 50/2017, prevede che la definizione avvenga «col pagamento di tutti gli importi di cui all’atto impugnato che hanno formato oggetto di contestazione in primo grado e degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo (…)»; tale definizione prevede che gli importi debbano essere calcolati fino al sessantesimo giorno successivo alla notifica dell’atto, escluse le sanzioni collegate al tributo e gli interessi di mora.

I tecnici delle Entrate evidenziano, nel richiamare la normativa contenuta nella Manovra correttiva 2017, che se la controversia riguarda esclusivamente gli interessi di mora o le sanzioni non collegate ai tributi, per la definizione è dovuto il 40% degli importi in contestazione. In caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito, anche con modalità diverse dalla presente definizione.

La somma dovuta per la definizione, cosiddetto «importo lordo dovuto», è costituita:

  • da tutti gli importi spettanti all’Agenzia delle Entrate, richiesti con l’atto impugnato, nella misura in cui sono stati contestati con l’atto introduttivo del giudizio di primo grado , con esclusione solo delle sanzioni pecuniarie amministrativo-tributarie collegate al tributo. In particolare, osservano i tecnici delle Entrate, per quanto concerne gli interessi, occorre tener conto di quelli di cui all’atto impugnato calcolati fino alla data di notifica dell’atto stesso;
  • dagli interessi per ritardata iscrizione a ruolo (art. 20, D.P.R. 29.9.1973, n. 602), calcolati sull’importo dei tributi recati dall’atto impugnato per il periodo che va dalla data di notifica dell’atto medesimo fino al sessantesimo giorno successivo.

7. Perfezionamento della definizione, termini e modalità di pagamento

La C.M. 22/E/2017 evidenzia che per espressa disposizione del co. 5 dell’art. 11, D.L. 50/2017 la definizione si perfeziona con il pagamento, entro il termine perentorio del 2.10.2017, dell’intera somma da versare, ossia dell’intero importo netto dovuto, oppure della prima rata e con la presentazione della domanda entro lo stesso termine. Qualora non vi siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda, entro il medesimo termine perentorio.

Il pagamento rateale è ammesso soltanto nel caso in cui l’importo netto dovuto sia superiore a 2.000 euro per ciascuna controversia autonoma; conseguentemente le somme inferiori o pari a tale cifra vanno sempre versate in unica soluzione entro il citato termine perentorio del 2.10.2017.

8. Somme superiori a duemila euro

Le somme superiori a 2.000 euro possono essere versate in un massimo di 3 rate, di cui le prime due aventi scadenza nel 2017 e la terza nel 2018.

Più precisamente:

  • la prima rata, di importo pari al 40% del totale, va pagata entro il termine del 2.10.2017;
  • la seconda rata, di importo pari all’ulteriore 40% del totale, va versata entro il termine del 30.11.2017;
  • la terza e ultima rata, di importo pari al residuo 20%, va versata entro il termine del 30.6.2018 che, in quanto cadente di sabato, risulta prorogato al 2.7.2018.

In sostanza, la norma consente il versamento fino a un massimo di 3 rate; è facoltà del contribuente eseguire il versamento anche in 2 rate, tenendo tuttavia presente che in tal caso la prima rata deve essere comunque di importo pari al 40% del totale e va pagata entro il termine del 2.10.2017, mentre la seconda e ultima rata deve essere di importo pari al residuo 60% del totale e va pagata entro il termine del 30.11.2017.

Per ciascuna controversia autonoma va effettuato un separato versamento. Di conseguenza, se con il medesimo ricorso introduttivo del giudizio sono stati impugnati più atti ovvero se più giudizi sono stati riuniti dall’organo giurisdizionale, il contribuente è tenuto ad effettuare separati versamenti per ciascun atto impugnato.

Come chiarito nella relazione illustrativa, nonché dalla scheda di lettura del dossier che ha accompagnato la Manovra correttiva 2017, l’omesso versamento delle rate successive alla prima non determina l’inefficacia della definizione; esso comporta l’applicazione dell’art. 15-ter, D.P.R. 602/1973, richiamato dall’art. 8, co. 4 del citato D.Lgs. 218/1997, ai sensi del quale il mancato pagamento di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l’iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione pari al 30% dell’importo non versato prevista per il ravvedimento operoso (di cui all’art. 13, D.Lgs. 18.12.1997, n. 471), aumentata della metà e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta.

Sembra quindi applicabile anche nel caso di specie l’ipotesi di lieve inadempimento, che esclude la decadenza dal beneficio della rateazione nei seguenti casi:

  • insufficiente versamento della rata, per una frazione non superiore al 3% e, in ogni caso, a 10.000 euro;
  • tardivo versamento della prima rata, non superiore a 7 giorni.

9. Effetti del perfezionamento

La C.M. 22/E/2017 passa in rassegna gli effetti del perfezionamento; in particolare l’ultimo periodo del co. 7 dell’art. 11, D.L. 50/2017 dispone: «Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato prima dell’entrata in vigore del presente articolo».

In altri termini, con il perfezionamento la definizione agevolata retroagisce e prevale sull’efficacia di eventuali sentenze depositate prima del 24.4.2017 e non passate in giudicato alla data di presentazione della domanda di definizione agevolata della controversia. Pertanto, a seguito del perfezionamento della definizione della lite, tali sentenze, in deroga a quanto disposto dall’art. 68, D.Lgs. 546/1992, cessano di costituire titolo per eventuali rimborsi o sgravi.

Le stesse considerazioni valgono anche per le sentenze eventualmente depositate dopo il 24.4.2017.

10. Codici tributo per versare l’importo dovuto

Occorre preliminarmente evidenziare che, con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 21.7.2017, emanato ai sensi dell’art. 11, co. 12, D.L. 50/2017, sono state definite, tra l’altro, le modalità di versamento delle somme dovute a seguito della definizione agevolata delle controversie tributarie.

Con la R.M. 1.8.2017, n. 108/E dell’Agenzia delle Entrate sono stati istituiti i codici tributo per il versamento, tramite Mod. F24, delle somme dovute a seguito della definizione agevolata delle controversie tributarie.

Per consentire il versamento tramite Mod. F24 delle suddette somme, i codici tributo sono da esporre nella sezione «Erario» esclusivamente in corrispondenza della colonna «importi a debito versati»; si riportano nella Tabella n. 1 anche le modalità di compilazione degli altri campi del modello di pagamento.

Tabella n. 1 – Modalità di compilazione del Mod. F24

  • Codice ufficio: compilare
  • Codice atto: non compilare
  • Anno di riferimento: AAAA

Codice tributo

Denominazione
codice tributo

Rateazione/Regione/Prov./mese rif.

8121

IVA e relativi interessi – Definizione delle controversie tributarie – art. 11 D.L. n. 50/2017

NON COMPILARE

8122

Altri tributi erariali e relativi interessi – Definizione delle controversie tributarie – art. 11 D.L. n. 50/2017

NON COMPILARE

8123

Sanzioni dovute relative ai tributi erariali – Definizione delle controversie tributarie – art. 11 D.L. n. 50/2017

NON COMPILARE

8124

IRAP e addizionale regionale all’ IRPEF e relativi interessi – Definizione delle controversie tributarie – art. 11 D.L. n. 50/2017

CODICE REGIONE

(tabella T0 – codici delle Regioni e delle Province autonome)

8125

Sanzioni dovute relative all’IRAP e all’addizionale regionale all’IRPEF – Definizione delle controversie tributarie – art. 11 D.L. n. 50/2017

CODICE REGIONE

(tabella T0 – codici delle Regioni e delle Province autonome)

8126

Addizionale comunale all’IRPEF e relativi interessi – Definizione delle controversie tributarie – art. 11 del D.L. n. 50/2017

CODICE CATASTALE
DEL COMUNE

(tabella T4 – codici catastali dei Comuni)

8127

Sanzioni dovute relative all’addizionale comunale all’IRPEF – Definizione delle controversie tributarie – art. 11 D.L. n. 50/2017

CODICE CATASTALE
DEL COMUNE

(tabella T4 – codici catastali dei Comuni)

 

11. On line il servizio per la domanda

Con il Comunicato stampa del 9.8.2017, l’Agenzia delle Entrate ha fatto presente che da tale data è possibile inviare, tramite i servizi telematici delle Entrate, la domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie. Sul sito www.agenziaentrate.gov.it è infatti disponibile l’applicazione «DCT», che consente di compilare e trasmettere online, entro il 2.10.2017, l’istanza per definire le liti fiscali.

Per inviare la domanda è sufficiente accedere alla propria area riservata dei canali Entratel o Fisconline e, all’interno della sezione «Servizi per > Richiedere», utilizzare la funzione «Domanda definizione agevolata controversie tributarie pendenti (art. 11, D.L. 50/2017)» per la compilazione e la trasmissione.

Per usufruire della definizione agevolata il contribuente deve presentare telematicamente una domanda di definizione per ogni controversia tributaria autonoma, ovvero relativa al singolo atto impugnato. Ciò può avvenire tramite un intermediario abilitato o recandosi presso un qualsiasi Ufficio territoriale dell’Agenzia, ovvero in maniera diretta per i contribuenti abilitati ai servizi telematici.

Informativa per i clienti di studio
Fonte: Circolare Frizzera

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