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Le quote delle società di persona non possono essere espropriate

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In base all’articolo 2252 cod. civ., nelle società di persone il contratto sociale può essere modificato soltanto con il consenso di tutti i soci, se non diversamente convenuto.

Tra le modifiche dell’atto costitutivo che richiedono il consenso di tutti i soci vi sono quelle che riguardano il numero e le persone dei soci, ovvero l’introduzione di nuovi soci, così come la sostituzione dei soci esistenti.

Da quanto sopra se ne deduce che le quote delle società di persone non possono essere oggetto di esecuzione forzata durante la vita della società.

Infatti “l’espropriazione della quota, comportando l’inserimento nella compagine sociale di un nuovo soggetto, prescindendo dalla volontà degli altri soci, introdurrebbe un elemento di “novità” incompatibile con il carattere di tale tipo di società” (Cassazione civile, 07 novembre 2002, n. 15605).

Quando le quote possono essere espropriate?

Qualora invece la società di persone nel disciplinare i rapporti interni preveda la libera trasferibilità delle quote deve invece ritenersi che le quote possano essere espropriate.

Allo stesso modo, possono essere espropriate le quote con riferimento alle quali, pur essendo previsto il diritto di prelazione in favore degli altri soci, è comunque ammessa la libera trasferibilità (Cassazione civile, 07 novembre 2002, n. 15605).

Atti conservativi e/o esecutivi

Deve ritenersi in ogni caso che il creditore particolare del socio, ai sensi dell’articolo 2305 cod. civ.possa compiere atti conservativi sulla quota spettante al socio in sede di liquidazione (procedendo, quindi, al sequestro conservativo delle quote al momento della loro liquidazione) e atti conservativi o esecutivi sulla quota di utili spettanti al socio.

La distribuzione degli utili nelle società di persone

Nelle società di persone il socio ha il diritto di percepire l’utile accertato in sede di approvazione del rendiconto, senza necessità della delibera di distribuzione, salvo diversa previsione dell’atto costitutivo. I soci possono tuttavia decidere, all’unanimità, di non distribuire gli utili e di rifinanziare così la società: questa scelta non è sindacabile dal creditore particolare del socio, il quale potrà quindi chiedere il pignoramento degli utili solo dopo l’approvazione del rendiconto e salvo diversa decisione dei soci.


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