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Il ravvedimento delle violazioni in materia di comunicazioni dei dati delle fatture e delle liquidazioni

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L’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 104 del 28 luglio ha precisato che le violazioni agli obblighi di comunicazione trimestrale dei dati delle fatture, nonché della comunicazione dei dati di sintesi delle liquidazioni periodiche IVA sono ravvedibili perchè hanno natura amministrativo-tributaria.

L’obbligo delle comunicazioni trimestrale

Ricordiamo che il D.L. n. 193 del 2016 ha introdotto l’obbligo della comunicazione trimestrale dei dati delle fatture emesse, di quelle ricevute e registrate, e delle relative note di variazione, nonché della comunicazione dei dati di sintesi delle liquidazioni periodiche IVA (articoli 21 e 21-bis del D.L. n. 78 del 2010).

Sanzioni

Le violazioni di tali obblighi sono sanzionate dall’articolo 11, commi 2-bis e 2-ter, del D.Lgs. n. 471 del 1997.

Ravvedimento

Alle violazioni di cui sopra, avendo natura amministrativo-tributaria, risulta applicabile l’istituto del ravvedimento operoso previsto dall’articolo 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997. La precisazione arriva direttamente dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 104/E del 28 luglio scorso.

Omessa o errata trasmissione dei dati delle fatture

Per l’omessa o errata trasmissione dei dati delle fatture, è prevista l’applicazione della sanzione di 2 euro per ogni fattura, con un limite massimo di 1.000 euro per ciascun trimestre; la sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di 500 euro, se la trasmissione avviene nei 15 giorni successivi alla scadenza ordinaria ovvero se, in quello stesso termine, viene effettuata la trasmissione corretta dei dati.

Esempio

Errata comunicazione dei dati

Ad esempio, per l’errata comunicazione dei dati di 90 fatture relative al primo trimestre del 2017 (da trasmettere entro il 16 settembre 2017), se si ricorre al “ravvedimento intermedio”, cioè entro 90 giorni dalla scadenza, bisogna versare 20 euro, ossia 1/9 della sanzione base di 180 euro, cioè 2 euro per ciascuna delle 90 fatture.

 

Omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva 

In caso di omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva la sanzione va da 500 a 2.000 euro. Tale importo è ridotto alla metà se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza ovvero se, in quello stesso termine, avviene la corretta trasmissione dei dati.

In linea generale, anche per questo adempimento si applicano le regole ordinarie in materia di ravvedimento, con sanzione ridotta in base al momento della regolarizzazione.

Se questa avviene prima della presentazione della dichiarazione annuale Iva, la comunicazione inizialmente omessa/incompleta/errata va comunque trasmessa; l’invio non è richiesto qualora la regolarizzazione avvenga direttamente con la dichiarazione annuale Iva o dopo la sua presentazione

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