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Omessa o tardiva comunicazione di proroghe/risoluzioni di contratti di locazione assoggettati a cedolare secca

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L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 115/E del 1° settembre 2017, ha fornito alcuni chiarimenti interessanti in merito alle sanzioni applicabili per l’omessa o tardiva
comunicazione di proroghe/risoluzioni di contratti di locazione assoggettati a cedolare secca.

Nel documento di prassi l’Agenzia si sofferma soprattutto sulle possibilità di applicare in tali casi il ravvedimento operoso, e su quale sia la sanzione base da prendere a riferimento.

Per approfondimenti sull’applicabilità ai contratti della cedolare secca si si rimanda ad un nostro precedente articolo.

Omessa presentazione della comunicazione relativa a proroghe e risoluzioni

In caso di cessioni, risoluzioni e proroghe (anche tacite) del contratto di locazione, è necessario presentare la relativa comunicazione (tramite il modello RLI) entro 30 giorni all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate presso cui è stato registrato il contratto.

A seguito delle modifiche apportate dal D.l. 193/2016, la mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga del contratto di locazione soggetto a cedolare secca non comporta più la revoca dell’opzione effettuata in sede di registrazione del contratto. A tal fine però è necessario che il contribuente abbia mantenuto un comportamento
coerente con la volontà di optare per tale regime, ossia abbia:
 effettuato i relativi versamenti
 dichiarato i redditi da cedolare nel relativo quadro della dichiarazione dei redditi.

In tal caso, tuttavia, si applica la sanzione di 100 Euro, ridotta a 50 Euro se la comunicazione avviene con ritardo non superiore a 30 giorni.

La stessa sanzione di 100 Euro, ridotta a 50 in caso di ritardo non superiore a 30 giorni, si applica anche in caso di mancata presentazione della comunicazione relativa alla risoluzione del contratto di locazione con applicazione della cedolare secca. Prima delle modifiche apportate dal D.l. 193/2016, la mancata presentazione della comunicazione relativa alla risoluzione di un contratto di locazione per cui si è optato per la cedolare
secca, prevedeva l’applicazione della sanzione di:
 67 Euro, se la comunicazione veniva presentata con un ritardo superiore 30
giorni dal verificarsi dell’evento;
 35 Euro, se la comunicazione viene presentata con un ritardo non superiore a
30 giorni dalla violazione.

E’ utile ricordare che le modifiche alla disciplina sanzionatoria si applicano a decorrere dal 3.12.2016.

Ravvedimento operoso

L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione 115/E del 1° settembre 2017, ha chiarito che è applicabile il ravvedimento operoso in caso di omessa/tardiva presentazione della comunicazione relativa alla proroga/risoluzione del contratto di locazione per il quale si è esercitata l’opzione per la cedolare secca. Ai fini del calcolo della sanzione occorre tener conto del momento in cui viene sanato l’inadempimento. Quindi, se la comunicazione della
proroga/risoluzione avviene con un ritardo:
 non superiore a 30 giorni, la sanzione base su cui applicare il ravvedimento è di 50 Euro;
 superiore a 30 giorni, la sanzione base su cui applicare il ravvedimento è di 100 Euro.

Raccomandata inquilino

Entro il termine di registrazione del contratto, o entro 30 giorni dalla decorrenza dell’opzione, il locatore deve inviare con raccomandata la comunicazione all’inquilino, con cui lo informa della rinuncia all’aggiornamento del canone. Tale adempimento è a pena di decadenza dell’opzione della cedolare.
La raccomandata non è necessaria se nel contratto è espressamente stabilita una clausola che prevede il divieto di aggiornamento del canone e per i contratti di locazione di durata complessiva nell’anno inferiore a trenta giorni.
Con la Risoluzione 115/E del 1° settembre 2017 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che allo stesso modo, in caso di proroga di un contratto che contiene già la rinuncia all’aumento del canone, il locatore non deve inviare alcuna comunicazione mediante raccomandata.

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