L’aspetto più rilevante, quando si verifica la non approvazione del bilancio da parte dell’assemblea, è il comportamento da tenere ai fini dell’assolvimento degli adempimenti nei confronti del Registro Imprese.
Il deposito del bilancio
L’articolo 2435 del Codice Civile disciplina quanto segue: “Entro trenta giorni dall’approvazione una copia del bilancio, corredata dalla Relazione sulla gestione, dalla Relazione del collegio sindacale e dal Verbale di approvazione dell’assemblea, deve essere, a cura degli amministratori, depositata presso l’Ufficio del Registro delle Imprese …”.
Da un’attenta lettura dell’articolo, se ne deduce che l’obbligo di deposito sussista solo quando, il bilancio sia stato precedentemente approvato.
Questa deduzione potrebbe trovare riscontro anche in una mancanza di interesse da parte di terzi nel visionare un bilancio privo di approvazione da parte dei soci.
Da ciò ne deriva conseguentemente che vengono meno anche quelle che sono le sanzioni in capo agli amministratori che individualmente, hanno il compito di procedere al deposito del bilancio.
Gli aspetti fiscali
Dal punto di vista delle imposte scaturenti dalla dichiarazione dei redditi, indipendentemente dall’approvazione del bilancio ad opera dell’Assemblea dei soci, dovranno necessariamente essere versate.
L’ultima lettera dell’articolo 17, comma 1, D.P.R. n. 435/2001, che disciplina il versamento dell’IRES per le società di capitali recita che “Se il bilancio non e’ approvato nel termine stabilito, in base alle disposizioni di legge di cui al precedente periodo, il versamento e’ comunque effettuato entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso”.