Per la detrazione dell’acquisto di carburante, a differenza delle altre spese che riportiamo nella nostra contabilità, non è previsto il rilascio della fattura da parte degli impianti stradali di distribuzione.
Per gli acquisti di carburanti (benzina, gasolio, metano, Gpl, miscela di carburante e lubrificante, ecc.) la legge, infatti, vieta l’emissione di fattura (art. 21 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633).
Come si porta allora in detrazione il costo del carburante?
Se l’automobilista vuole portare in detrazione il costo dell’acquisto del carburante (ex art. 19-bis1, D.P.R. n. 633/1972), deve compilare la scheda carburante.
La scheda carburante
La scheda carburante è il documento che dimostra l’acquisto del carburante.
Il contenuto della scheda carburante
Il D.P.R. 10 novembre 1997, n. 444, che disciplina la materia, stabilisce (art. 2) che per permettere la detrazione la scheda carburante deve contenere una serie di indicazioni, quali (v. Circolari 12 agosto 1998, n. 205 e 9 novembre 2012, n. 42):
• i dati anagrafici di chi acquista il carburante;
• il numero di partita iva di chi acquista il carburante;
• la data dell’acquisto del carburante;
• la marca ed il modello del mezzo, nonché il numero di targa;
• i dati anagrafici del venditore comprensivi di partita iva;
• la quantità di carburante acquistato con il relativo prezzo;
• la firma ed il timbro aziendale del venditore;
• il numero dei Km percorsi dal mezzo.
La scheda carburante per essere utilizzata al fine di godere della detrazione deve essere completa e deve necessariamente indicare tutti questi elementi, pena il disconoscimento della detrazione (Cassazione n.16809/2017 del 7 luglio 2017).
In pratica
Il distributore deve apporre il timbro con la denominazione o la ragione sociale dell’esercente l’impianto di distribuzione, ovvero il cognome e il nome se persona fisica, e l’ubicazione dell’impianto stesso, che convaliderà con la firma, la data e l’ammontare del corrispettivo al lordo dell’IVA.
Limite di deducibilità
La normativa fiscale, come sappiamo, pone dei limiti alla deducibilità del costo di acquisto del carburante ai sensi dell’art. 164, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.
Agenti e rappresentanti
Gli agenti e i rappresentanti di commercio possono detrarre l’80% del costo sopportato per acquistare il carburante.
Lavoratore autonomi
Gli altri lavoratori autonomi possono detrarre il costo di acquisto del carburante fino al limite del 20% del prezzo pagato, poiché si presume che la loor automobile sia usata non solo per lavoro ma anche per fini personali.