L’inattività della società non esime mai l’imprenditore dalla puntuale tenuta dei libri e delle scritture contabili.
Lo ha precisato la Cassazione sezione penale nella sentenza n. 39766 pubblicata il 29 maggio 2017.
Tra le motivazioni la Cassazione ha precisato che nel caso di contestazione all’imprenditore, a seguito di fallimento, del reato di sottrazione delle scritture contabili non vale ai fini difensivi l’attestazione della mancanza di attività sociali nel periodo temporale oggetto di osservazione.
Conclusioni
La sentenza non lascia scampo dunque all’imprenditore/amministratore che non si preoccupa delle sorti della propria impresa e la lascia in balia del suo destino, quasi come se non fosse più un suo problema. Poi quando i nodi arrivano al pettine non è sufficiente gridare “a lupo a lupo”.
A buon intenditor poche parole!
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